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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 01 luglio 2011, n. 12
Autorizzazione del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale.
 

Il Consiglio Regionale


ha approvato


il Presidente della Giunta Regionale


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. Con la presente legge la Regione Campania persegue l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.


ARTICOLO 2
(Principi generali)
1. L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.
2. L’attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.
3. Le attività previste dall’articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziare le iniziative.


ARTICOLO 3
(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)
1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono:
a) i cittadini, singoli o associati;
b) le famiglie;
c) le imprese;
d) gli agenti del terzo settore.


ARTICOLO 4
(Oggetto della sussidiarietà orizzontale)
1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa della inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie
svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l’autorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.
2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.


ARTICOLO 5
(Promozione)
1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. La Regione favorisce l’applicazione dei principi di cui all’articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.
3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con l’approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli indirizzi per l’attuazione della presente legge.


ARTICOLO 6
(Procedimento amministrativo)
1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge.
2. I progetti relativi all’attività di cui al comma 1 indicano:
a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare;
b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l’esercizio
dell’attività;
c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l’esercizio delle attività;
d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull’attività amministrativa.


ARTICOLO 7
(Sistemi di monitoraggio)
1. La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge e le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati e delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge.
2. La Giunta con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.


Formula Finale:


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


Napoli 1 luglio 2011 - Caldoro


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