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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento 6 ottobre 2011 n. 13
Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Istituzione del fondo di solidarietà


1. La Provincia riconosce il valore civile del lavoro e del volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori e dei volontari vittime di incidenti mortali, secondo quanto disposto da questa legge.
2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia istituisce un fondo di solidarietà per l’erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale nell’immediatezza dell’evento mortale.
3. Il contributo è erogato indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità in merito all’evento mortale.
4. Il contributo è aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali.

ARTICOLO 2
Accesso al fondo di solidarietà


1. L’accesso al fondo è ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
2. L’accesso al fondo è altresì ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi nell’adempimento del proprio dovere a:
a) appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;
b) volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Il contributo di solidarietà spetta se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in provincia di Trento al momento dell’incidente.

ARTICOLO 3
Beneficiari del contributo


1. I beneficiari del contributo sono i componenti del nucleo familiare anagrafico, conviventi al momento dell’incidente mortale con la vittima, legati alla stessa da rapporti di coniugio, di convivenza more uxorio o di parentela fino al secondo grado. La domanda di contributo è presentata per conto del nucleo familiare da uno dei predetti componenti.
2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l’associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (ANMIL) di Trento, stabilisce il valore massimo e i parametri per il calcolo dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l’accesso ai benefici del fondo di solidarietà, ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

ARTICOLO 4
Misura del contributo


1. La misura del contributo di solidarietà è determinata dalla Giunta provinciale in proporzione alla condizione economica ai sensi dell’articolo 3, entro il limite massimo di 25.000 euro. La misura del contributo è graduata in ragione del grado di parentela della vittima con i familiari beneficiari, dell’esistenza del rapporto di coniugio o di convivenza e del numero dei figli.
2. La Giunta provinciale aggiorna periodicamente l’importo del comma 1 per adeguarlo alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’ISTAT.

ARTICOLO 5
Contributo di solidarietà per il trasporto della salma


1. Nel caso degli incidenti mortali previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, avvenuti in Trentino, per i quali non sia concedibile a favore dei familiari il contributo di solidarietà, il fondo di solidarietà assume, su richiesta delle persone individuate dall’articolo 3, comma 1, le spese per il trasporto della salma fuori provincia nel luogo d’origine. Questo articolo non si applica se l’onere del trasporto della salma è a carico di altri soggetti.

ARTICOLO 6
Disposizioni attuative


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al fondo di solidarietà, le modalità e i termini, anche ai fini dell’articolo 7, per la presentazione della domanda di ottenimento del contributo e per la sua erogazione, nonché individua la struttura provinciale competente alla gestione del fondo di solidarietà.
2. Per l’accertamento della condizione di lavoratore deceduto sul lavoro si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

ARTICOLO 7
Disposizioni transitorie


1. Il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 1 può essere richiesto per gli incidenti mortali verificatisi dopo il 1° dicembre 2009.
2. In prima applicazione di questa legge è ammesso l’accesso al fondo di solidarietà anche ai familiari degli amministratori pubblici delle istituzioni trentine deceduti entro la data di entrata in vigore di questa legge, nell’esercizio delle loro funzioni; restano ferme le altre disposizioni di questa legge.
3. Ai fini dell’attuazione di questo articolo, la domanda per il contributo deve essere presentata entro la data indicata dalla Giunta provinciale nella deliberazione prevista dall’articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie


1. Per i fini degli articoli 1, 5 e 7 di questa legge è autorizzata la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull’unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali). Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 6 ottobre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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