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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento 2 dicembre 2010 n 25
Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Inserimento dell’articolo 50 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(legge provinciale sulla ricettività turistica)


1. Dopo l’articolo 50 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:
"Art. 50 bis Esercizi alberghieri non classificati
1. Per favorire il permanere dell’utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall’articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dall’articolo 8 e dal regolamento di esecuzione, gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 che non dispongano dei parametri per la classifica a una stella possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Nelle unità abitative previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c), degli esercizi
classificati ai sensi di questo comma lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all’interno della camera e la prestazione del servizio di pulizia può essere fornita anche solo su richiesta dell’ospite. Per finalità diverse da quelle di questa legge tali esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.
3. Le deroghe previste dal comma 2, secondo periodo, cessano di avere applicazione decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo."

ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7(legge provinciale sugli impianti a fune)



1. L’articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:
"Art. 6 Commissione di coordinamento
1. É istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;
c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;
d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;
e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;
g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;
h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;
j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.
2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.
3. La commissione è convocata dal presidente, d’ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.
4. La commissione autorizza:
a) l’esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
b) l’esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall’articolo 15;
c) l’esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
d) l’esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.
5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d’impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.
6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali."

ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune è aggiunto il seguente periodo: "Per l’attivazione delle misure gestionali eventualmente previste dal piano per le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano può prevedere l’intervento della competente commissione locale valanghe, prevista dall’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19)."

ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


Trento, 2 dicembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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