Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

Indietro
Legge provinciale 6 maggio 2008,n . 4
Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui siano ritenute indispensabili e di promuovere una corretta informazione indirizzata in primo luogo ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell’utilizzo, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilità di terapie e trattamenti alternativi che non contemplino l’uso di farmaci.
2. La Provincia per i fini di cui al comma 1 promuove la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza improntata al riconoscimento del diritto alla salute dei minori, promuovendo, altresì, interventi finalizzati ad una capillare informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti telematici, rivolta alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni e ai soggetti interessati in ordine alle problematiche correlate all’uso delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e ai relativi abusi.


ARTICOLO 2
Partecipazione e adesione ai principi


1. Questa legge in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 si attiene ai principi previsti in materia di diritti umani dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa, nonché dalla Costituzione, e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.


ARTICOLO 3
Definizioni
1. Ai fini di questa legge si intende per:
a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;
b) adolescente: persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
c) genitori: genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci.


ARTICOLO 4
Consenso informato


1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto, fermo restando quanto disposto dal codice di deontologia medica in merito all’obbligo del medico di informare il minore e di tener conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con il grado di maturità dello stesso, assumendone l’assenso.
2. Per i fini di cui al comma 1 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un modulo per il rilascio del consenso informato sul quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato illustrano in modo dettagliato gli effetti derivanti dal trattamento e forniscono esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni indesiderate conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, alle relative modalità di somministrazione e ai possibili trattamenti alternativi.
3. La Provincia individua strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.
4. Il consenso del genitore o del tutore nominato per il minore interessato è espresso in forma scritta e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.


ARTICOLO 5
Divieto di somministrazione di test e questionari


1. E’ vietato all’interno delle scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado effettuare test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni fatti salvi, in via eccezionale, i casi ritenuti indispensabili dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. In caso di sospetto da parte dell’insegnante di un disturbo mentale, compresi sintomi di depressione o di sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD) a carico di un alunno, l’insegnante informa prioritariamentei genitori dello stesso.
3. Gli interventi di cui al comma 1 volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato del soggetto avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.


ARTICOLO 6
Valutazione e monitoraggio


1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su bambini e adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti; i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l’adeguatezza, la correttezza e la tollerabilità della terapia.
2. La Provincia adotta procedure di valutazione e monitoraggio su scala provinciale dei trattamenti psicofarmacologici sui soggetti di cui al comma 1, nonché di revisione periodica dei trattamenti medesimi.
3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia istituisce una commissione composta dal garante dell’infanzia e dell’adolescenza, da rappresentanti della Provincia, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell’ordine degli psicologi e da eventuali altri esperti individuati dalla Provincia.
4. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi comprese la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.


ARTICOLO 7
Deliberazione attuativa


1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:
a) stabilisce le modalità con cui è realizzata l’informazione prevista dall’articolo 1 comma 2;
b) individua i dati analitici e i controlli previsti dall’articolo 6, comma 1;
c) precisa le funzioni e la composizione della commissione prevista dall’articolo 6, comma 3.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 6 maggio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
     Tutti i LIBRI >