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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 01.02.2006, n. 5
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)

1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell’armamento, quali l’esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari.
2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
3. Verificata l’impossibilità o l’antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.

ARTICOLO 2
(Acquisizione di fabbricati ferroviari)

1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse,
acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida
gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.

ARTICOLO 3
(Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese)

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all’acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell’articolo 4.

ARTICOLO 4
(Piani di recupero e gestione)

1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.

ARTICOLO 5
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all’articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell’Unità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla sservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 febbraio 2006
Mercedes Bresso


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