Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
1. Dopo l’articolo 55 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:
"Art. 55 bis Disposizioni particolari
1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi."
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 26 ottobre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI