Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

Indietro
Legge provinciale Bolzano 5 luglio 2011 n 5
Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell’economia
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:
"1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio, con particolare riguardo alle PMI."
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:
“3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:
a) l’incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitività dell’economia;
b) la valorizzazione delle risorse umane e dell’occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.”
3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:
“1. L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d’intesa il comitato tecnico, nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette membri e resta in carica per cinque anni. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:
a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all’articolo 8, ad eccezione dei progetti esaminati secondo le procedure automatiche e valutative per domande singole previste dal regolamento di esecuzione sulla promozione dell’innovazione;
b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione;
c) supporto nell’elaborazione dei programmi annuali di cui all’articolo 6, comma 2;
d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando.”
4. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è inserito il seguente articolo:
“Art. 8-bis (Comitato per il parco scientifico e tecnologico)
1. La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) elabora gli indirizzi e i criteri per l’inse¬diamento nel Parco scientifico e tecnologico di organismi ed istituti di ricerca e di imprese innovative;
b) definisce gli obiettivi di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese;
c) vigila sul rispetto dei criteri e degli obiettivi, monitorizza i relativi effetti in termini economici ed occupazionali e redige al riguardo una relazione annuale;
d) propone gli indirizzi generali delle attività di ricerca da svolgersi nel parco scientifico e tecnologico;
e) esprime pareri e proposte alla Giunta provinciale sulle funzioni menzionate alle lettere a), b), c) e d).
3. Il Comitato è composto da un massimo di otto membri. Esso è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un’ade¬guata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l’inno¬vazione. Il Comitato può avvalersi dell’as¬sistenza tecnica della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e può emanare un proprio regolamento di gestione.”
5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:
“m) iniziative rivolte all’introduzione di sistemi di management.”
6. L’articolo 18 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:
“Art. 18 (Criteri)
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinati i
contenuti tecnici, l’entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le sanzioni.“
7. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea” sono sostituite dalle parole: “articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.”

ARTICOLO 2
Abrogazioni


1. Gli articoli 7, 8, 9, comma 1, nonché gli articoli 10 e 13 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

ARTICOLO 3
Disposizione finanziaria


1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011, derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle unità previsionali di base (UPB) 16100, 17100, 19105 e 19215 del bilancio provinciale 2011, già autorizzate per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 2.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

ARTICOLO 4
Notifica alla Commissione Europea


1. Le domande di contributo sono trattate secondo la previgente disciplina fino alla comunicazione dell’esito positivo dell’esame da parte della Commissione Europea sulle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge provinciale 11 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.

ARTICOLO 5
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.
Bolzano, 5 luglio 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Luis Durnwalder



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >