Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Pro1. All’art. 8, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, dopo le parole “a favore della montagna” sono inserite le seguenti parole “limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 10 luglio 2007
Loiero
Legge regionale 10 luglio 2007, n. 16
Modifica alla Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15.
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Pro1. All’art. 8, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, dopo le parole “a favore della montagna” sono inserite le seguenti parole “limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 10 luglio 2007
Loiero