Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1) La presente legge disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.
2) È riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.
Art. 2
(Pianificazione)
1) Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonché le zone ove collocare le nuove farmacie. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto:
a) dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate;
b) della conformazione geomorfologica del territorio provinciale;
c) del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente;
d) della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche.
2) I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.
3) La Giunta provinciale disciplina l’attività di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.
Art. 3
(Lingue provinciali)
1) Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico è garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle località ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l’uso della lingua ladina.
2) Per gli scopi di cui al comma 1 è prescritto il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:
a) il/la titolare della farmacia;
b) il direttore/la direttrice della farmacia.
3) In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.
4) Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell’esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.
Art. 4
(Assegnazione delle sedi farmaceutiche)
1) La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando:
a) i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari;
b) la composizione e la nomina della commissione giudicatrice;
c) i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi;
d) le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso;
e) la formazione e la durata della graduatoria;
f) la scelta e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
2) Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali.
Art. 5
(Requisiti per la distribuzione di farmaci)
1) La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.
TopArt. 6 (Orari di apertura, turni e ferie) (1) Le farmacie garantiscono, tramite un regolare orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e tramite turni durante gli orari di chiusura, un servizio farmaceutico continuativo a livello provinciale.
(2) La Giunta provinciale determina d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a orari di apertura minimi, ferie delle farmacie nonché turni di servizio durante gli orari di chiusura.
(3) Entro il 1° ottobre di ogni anno l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale Sanità, predispone il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.
(4) I turni e gli orari stabiliti non impediscono l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214 - Realizzazione di un "Sistema di accoglienza provinciale per l'acquisizione telematica delle ricette mediche prescritte elettronicamente" per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario
Delibera N. 3408 del 08.10.2007 - Regolamento dell?orario di apertura e dei turni di servizio delle farmacie aperte al pubblico in Provincia di Bolzano
TopArt. 7 (Sostituzioni)(1) Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il direttore o la direttrice della farmacia debba essere sostituito o sostituita da un’altra persona, è necessario inviare, entro il settimo giorno dalla sostituzione, una comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sanità.
(2) La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche in caso di partecipazione del titolare o della titolare ovvero del direttore o della direttrice di farmacia a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).
TopArt. 8 (Commissioni)(1) Ai componenti delle commissioni in materia di assistenza farmaceutica spetta il compenso previsto dalla normativa provinciale solo quando essi partecipano alle stesse al di fuori dell’orario di servizio.
TopArt. 9 (Controllo e vigilanza sulle farmacie)(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sanità incarica propri dipendenti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.
(2) Le ispezioni previste dalle vigenti disposizioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività.
TopArt. 10 (Ricettari del Servizio sanitario nazionale) (1) Per la prescrizione di medicinali i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale, in osservanza della relativa normativa. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale i medici devono rispettare le condizioni e limitazioni nonché gli obiettivi di risparmio previsti.
(2) La Giunta provinciale impartisce all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige le direttive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte dei medici. Determina inoltre i provvedimenti, anche di natura economica, che l’Azienda sanitaria stessa deve adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
Delibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012)
TopArt. 11 (Contabilizzazione delle ricette) (1) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige individua l’unità organizzativa che contabilizza le ricette a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie convenzionate e che le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo.
(2) L’unità organizzativa:
a) adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;
b) adotta l’istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;
c) trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Sanità, ai fini dell’attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci.
Delibera 28 novembre 2011, n. 1835 - Direttive riguardanti particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
TopArt. 12 (Programmazione dell’assistenza farmaceutica) (1) Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidii terapeutici nonché i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
Delibera N. 923 del 06.06.2011 - Modifiche alle proprie deliberazioni n. 6497 del 9 dicembre 1997 e n. 477 del 21 marzo 2011
Delibera N. 477 del 21.03.2011 - Introduzione di uno sconto uniforme nell'erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16
TopArt. 13 (Sanzioni amministrative)(1) È tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi:
a) contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7 riguardanti l’obbligo di comunicazione ivi previsto;
b) non osserva le norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale o le relative norme semplificate.
(2) Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro.
(3) Chi, all’atto della dispensazione del medicinale in farmacia e negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, non rende disponibile al o alla cliente, secondo le modalità previste, la versione del foglio illustrativo anche in lingua tedesca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
TopArt. 14 (Rinvio)(1) Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.
(2) Tutte le funzioni connesse all’attività delle farmacie ed alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità.
TopArt. 15 (Norma transitoria) (1) I dispensari farmaceutici istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge cessano il servizio non appena le farmacie di cui all’articolo 2 iniziano a svolgere il loro esercizio nel comune interessato.
(2) Le persone di cui all’articolo 3, comma 2, che già gestiscono una farmacia sita nelle località ladine della provincia di Bolzano devono conseguire l’attestato di trilinguismo o le certificazioni dichiarate equipollenti, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione.
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005 - Sanità - servizio farmaceutico - dispensario farmaceutico - affidamento della gestione - assegnazione al titolare di una farmacia della zona - possibilità per l'amministrazione di scelta discrezionale- bando
TopArt. 16 (Abrogazioni)(1) La legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, e successive modifiche, e la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, sono abrogate.
TopArt. 17 (Disposizione finanziaria)(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120 e 10150 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, e alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, abrogate dall’articolo 16.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
TopArt. 18 (Entrata in vigore)(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.