INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno
Art. 3 - Tavolo per la promozione dell’amministratore di sostegno
Art. 4 - Elenco dei volontari
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La Provincia autonoma di Trento riconosce l’istituto
dell’amministrazione di sostegno previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), come strumento privilegiato di volontariato e cittadinanza attiva per la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o di capacità di provvedere ai propri interessi.
2. Le finalità previste da questa legge sono perseguite nell’ambito degli interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi del nucleo familiare, disciplinati dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).
ARTICOLO 2
Promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno
1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, promuovono l’istituto dell’amministratore di sostegno, in particolare per mezzo di:
a) lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti
nell’attivazione e promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
b) azioni di formazione, informazione, diffusione e promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno anche attraverso materiale informativo e incontri pubblici;
c) attività di supporto e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari.
2. La Provincia e gli enti locali possono affidare i servizi previsti da questo articolo ai punti di ascolto per il cittadino previsti dall’articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali o ai punti unici di accesso previsti dall’articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o ai soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali secondo le modalità previste dall’articolo 22 della medesima legge.
3. La Provincia stipula con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile contro terzi a favore degli amministratori di sostegno nominati dai giudici tutelari dei Tribunali di Trento e Rovereto e delle relative sezioni distaccate.
4. Nel caso di persone appartenenti a nuclei familiari con una condizione economica e patrimoniale non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia può partecipare al rimborso dell’indennità prevista dalla normativa statale per l’amministratore di sostegno, nei limiti degli stanziamenti espressamente disposti nel bilancio provinciale e secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta provinciale.
ARTICOLO 3
Tavolo per la promozione dell’amministratore di sostegno
1. Per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, la Giunta provinciale si avvale del tavolo per la promozione dell’amministratore di sostegno, quale organo di consulenza e proposta.
2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:
a) dall’assessore alla salute e alle politiche sociali o suo delegato;
b) dal dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
c) dal dirigente della struttura competente in materia di programmazione sanitaria o suo delegato;
d) dai presidenti dei Tribunali di Trento e Rovereto o loro delegati;
e) dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e Rovereto o loro delegati;
f) dal presidente dell’ordine degli assistenti sociali o suo delegato;
g) dai giudici tutelari dei Tribunali di Trento e Rovereto e delle relative sezioni staccate o loro delegati;
h) dal presidente dell’Unione provinciale istituzioni per l’assistenza (UPIPA) o suo delegato;
i) da un responsabile dei servizi sociali territoriali o suo delegato;
j) da un rappresentante del terzo settore impegnato nella promozione della figura dell’amministratore di sostegno.
3. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.
ARTICOLO 4
Elenco dei volontari
1. La Provincia istituisce un elenco provinciale dei volontari
disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno. Gli iscritti possono chiedere l’aggiornamento costante dell’elenco comunicando le eventuali nomine.
ARTICOLO 5
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull’unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali). Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 16 marzo 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai