Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali e ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
1) Il comma 3 dell'articolo 1-ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.”
Art. 2
(Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”)
1) Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.”
Art. 3
(Entrata in vigore)
1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.