Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Bilancio annuale)
1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009, allegato alla presente legge, in euro 2.460.000.000 per la competenza e in euro 2.270.000.000 per la cassa (Allegato A).
ARTICOLO 2
(Bilancio pluriennale)
1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, allegato alla presente legge, nell’importo complessivo di competenza di euro 2.460.000.000 per l’anno 2009, di euro 2.471.000.000 per l’anno 2010 e di euro 2.502.000.000 per l’anno 2011 (Allegato B).
ARTICOLO 3
(Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio)
1. Le autorizzazioni di spesa per gli anni finanziari 2008, 2009 e 2010 previste da leggi statali o regionali attualmente in vigore sono determinate dalla presente legge, ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa (Allegati A e B).
ARTICOLO 4
(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l’autorizzazione di spesa di annui euro 250.000 per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010 e 2011, prevista nel capitolo 65945 dello stato di previsione della spesa (Allegati A e B), è così ripartita:
a) acquisizione da parte del Comune di immobili:
1) anno 2009 euro 25.000;
2) anno 2010 euro 25.000;
3) anno 2011 euro 25.000;
b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili:
1) anno 2009 euro 200.000;
2) anno 2010 euro 200.000;
3) anno 2011 euro 200.000;
c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica:
1) anno 2009 euro 25.000;
2) anno 2010 euro 25.000;
3) anno 2011 euro 25.000.
ARTICOLO 5
(Erogazione al Consiglio regionale)
1. I fondi per il programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della consulta regionale per la condizione femminile), sono periodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza, in relazione alla realizzazione dell’attività stessa (Cap. 20050).
ARTICOLO 6
(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)
1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, della l.r. 90/1989, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011 per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale dei bilanci medesimi, la cui copertura finanziaria sia assicurata da fondi iscritti nei bilanci stessi.
ARTICOLO 7
(Allegati al bilancio annuale)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009:
a) Allegato n. 1: Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;
b) Allegato n. 2: Quadro di classificazione della spesa regionale;
c) Allegato n. 3: Quadro generale riassuntivo;
d) Allegato n. 4a): Entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
e) Allegato n. 4b): Spese finanziate con fondi provenienti da
assegnazioni dello Stato in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
f) Allegato n. 5a): Stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;
g) Allegato n. 5b): Stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;
h) Allegato n. 6: Classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;
i) Allegato n. 7: Elenco delle spese obbligatorie;
j) Allegato n. 8: Elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;
k) Allegato n. 9: Garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 (Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione delle garanzie concesse con leggi regionali);
l) Allegato n. 10: Dimostrazione del saldo finanziario presunto.
ARTICOLO 8
(Allegati al bilancio pluriennale)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011:
a) Allegato n. 1: Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;
b) Allegato n. 2: Quadro di classificazione della spesa regionale;
c) Allegato n. 3: Quadro generale riassuntivo;
d) Allegato n. 4: Elenco delle spese obbligatorie.
ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 10 dicembre 2008.
Il Presidente
ROLLANDIN
ALLEGATO 1
Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario2009 e per il triennio 2009/2011.
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)