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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6
Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge
Capo I
Principi e definizioni


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche,delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell’intera comunità provinciale.
2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.


ARTICOLO 2
Minoranze linguistiche locali


1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.
2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.
3. Nel territorio dei comuni di cui all’articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle
varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.
4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.


ARTICOLO 3
Determinazioni territoriali


1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga e Vigo di Fassa-Vich costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.
2. Il territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bernstol costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.
3. Il territorio del Comune di Luserna-Lusérn costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.
4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.


ARTICOLO 4
Diritti dei cittadini di minoranza linguistica


1. All’interno dei territori indicati dall’articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere
la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire
discriminazioni.
2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.
3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l’esercizio dei diritti dei propri
cittadini.
4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e
disciplina l’uso della lingua propria di tali popolazioni.


ARTICOLO 5
Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza


1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l’efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.


Capo II
Competenze e responsabilità


ARTICOLO 6
Obiettivi


1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all’articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), di seguito denominate "comunità", pongono in essere, nell’ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall’articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.


ARTICOLO 7
Autonomia istituzionale e organizzativa


1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l’identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso
delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.
2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna-Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.


ARTICOLO 8
Rappresentanza delle minoranze


1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall’articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.
2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati
dall’articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.
3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal sindaco del Comune di Luserna-Lusérn.


Capo III
Istituzioni delle minoranze


ARTICOLO 9
Conferenza delle minoranze


1. La conferenza delle minoranze costituisce l’organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:
a) il presidente della Provincia che la presiede;
b) i membri della Giunta provinciale;
c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
d) il presidente del Comun general de Fascia;
e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
f) i sindaci dei comuni di cui all’articolo 3;
g) i rappresentanti degli Istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
h) il sorastant de la scola ladina;
i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
j) il president de l’Union di Ladins de Fascia;
k) il president dla Union Generela di Ladins dla Dolomites.
2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine
dell’individuazione di nuovi interventi;
b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l’editoria e l’informazione nonchè sulle convenzioni e sugli accordi di cui
all’articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della
richiesta;
c) esprime l’intesa sull’oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all’articolo 5.
3. La conferenza è convocata almeno due volte all’anno dal Presidente della Provincia.
4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.


ARTICOLO 10
Autorità per le minoranze linguistiche


1. È istituita presso il Consiglio provinciale l’autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.
2. L’autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio
provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell’autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale,
culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell’autorità.
3. La carica di componente dell’autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.
4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall’esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.
5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell’autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell’autorità e può essere riconfermato una sola volta.
6. Ai componenti dell’autorità spettano un’indennità di carica determinata dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale, entro i limiti previsti dall’articolo 58 (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l’espletamento del loro incarico in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.
7. L’autorità:
a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun general de Fascia e ai comuni di cui all’articolo 3 nonchè alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell’attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziate dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l’efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare
riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige/Südtirol;
d) esercita le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico), relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di cui all’articolo 3 o rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte dai comuni di cui all’articolo 3, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982, l’autorità subentra al difensore civico provinciale; per l’esercizio di queste funzioni all’autorità si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale n. 28 del 1982;
e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all’efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.
8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell’autorità, l’Ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell’autorità, che è posto alle sue dipendenze.
9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l’attività e le funzioni dell’autorità. L’autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.


ARTICOLO 11
Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali


1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il
dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:
a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
b) coordina e dà impulso all’attività dei competenti servizi interessati in ordine all’attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti
pubblici in merito all’attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
f) cura i rapporti con gli uffici dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.


Capo IV
Istituti culturali


ARTICOLO 12
Istituti culturali per le popolazioni di minoranza


1. L’Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn", l’Istituto
mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut e l’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.
2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l’Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn", il consiglio mòcheno per l’Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna-Lusérn per l’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.


ARTICOLO 13
Statuti


1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell’Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.
2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d’intesa con l’organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.


ARTICOLO 14
Norme linguistiche e di grafia


1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità
scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.


Capo V
Rapporti interistituzionali


ARTICOLO 15
Accordi e intese di cooperazione


1. Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e il Comune di Luserna-Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.


Titolo II
Tutela e promozione della lingua
Capo I
Uso, apprendimento e accertamento della lingua


ARTICOLO 16
Uso della lingua propria della minoranza


1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all’articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell’interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.
2. Qualora l’istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della
minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.
3. Nei territori di cui all’articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini,
gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali
destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l’obbligo dell’esposizione al pubblico o dell’affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all’articolo 3, i
membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.
5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pbblicazione del testo in lingua italiana.
6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 20, nei territori di cui all’articolo 3, le
indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l’esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.


ARTICOLO 17
Apprendimento della lingua della minoranza


1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all’articolo 4, le
istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l’insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.
2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all’articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all’articolo 3, curano l’alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un’adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.


ARTICOLO 18
Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza


1. L’accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 32 è effettuato almeno una volta all’anno da apposite commissioni, nominate dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. Per l’accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione ladina si applica quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).


Capo II
Toponomastica


ARTICOLO 19
Repertori dei toponimi


1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.
2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.
3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.
4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).
5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.
6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra.
Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.
7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.


ARTICOLO 20
Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici


1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all’articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.
2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.
3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all’approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all’approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.
5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.


ARTICOLO 21
Cartografia del territorio provinciale


1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti
culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.
2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all’articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.


Capo III
Cultura e informazione


ARTICOLO 22
Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura


1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.
2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all’articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.
3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.


ARTICOLO 23
Sostegno all’editoria e informazione


1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.
2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all’articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di
finanziamento, l’editoria e l’informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.
3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.
4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l’innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all’informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonchè i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall’articolo 24.
5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.
6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:
a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell’area culturale europea;
b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all’articolo 3 delle trasmissioni in lingua
tedesca e ladina realizzate nell’ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).
7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della
conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.


