Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993
1. Prima del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:
"01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.".
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall’articolo 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d’esame.".
3. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"6. L’ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.".
4. Il comma 7 bis dell’articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall’esame di selezione di cui al comma 6 per l’ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall’esame al fine dell’iscrizione nell’albo.".
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
“b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;”.
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
"c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;”.
3. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
“5. Limitatamente all’espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.”.
4. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
"b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).”.
5. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
"b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).".
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è inserito il seguente:
"7 bis. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:
a) l’esperto, designato dall’Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).".
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993
1. La rubrica dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard".
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.".
3. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del Comune competenti per territorio, autorizza l’apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all’esercizio dell’attività;
c) che la scuola abbia sede in località idonea all’esercizio dell’attività sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare con l’organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell’organico di cui alla lettera a), responsabile dell’attività del corpo docente sotto l’aspetto tecnico didattico;
h) che le scuole assumano l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;
j) che nella stazione invernale sede dell’istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard";
in tal caso l’autorizzazione all’apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.”.
ARTICOLO 4
Norma transitoria
1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi istituiti dalle Regioni precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se iscritti all’Albo rofessionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore, da organizzarsi a cura del Collegio regionale dei maestri di sci dell’Emilia-Romagna.
CAPO II
TITOLARITà DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
ARTICOLO 5
Funzioni in materia ambientale
1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.
CAPO III
ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 giugno 2006
VASCO ERRANI