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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 4 agosto 2008, n. 15
Distretto agricolo del Garda trentino
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Istituzione, finalità e confini del distretto


1. La comunità costituita nel territorio Alto Garda e Ledro istituisce, secondo le modalità previste da questa legge, il distretto agricolo del Garda trentino quale strumento e progetto unitario finalizzato, in relazione al perimetro indicato nel comma 4:
a) alla salvaguardia, alla qualificazione e al potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali;
b) alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa dell’ambiente;
c) alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonché alla connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano;
d) alla promozione dell’equilibrio ambientale dell’area del distretto e delle zone circostanti.
2. Ai fini della valorizzazione delle attività svolte nel distretto la comunità può utilizzare la
denominazione di "Parco agricolo del Garda trentino". L’istituzione del distretto, anche con la denominazione di parco, e la sua perimetrazione prevista nell’allegato A non configurano in ogni caso individuazione di area protetta ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette).
3. Per l’istituzione del distretto e per coordinare le azioni e le attività di competenza degli enti interessati, la Provincia promuove con la comunità e i comuni un’intesa istituzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). L’intesa istituzionale è preceduta dalla convocazione da parte della comunità di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi di carattere economico, con particolare riguardo a quello agricolo, e di interessi di carattere culturale e ambientale, rilevanti per l’ambito della comunità.
4. Il perimetro oggetto del distretto comprende le aree delimitate dalla planimetria che costituisce l’allegato A. Il perimetro del distretto, su richiesta dei comuni interessati e previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione dell’agenzia prevista nell’articolo 3, può essere ampliato o modificato dalla comunità previa intesa con la Provincia, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza con le finalità del distretto. La comunità può comunque apportare modifiche alla perimetrazione contenuta nella planimetria prevista nell’allegato A, per tenere conto di evidenti limiti fisici, amministrativi o catastali, per correggere errori materiali o per precisare i confini in relazione alle aree essenziali al perseguimento delle finalità del distretto e all’esclusione delle aree di completamento o di espansione urbanistica.
5. L’ampliamento della perimetrazione ai sensi del comma 4 può riguardare anche aree comprese in altre comunità. In tal caso l’ampliamento deve comunque essere preceduto da un’intesa tra le comunità interessate.
6. Le attività agricole svolte nel distretto continuano ad essere regolate dalla vigente normativa in materia.


ARTICOLO 2
Competenze della comunità


1. Per le finalità di promozione e di valorizzazione del distretto, la comunità:
a) individua aree e infrastrutture a fruizione pubblica utili al conseguimento delle finalità del distretto o ne propone l’individuazione ai comuni interessati ove questa sia di loro competenza ai sensi del vigente ordinamento;
b) promuove la realizzazione di attrezzature e servizi per la funzione sociale e turistica del distretto quali, ad esempio, uffici informativi, attività ricettive e di agriturismo;
c) realizza servizi e strutture a carattere turistico e naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;
d) promuove la conservazione e il corretto sviluppo degli elementi floristici, faunistici,
paesaggistici e, in genere, naturali e culturali del distretto;
e) individua, anche in collegamento con altri enti e soggetti pubblici e privati, le caratteristiche di biodiversità presenti nel distretto, attraverso una relazione scientifica;
f) promuove e realizza, di concerto con i comuni interessati, interventi di riqualificazione, di recupero e di miglioramento, anche attraverso l’acquisizione o l’affitto di immobili;
g) promuove l’utilizzazione sociale, culturale, scientifica, ricreativa e turistico-sportiva del distretto, secondo criteri di sostenibilità ambientale;
h) promuove iniziative per l’esercizio di attività tradizionali, agro-silvo-pastorali, artigianali e culturali, anche per favorire lo sviluppo di un turismo eco-compatibile;
i) formula proposte alla Provincia per la definizione di misure specifiche di intervento nell’ambito delle politiche di incentivazione nei settori economico, sociale e culturale, per il perseguimento delle finalità del distretto;
j) valorizza e coinvolge il volontariato in interventi e iniziative promossi o realizzati per la
valorizzazione e la promozione del distretto;
k) propone ai soggetti competenti la definizione di gradi e tipi di accessibilità veicolare e
pedonale alle strade interpoderali;
l) può svolgere forme di educazione ambientale volte a conseguire le finalità di questa legge, anche realizzando progetti e iniziative in collegamento con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e con altri enti competenti.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera f), della legge provinciale n. 3 del 2006 e al fine di promuovere le finalità di cui all’articolo 1, l’intesa istituzionale di programma prevista nell’articolo 1 può trasferire alla comunità la gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici, nei limiti e con le modalità previste dall’intesa medesima anche in deroga alle procedure previste dalle leggi vigenti. Tale trasferimento può riguardare anche la concessione di agevolazioni finanziarie previste da leggi di settore nei confronti di soggetti pubblici e privati per il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle tipologie edilizie.


