Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Perimetrazione delle Aree naturali protette)
1. La presente legge approva, ai sensi dell’articolo 12, comma 7 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la perimetrazione del Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale “Monte Peglia e Selva di Meana”.
ARTICOLO 2
(Cartografie)
1. Le cartografie e le relative legende che individuano e rappresentano i confini del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale “Monte Peglia e Selva di Meana”, nonché i confini e le categorie delle Aree di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 sono quelle allegate alla presente legge.
2. Le cartografie e le relative legende di cui al comma 1 sostituiscono quelle allegate alla l.r. 29/1999 e sue successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 3
(Modificazioni e integrazioni dell’art. 3 della l.r. 29/1999)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 29/1999 la locuzione “1:25.000 e 1:50.000” è sostituita
dalla seguente “1:12.000 e 1:35.000”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 29/1999 è aggiunto il seguente:
“1bis. Le aree naturali protette di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a),
istituite ai sensi della l.r. 9/1995 i cui confini sono individuati e rappresentati dalle
cartografie di cui al comma 1, sono Selva di Meana, Elmo-Melonta e San Venanzo.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 10 marzo 2008
LORENZETTI
ALLEGATO 1
CARTOGRAFIA
Tavola 7 Quadro d’insieme delle Aree Naturali Protette – scala 1:35.000;
Tavola 2.A Perimetrazione e zonizzazione dell’Area Naturale Protetta “Selva di Meana” scala 1:12.000;
Tavola 2.B Perimetrazione e zonizzazione dell’Area Naturale Protetta “Elmo - Melonta” scala 1:12.000;
Tavola 2.C Perimetrazione e zonizzazione dell’Area Naturale Protetta “San Venanzo” scala 1:12.000.
(Le cartografie in oggetto non sono acquisite nel sito)
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota al titolo della legge:
? La legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29, recante “Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale ‘Monte Peglia e Selva di Meana’”, è pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1999, n. 58.
Nota all’art. 1:
? Il testo dell’art. 12, comma 7 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 1), è il seguente:
Art. 12 Piano dell’Area naturale protetta
Omissis.
7. Il piano dell’Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.
Omissis.».
Nota all’art. 2:
? Il testo dell’art. 2, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:
«Art. 2
Ambito di applicazione.
Omissis.
3. Il Sistema di cui al comma 1 comprende, all’interno dell’ambito territoriale considerato:
a) le Aree naturali protette istituite in base alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
b) le Aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all’art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
c) le Aree forestali appartenenti al demanio pubblico e segnatamente a quello regionale;
d) le Aree di particolare interesse faunistico nelle quali, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, vengono programmate e attuate le attività di protezione della fauna e di gestione faunistico-venatoria;
e) le Aree vincolate ad obiettivi ambientali di carattere transitorio e/o particolare costituite dalle aree di studio di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.G.R. n. 61/1998 nonché le Aree tutelate in base a provvedimenti di salvaguardia per motivi di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».Nota all’art. 3:
? Il testo vigente dell’art. 3, della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (si veda la nota al titolo della legge), già sostituito dall’art. 1 della legge regionale 13 maggio 2000, n. 4 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 19 gennaio 2000, n. 3) e, così come ulteriormente modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 3Ambito territoriale.
1. I confini del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana» nonché i confini e le categorie di Aree di cui all’articolo 2, comma 3 sono individuati e rappresentati dalle cartografie 1:12.000 e 1:35.000 nonché dalle relative legende allegate alla presente legge.
1bis. Le aree naturali protette di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), istituite ai sensi della l.r. 9/1995 i cui confini sono individuati e rappresentati dalle cartografie di cui al comma 1, sono Selva di Meana, Elmo-Melonta e San Venanzo.».