Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, “Legge della Provincia Autonoma di Bolzano sulla parifi¬cazione e sulla promozione delle don¬ne e modifiche a disposizioni vigenti”
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:
“2. Il servizio donna è insediato presso la Ripartizione Lavoro.”
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 19 luglio 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER