Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e quella di cui al comma 8, dell’art. 10, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, devono essere intese nel senso che il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell’orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all’atto del conferimento dell’incarico.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 10 luglio 2008 – Loiero