ARTICOLO 3
Gestione del distretto


1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, la comunità provvede alla gestione del distretto e allo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 2 mediante apposita agenzia, quale struttura organizzativa alle dirette dipendenze della comunità medesima dotata di elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. L’agenzia ha inoltre compiti consultivi e di
proposta nei confronti della comunità per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
2. Con regolamento della comunità sono disciplinati gli aspetti ordinamentali dell’agenzia, ivi compresi quelli contabili; il regolamento disciplina, in particolare, i contenuti previsti nell’articolo 32, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, in quanto compatibili con questa legge e con l’ordinamento della comunità.
3. Il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, presieduto da un soggetto eletto al suo interno, quale organo dell’agenzia che ne adotta gli atti fondamentali, costituito da:
a) un rappresentante designato dalla comunità;
b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
c) un esperto in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio designato dal comitato di partecipazione;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali o locali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell’ambiente naturale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti scolastici e dalle associazioni culturali operanti nel territorio del distretto;
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori della ricettività turistica;
g) un rappresentante della fondazione Edmund Mach;
h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole o un suo delegato.
4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza determinato dalla comunità nel limite massimo di quello spettante ai componenti dell’assemblea della comunità medesima.
5. Il regolamento prevede inoltre la costituzione di un comitato di partecipazione nominato dalla comunità su proposta del consiglio di amministrazione dell’agenzia. Il comitato è composto da non più di trenta persone che rappresentino in modo equilibrato il mondo agricolo, la società civile e il terziario. Il comitato di partecipazione è presieduto da un presidente eletto dal comitato medesimo, anche al di fuori dei suoi componenti. Il comitato esprime parere preventivo sugli strumenti di programmazione e sugli atti di carattere generale di gestione del distretto e formula proposte relative alla gestione. Le decisioni del comitato riguardanti gli strumenti di programmazione sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
6. Nel caso in cui l’ampliamento della perimetrazione riguardi anche il territorio di altre comunità ai sensi dell’articolo 1, comma 5, l’intesa ivi prevista dispone anche in ordine alle modalità per la gestione del distretto.
L’agenzia è posta alle dipendenze delle comunità interessate e il regolamento, adottato dalle comunità interessate previa intesa tra loro, ne regola conseguentemente l’ordinamento. In tal caso il consiglio di amministrazione è integrato con un ulteriore rappresentante della comunità interessata.


ARTICOLO 4
Programma di attività


1. Il consiglio di amministrazione dell’agenzia, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, con il programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con gli strumenti di pianificazione territoriale, adotta il programma di attività del distretto, il quale:
a) definisce le strategie, gli obiettivi e le priorità per lo svolgimento delle attività e la
realizzazione degli interventi;
b) descrive le attività e gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti coinvolti, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
2. Il programma è adottato, nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla comunità, previo parere obbligatorio del comitato di partecipazione e dei comuni interessati. Il programma è definitivamente approvato dalla comunità.
3. Il programma ha durata pluriennale ed è aggiornabile a cadenza almeno annuale, unitamente al bilancio di previsione.


ARTICOLO 5
Programma di riqualificazione agricola


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la comunità approva un programma di riqualificazione agricola volto a promuovere, mediante la definizione di criteri operativi e tecniche agronomiche:
a) le produzioni zootecniche, cerealicole, vitivinicole e ortofrutticole di alta qualità, per
competere sul mercato e garantire ai produttori agricoli redditi equi;
b) la valorizzazione dei prodotti locali attraverso marchi legati al distretto agricolo;
c) la conservazione e la promozione di varietà antiche e tradizionali;
d) la creazione di una filiera corta e riconoscibile di vendita dei prodotti locali o caratteristici del distretto sul mercato regionale e di prossimità, indirizzata ai turisti;
e) la protezione dall’inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee e la
conservazione della fertilità dei terreni;
f) il mantenimento e il ripristino del paesaggio agrario tradizionale, con particolare riguardo alle alberature, alle siepi, ai canali e alle fontane;
g) lo sviluppo di attività connesse con l’agricoltura, quali l’agriturismo, la fruizione del verde, le attività ricreative;
h) lo sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica.
2. Il programma analizza i vincoli di ordine paesaggistico cui è sottoposta l’attività agricola valutandone gli eventuali riflessi economici negativi.
3. Il programma è adottato su proposta dell’agenzia previa acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il programma è approvato dalla Giunta provinciale. L’attuazione del programma può formare oggetto di accordi di programma che coinvolgono i soggetti pubblici e privati interessati. In relazione agli obiettivi previsti dal programma, la comunità può formulare alla Giunta provinciale proposte di integrazione degli strumenti di incentivazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i).
4. Per l’attuazione del programma la comunità si avvale dell’agenzia.


ARTICOLO 6
Disposizioni per la formazione dei piani territorialie per l’esecuzione di opere di bonifica agraria


1. I comuni e la comunità acquisiscono il parere dell’agenzia in sede di formazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale nonché delle relative varianti e deroghe. A tal fine il piano adottato è trasmesso all’agenzia contemporaneamente al deposito e il parere è reso entro il termine previsto per il deposito medesimo, decorso il quale se ne prescinde. Il parere sul piano territoriale della comunità è reso con particolare riguardo agli aspetti concernenti l’approfondimento e l’interpretazione della carta del paesaggio, la carta di regola del territorio e gli atti di indirizzo e i manuali a carattere tipologico o esplicativo previsti nell’articolo 21, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’esecuzione di opere di bonifica agraria oggetto di
concessione edilizia da parte di privati nonché gli interventi pubblici di bonifica agraria da effettuarsi nell’ambito del territorio del distretto sono soggette al preventivo parere
dell’agenzia.


ARTICOLO 7
Disposizioni finali


1. La Giunta provinciale può approvare un regolamento per l’attuazione di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
2. Nel caso in cui la comunità non provveda ad istituire il distretto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi previsti dal vigente ordinamento sentiti i comuni interessati.


ARTICOLO 8
Disposizione finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 4 agosto 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI


ALLEGATO 1
Allegato A Planimetria (articolo 1)


(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



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