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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5
Il Trentino per la protezione del clima
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Sostituzione della rubrica del titolo II della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale)


1. La rubrica del titolo II della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale è sostituita dalla seguente: "Istituzione del comitato provinciale per l’ambiente e misure per incentivare lo sviluppo sostenibile e fronteggiare il cambiamento climatico".


ARTICOLO 2
Inserimento dell’articolo 12 bis 1 nella legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale


1. Dopo l’articolo 12 bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale è inserito il seguente:
"Art. 12 bis 1 Strategie e interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall’Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.
2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell’ambito della pianificazione energetica e ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilità ambientale, la Provincia, sentita la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce specifici obiettivi da conseguire nel medio e lungo periodo, per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, raggiungere l’autosufficienza energetica, conservare la biodiversità e aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi.
3. La Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento dell’obiettivo "Trentino Zero Emission" con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l’anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l’anno 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.
4. Nel quadro della normativa statale la Provincia può promuovere accordi per l’acquisizione di titoli d’uso o di altri meccanismi previsti dai protocolli internazionali in aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e associazioni.
5. Per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l’ambiente la Provincia istituisce la rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, per promuovere l’approfondimento delle conoscenze necessarie per il monitoraggio e lo studio dell’evoluzione dei fenomeni e dei dati meteorologici e climatologici, nonché per la loro comunicazione e divulgazione, anche mediante il coinvolgimento di strutture, enti e organismi competenti in materia.
6. Per ricercare soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia può promuovere l’istituzione di un centro di ricerca per le nuove energie, in collaborazione con l’Università degli studi di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca, anche operanti in Trentino, e con le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo e del lavoro.
7. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabilite misure organizzative, tempi e modalità per l’attuazione dei commi 5 e 6, assicurando appropriate forme di coordinamento e collegamento tra le strutture provinciali competenti nonché lo scambio delle rilevazioni e dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito della rete di monitoraggio climatico-ambientale e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei corsi d’acqua e per il controllo delle crisi idriche. In prima applicazione, le deliberazioni adottate in attuazione di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."


ARTICOLO 3
Modificazioni dell’articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale


1. All’articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) l’alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: "Per i fini di cui all’articolo 12 bis 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico;
tale fondo è destinato al finanziamento delle spese inerenti:".


ARTICOLO 4
Inserimento dell’articolo 12 quater nella legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale


1. Dopo l’articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale è inserito il seguente:
"Art. 12 quater Valutazione dell’impatto energetico e sul clima1. Per valutare preventivamente e ridurre l’impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo alla diffusione dell’anidride carbonica e degli altri gas climalteranti e del loro contributo al consumo complessivo di energia, è istituita la valutazione dell’impatto energetico e sul clima, nell’ambito della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti le modalità, i tempi e i criteri per lo svolgimento della valutazione dell’impatto energetico e sul clima."


ARTICOLO 5
Disposizione finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 80.20.210 (Investimenti per la tutela ambientale) per i fini di cui all’articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 9 marzo 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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