Titolo III
Sostegno economico e finanziario


ARTICOLO 24
Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza


1. È istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.
2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta
provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:
a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle
associazioni di cui all’articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela
delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali;
d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall’articolo 25.
3. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale.


Titolo IV
Gruppo linguistico ladino


ARTICOLO 25
Attività culturali e di politica linguistica


1. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.
2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.


ARTICOLO 26
Consulta ladina


1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:
a) il presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
c) un rappresentante designato dall’Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn";
d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
e) un rappresentante designato dall’Azienda per il turismo della Val di Fassa;
f) due rappresentanti designati dall’Union di Ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell’associazionismo culturale della Val di Fassa.
2. È compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l’efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.
3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività
ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.
4. Per l’attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali,
statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.
5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.
6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.


ARTICOLO 27
Toponomastica ladina


1. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.
2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l’approvazione, la modifica e
l’aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.


ARTICOLO 28
Commissione toponomastica ladina


1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:
a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dall’Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn";c) un rappresentante designato dall’Union di Ladins de Fascia;
d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.
3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.
4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l’adozione degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall’Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn".
5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.


ARTICOLO 29
Accesso al pubblico impiego


1. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all’articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.
2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall’articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.
3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all’uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all’articolo 3 stabilisce l’entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell’attestato di conoscenza di tale lingua.


Titolo V
Minoranze germanofone


ARTICOLO 30
Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena


1. Almeno una volta all’anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato
in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.
2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell’assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell’assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.
3. I sindaci dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell’assemblea.
4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità.
Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.
5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell’assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall’assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.


ARTICOLO 31
Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra


1. Il consiglio comunale di Luserna-Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.
2. Il sindaco di Luserna-Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.3. Il consiglio comunale di Luserna-Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.


ARTICOLO 32
Accesso al pubblico impiego


1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all’articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e di Luserna-Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e di Luserna-Lusérn.
3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall’articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.
4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all’uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all’articolo 3 stabilisce l’entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell’attestato di conoscenza di tale lingua.


ARTICOLO 33
Commissione toponomastica mòchena


1. Ai fini dell’applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:
a) tre rappresentanti designati dall’assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dall’Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.
4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di
toponomastica.
5. La commissione propone alla Giunta provinciale l’adozione degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall’Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut.
6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.


ARTICOLO 34
Commissione toponomastica cimbra


1. Ai fini dell’applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.
2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è compota da:
a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna-Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dall’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.
4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di
toponomastica.
5. La commissione propone alla Giunta provinciale l’adozione degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn.
6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna-Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.


ARTICOLO 35
Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)


1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 15
giugno 2005, n. 7, è sostituita dalla seguente:
"f) il presidente del consiglio mòcheno e il sindaco del Comune di Luserna-Lusérn;".
2. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "I componenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), dell’articolo 2, sono eletti" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’articolo 2 sono eletti".
3. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "i componenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), sono eletti" sono sostituite dalle seguenti:
"i componenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), sono eletti".
4. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "delle classi di comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f)," sono sostituite dalle seguenti: "delle classi di comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e),"; nella lettera f) del medesimo comma, le parole: "fatto salvo il rispetto del criterio di alternanza previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f)," sono soppresse.
5. Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "previsti dal comma 1, lettere da a) a f), dell’articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e),".


ARTICOLO 36
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino)


1. Alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 17 dopo le parole: "L’organo esecutivo" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 14 bis dell’articolo 19,";
b) dopo il comma 14 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
"14 bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l’organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell’articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra."


Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie


ARTICOLO 37
Attuazione e abrogazioni


1. Fino all’istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.
2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17 (Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine);
b) articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;
c) legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua
minoritaria nella provincia di Trento);
d) articolo 7 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9;
e) articolo 9 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
f) articolo 8 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.
3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono inoltre apportate le seguenti modificazioni
alla legge provinciale n. 16 del 1987:
a) nel comma 1 dell’articolo 2 sono soppresse le parole: "nonché alle iniziative volte al rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra,";
b) nel comma 1 dell’articolo 2 è soppresso l’ultimo periodo;
c) è abrogato il comma 4 dell’articolo 2;
d) nel comma 1 dell’articolo 9 sono soppresse le parole: "e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre;
in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate";
e) nel comma 1 dell’articolo 11 è soppresso l’ultimo periodo;
f) è abrogato il capo III.
4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l’articolo 26 (Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni televisive) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.


ARTICOLO 38
Norme finanziarie


1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 19 giugno 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI


ALLEGATO 1
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 38)
Articolo Descrizione Capitolo Unità previsionale di base 15, comma 2 Accordi ed intese per la promozione delle popolazioni di minoranza 351150 35.5.110 16, comma 5 Pubblicazioni di interesse delle popolazioni di minoranza 351150 35.5.110 17, comma 1 Insegnamento delle lingue e delle culture delle comunità di minoranza 351150 35.5.110 17, comma 2 Percorsi di formazione permanente 351150
35.5.110 18 Commissioni per l’accertamento della conoscenza della lingua propria della minoranza 151500 15.5.120 22 Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura delle popolazioni di minoranza 351150 35.5.110 23, comma 4 Sostegno all’editoria e informazione per la promozione delle caratteristiche delle popolazioni di minoranza 351150 35.5.110 23, commi 6 e 7 Convenzioni ed accordi per trasmissioni televisive a favore delle popolazioni di minoranza 747000 74.15.210 24 Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza 351150 35.5.110 33 Commissione toponomastica mòchena 151500 15.5.120 34 Commissione toponomastica cimbra



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