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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge provinciale Bolzano 20 settembre 2012 n 15
Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:


Art. 1
(Repertorio dei toponimi)


1) È istituito il repertorio dei toponimi della provincia di Bolzano.
2) Il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi.
3) Il repertorio dei toponimi è costituito anche nel rispetto dell' articolo 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale e comprende tutte le denominazioni dei luoghi in uso sul territorio provinciale nonché i nomi antichi o non più utilizzati.
4) Ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato dal Comitato di cui all' articolo 3.
5) La proposta di inserimento ai termini del comma 4 è indirizzata al comitato di cui all' articolo 3 dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici.
6) II repertorio è corredato di una rappresentazione cartografica, articolata in carte tematiche relative ai diversi settori toponomastici considerati.
7) Il repertorio dei toponimi della provincia di Bolzano è pubblicato, anche per estratto, in uno o più volumi e messo a disposizione della cittadinanza anche sulle pagine web della provincia di Bolzano.


Art. 2
( Cartografia provinciale)


1) Nelle carte topografiche redatte dalla Provincia autonoma di Bolzano le denominazioni dei luoghi sono registrate in conformità alle linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali adottate ai sensi dell'articolo 3.
2) Le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione.


Art. 3
( Comitato cartografico provinciale)


1) La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri del rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici.
2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
3) Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati.
4) Il Comitato definisce inoltre i criteri metodologici per l'organizzazione e la compilazione del repertorio toponomastico provinciale ed elabora, in armonia con gli indirizzi in materia seguiti dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modifiche, e dagli organismi internazionali cui gli stessi aderiscono, le linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali, attinenti allo statuto legale dei nomi geografici nelle lingue parlate e all'alfabeto delle lingue stesse, regole ortografiche applicative ai nomi geografici, indicazioni circa la pronuncia dei nomi geografici, substrati linguistici riconoscibili nei nomi dei luoghi esistenti, ripartizione geografica delle lingue, particolarità dei dialetti, relazioni tra dialetti e lingue normali, documenti di base, criteri di rilevazione e di accertamento, glossario delle parole necessarie per la comprensione delle carte, abbreviazioni ufficiali, e le unità amministrative; il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione rilevante ai fini dell'attuazione della presente legge e provvede alla redazione del repertorio dei toponimi.
5) Le determinazioni del Comitato cartografico provinciale sono pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bolzano ed osservate, per quanto di competenza, dalle amministrazioni comunali nell'esercizio delle funzioni di cui dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche, e per le altre denominazioni di unità organizzative o spaziali di loro spettanza ai sensi del vigente ordinamento comunale, salve le direttive di cui all'articolo 4.


Art. 4
( Direttive odonomastiche)


1) L'appellativo delle aree pubbliche, ferme le disposizioni sulla segnaletica del codice della strada, è indicato nelle forme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in lingua tedesca, italiana e, nelle località ladine, anche in lingua ladina, secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2.
2) Le denominazioni delle aree pubbliche sono rese nelle modalità di cui al comma 1, quando non sono riferite a:
a) nomi propri di persone, eccezione fatta per i nomi dei santi, papi, imperatori e altre personalità storiche i cui nomi sono tradizionalmente indicati in forma diversa nelle tre lingue;
b) identificativi antroponomastici o denominazioni di luoghi in uso solo nella lingua maggiormente rappresentata ai sensi del comma 1;
c) termini o espressioni che non abbiano alcuna traduzione nelle lingue diverse dalla prima, identificata ai sensi del comma 1, o che non siano direttamente ed intuitivamente traducibili.
3) Nell'attribuzione di una nuova denominazione va tenuto primariamente conto del patrimonio toponomastico locale preesistente nei documenti storici o nella memoria collettiva.
4) Nessun luogo pubblico può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.
5) La Giunta provinciale, sentito il direttore della ripartizione beni culturali, può consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 4, quando l'intitolazione o la dedica è fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.


Art. 5
( Copertura finanziaria)


1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2012 derivanti dalla presente legge e stimata nella misura massima di 30.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 02110 del bilancio provinciale 2012.
2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.


Art. 6
(Abrogazioni)


1) L'articolo 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è soppresso.
a presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



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