L'Assemblea Legislativa Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Comunale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Riordino delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni del vigente Piano regionale integrato dei trasporti, è autorizzata a partecipare ad una nuova ed unica società nella forma giuridica della società per azioni, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni delle società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini.
2. Alla formazione dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali della nuova società concorrono, ciascuno nell’ambito della propria autonomia decisionale, i soci rispettivamente della società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini, che adottano altresì le misure transitorie atte a garantire la funzionalità delle società aeroportuali.
3. La partecipazione della Regione, nel contesto del processo di realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, è finalizzata:
a) a valorizzare le vocazioni dei diversi territori e a specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato;
b) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti;
c) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei e di ampliare considerevolmente le opportunità di trasporto per le diverse tipologie di utenti.
d) ad agevolare ed incentivare gli investimenti privati, al fine di rendere competitiva la politica industriale degli scali, all’interno delle società aeroportuali.
4. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 è autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.
5. L’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale sarà informata preventivamente ed in modo adeguato sul contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti della società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 64
dello Statuto.
ARTICOLO 2
Norme finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2011:
Stato di previsione della spesa
a) Variazioni in aumento:
Unità previsionale di base 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali Capitolo di nuova istituzione 45726
Partecipazione alla Società per azioni per la gestione delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini.
Stanziamento di competenza 3.000.000,00
Stanziamento di cassa 3.000.000,00;
b) Variazioni in diminuzione:
Unità previsionale di base 1.7.2.2.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione
Cap. 86500 Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione- spese di investimento.
Stanziamento di competenza 3.000.000,00
Stanziamento di cassa 3.000.000,00
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.185,00 e sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2011:
Stato di previsione della spesa
a) Variazioni in aumento:
Unità previsionale di base 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali
Cap. 45718 “Partecipazione della Regione al reintegro del capitale sociale
della S.p.a. Seaf "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì”.
Stanziamento di competenza 1.185,00
Stanziamento di cassa 1.185,00;
b) Variazioni in diminuzione:
Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Cap. 85100 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Stanziamento di competenza 1.185,00
Stanziamento di cassa 1.185,00
3. La Regione Emilia-Romagna è inoltre autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 11.486,12 e sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2011:
Stato di previsione della spesa
a) Variazioni in aumento:
Unità previsionale di base 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali
Cap. 45720 “Oneri per la copertura delle quote di propria spettanza delle perdite maturate dalla S.p.a. Seaf "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì”.
Stanziamento di competenza 11.486,12
Stanziamento di cassa 11.486,12
b) Variazioni in diminuzione:
Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Cap. 85100 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Stanziamento di competenza 11.486,12
Stanziamento di cassa 11.486,12.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 maggio 2011
VASCO ERRANI