Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui siano ritenute indispensabili e di promuovere una corretta informazione indirizzata in primo luogo ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell’utilizzo, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilità di terapie e trattamenti alternativi che non contemplino l’uso di farmaci.
2. La Provincia per i fini di cui al comma 1 promuove la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza improntata al riconoscimento del diritto alla salute dei minori, promuovendo, altresì, interventi finalizzati ad una capillare informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti telematici, rivolta alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni e ai soggetti interessati in ordine alle problematiche correlate all’uso delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e ai relativi abusi.
ARTICOLO 2
Partecipazione e adesione ai principi
1. Questa legge in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 si attiene ai principi previsti in materia di diritti umani dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa, nonché dalla Costituzione, e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
ARTICOLO 3
Definizioni
1. Ai fini di questa legge si intende per:
a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;
b) adolescente: persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
c) genitori: genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci.
ARTICOLO 4
Consenso informato
1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto, fermo restando quanto disposto dal codice di deontologia medica in merito all’obbligo del medico di informare il minore e di tener conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con il grado di maturità dello stesso, assumendone l’assenso.
2. Per i fini di cui al comma 1 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un modulo per il rilascio del consenso informato sul quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato illustrano in modo dettagliato gli effetti derivanti dal trattamento e forniscono esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni indesiderate conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, alle relative modalità di somministrazione e ai possibili trattamenti alternativi.
3. La Provincia individua strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.
4. Il consenso del genitore o del tutore nominato per il minore interessato è espresso in forma scritta e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.
ARTICOLO 5
Divieto di somministrazione di test e questionari
1. E’ vietato all’interno delle scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado effettuare test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni fatti salvi, in via eccezionale, i casi ritenuti indispensabili dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. In caso di sospetto da parte dell’insegnante di un disturbo mentale, compresi sintomi di depressione o di sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD) a carico di un alunno, l’insegnante informa prioritariamentei genitori dello stesso.
3. Gli interventi di cui al comma 1 volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato del soggetto avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 6
Valutazione e monitoraggio
1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su bambini e adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti; i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l’adeguatezza, la correttezza e la tollerabilità della terapia.
2. La Provincia adotta procedure di valutazione e monitoraggio su scala provinciale dei trattamenti psicofarmacologici sui soggetti di cui al comma 1, nonché di revisione periodica dei trattamenti medesimi.
3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia istituisce una commissione composta dal garante dell’infanzia e dell’adolescenza, da rappresentanti della Provincia, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell’ordine degli psicologi e da eventuali altri esperti individuati dalla Provincia.
4. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi comprese la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.
ARTICOLO 7
Deliberazione attuativa
1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:
a) stabilisce le modalità con cui è realizzata l’informazione prevista dall’articolo 1 comma 2;
b) individua i dati analitici e i controlli previsti dall’articolo 6, comma 1;
c) precisa le funzioni e la composizione della commissione prevista dall’articolo 6, comma 3.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 6 maggio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI