Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)
1. All’articolo 3 della legge provinciale n. 12 del 1992, come modificato dall’articolo 42 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma 01 è inserita la seguente:
"b bis) limitatamente all’attività di assistente di turismo equestre, i soggetti in possesso di titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell’equitazione di campagna rilasciati dalle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno conseguito l’abilitazione prevista dall’articolo 6 secondo le specifiche modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge;";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Coloro che esercitano la professione prevista all’articolo 2, comma 3, sono tenuti a garantire una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, rispondente ai contenuti minimi stabiliti dalla Provincia."
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12 del 1992
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12 del 1992 è sostituita dalla seguente:
"d) chi svolge attività equestre nell’ambito delle federazioni sportive del CONI o di circoli e associazioni a carattere sportivo;".
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 1992
1. Nel comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 1992, come sostituito dall’articolo 42 della legge provinciale n. 23 del 2007, le parole: "I soggetti abilitati all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che presentano la denuncia di inizio attività prevista dall’articolo 3".
ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 1992
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 1992, come modificato dall’articolo 42 della legge provinciale n. 23 del 2007, è inserito il seguente:
"1 bis 1. L’esercizio dell’attività di assistente di turismo equestre in mancanza della copertura assicurativa prevista dall’articolo 3, comma 4 bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro."
ARTICOLO 5
Modificazione dell’articolo 14 bis della legge provinciale n. 12 del 1992
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 14 bis della legge provinciale n. 12 del 1992 sono inserite le parole: "L’esercizio dell’attività di assistente di turismo equestre è sospeso inoltre nei casi di mancanza della copertura assicurativa prevista dall’articolo 3, comma 4 bis, e fino ad avvenuta regolarizzazione."
ARTICOLO 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni apportate alla medesima legge dall’articolo 42 della legge provinciale n. 23 del 2007.
2. Gli assistenti di turismo equestre che hanno presentato la denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1992, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 17 dicembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI