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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16
Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge


Parte I
Disposizioni per l'assestamento annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Titolo I
Disposizioni in materia di finanza locale e provinciale


ARTICOLO 1
Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione
dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di oneri per la
contrattazione del comparto sanitario


1. Gli importi degli oneri per la contrattazione previsti per gli anni 2008-2009 dall’articolo 1
della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono rideterminati, rispettivamente:
a) per il comma 1 in 5.216.000 e in 9.343.000 euro;
b) per il comma 2 in 526.000 e in 951.000 euro;
c) per il comma 3 in 433.000 e in 786.000 euro;
d) per il comma 4 in 1.504.000 e in 2.691.000 euro.
2. Gli importi degli oneri per la contrattazione previsti per gli anni 2008-2009 dall’articolo 2
della legge provinciale n. 23 del 2007 sono rideterminati, rispettivamente:
a) per il comma 1 in 14.323.100 e in 24.075.500 euro;
b) per il comma 2 in 4.173.000 e in 6.675.000 euro;
c) per il comma 3 in 295.000 e in 529.000 euro.
3. L’articolo 3 della legge provinciale n. 23 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del ervizio sanitario provinciale
1. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 2, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale),
l’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione dei contratti collettivi per il personale del comparto sanità è stabilito per il biennio 2008-2009 nella misura di 13.881.000 euro per l’anno 2008 e di 21.500.000 euro per l’anno 2009, di cui:
a) 3.764.000 euro per l’anno 2008 e 6.263.000 euro per l’anno 2009 per l’area della dirigenza medica e veterinaria;
b) 857.000 euro per l’anno 2008 e 1.161.000 euro per l’anno 2009 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
c) 9.260.000 euro per l’anno 2008 e 14.076.000 euro per l’anno 2009 per l’area del personale non dirigente."
4. Per i fini del comma 1, con la tabella D sono autorizzate le seguenti maggiori spese:
a) sull’unità previsionale di base 15.20.120:
1) 1.821.000 euro per l’anno 2008;
2) 3.669.000 euro per l’anno 2009;
3) 3.669.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi;
b) sull’unità previsionale di base 90.10.190:
1) 442.000 euro per l’anno 2008;
2) 889.000 euro per l’anno 2009;
3) 889.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
5. Per i fini del comma 2, con la tabella D sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 25.90.130:
a) 7.157.000 euro per l’anno 2008;
b) 10.324.500 euro per l’anno 2009;
c) 10.324.500 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
6. Per i fini del comma 3, con la tabella D sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 44.5.110:
a) 5.814.000 euro per l’anno 2008;
b) 9.276.000 euro per l’anno 2009;
c) 9.276.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
7. La spesa complessiva fissata dall’articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 2007 è rideterminata in 205.173.000 euro per l’anno 2008, in 210.103.000 euro per l’anno 2009 e in 210.103.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
8. La spesa complessiva fissata dall’articolo 4, comma 2, della legge provinciale n. 23 del 2007 è rideterminata in 460.697.100 euro per l’anno 2008, in 479.100.000 euro per l’anno 2009 e in 484.189.718 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi. Per l’integrazione della spesa si applica l’articolo 63, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
9. Nei concorsi pubblici indetti dalla Provincia per le figure professionali previste dal protocollo d’intesa stipulato il 2 maggio 2006 con la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni
mministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano), il 50 per cento dei posti assegnati in seguito a concorso nel periodo di validità della graduatoria, arrotondati all’unità superiore, è riservato ai dipendenti a tempo determinato della Regione trasferiti alla Provincia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2003, vincitori o idonei nel concorso, i quali siano stati in servizio presso la Provincia alla data del 1° agosto 2004, non siano dipendenti della Provincia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari applicate nei due anni precedenti la data di approvazione del bando. Se il numero dei riservatari è inferiore ai posti disponibili i posti residui sono assegnati con le modalità ordinarie.
10. Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale e dalla contrattazione collettiva, e al fine di garantire la continuità dei servizi, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, la
durata e la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze e incarichi del personale della scuola sono disciplinate in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale dello Stato, anche con riferimento al personale assunto dalle scuole e istituzioni paritarie.
11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell’infanzia che scadono nel 2009 sono prorogati di un anno.
12. Mediante prelievo dal fondo di cui all’articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), la Giunta provinciale può integrare le autorizzazioni previste da questo articolo in relazione al trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale per i comparti di contrattazione di rispettivo riferimento, fino a concorrenza dell’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2009 al 2011 e per gli anni successivi.


ARTICOLO 2
Dotazione organica complessiva dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale


1. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), la dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato, con
riferimento all’area della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza e del personale non dirigente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è stabilita in:
a) 1.043 unità di personale appartenenti alla dirigenza medica e veterinaria;
b) 170 unità di personale appartenenti alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa;
c) 6.193 unità di personale non dirigente.
2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata ad avvalersi di forme contrattuali flessibili con i limiti stabiliti dall’articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 1997.
3. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1993, l’Azienda
provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a sostenere per l’esercizio 2009 una spesa di
433.208.000 euro, riferita a tutto il personale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione.
4. Eventuali integrazioni alla spesa massima fissata dal comma 3 possono essere effettuate in misura non superiore al 2 per cento, nell’ambito delle risorse disponibili sul bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
5. Fermi restando i limiti previsti da questo articolo, l’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale può prescindere dalla vacanza di posti in organico. In questi casi coloro che si collocano utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso.
6. Le graduatorie dei concorsi per l’assunzione del personale da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari rimangono vigenti per tre anni dalla data della loro pubblicazione.
7. Se non sono disponibili nel territorio della provincia di Trento, né in quello della provincia di Bolzano e delle regioni limitrofe le figure professionali previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Recepimento dell’accordo 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), nelle commissioni esaminatrici per l’accesso a questa qualifica possono essere nominati docenti universitari delle materie attinenti al bando di concorso.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della
finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse assegnate con il bilancio 2009


1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, agli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale, come individuati nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2008, si applicano i commi da 1 a 5 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 23 del 2007.
2. Nel rispetto delle misure previste per il contenimento della dotazione del personale,
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è consentita unicamente nei casi previsti dall’intesa tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.
3. Nell’ambito del patto di stabilità sono definite le modalità per assicurare il controllo della spesa in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi, anche prevedendo eventuali obblighi di trasferimento o di messa a disposizione del personale già addetto alle funzioni e ai servizi oggetto di esternalizzazione.
4. Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ed eventualmente entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l’affidamento degli
incarichi predetti.


ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)


1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è aggiunto il seguente periodo: "Per i fini di questo comma la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a disporre prelievi dai fondi di riserva previsti dalla legge provinciale n. 7 del
1979."


ARTICOLO 5
Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8(Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Provincia, inoltre, può assumere spese per la fornitura di servizi concernenti le funzioni di polizia locale esercitate dai comuni mediante l’istituzione di corpi intercomunali, inclusi i servizi strumentali all’esercizio di queste funzioni, anche attraverso i soggetti che
provvedono alla gestione associata dei servizi. La quota del concorso e le modalità d’intervento della Provincia sono definite d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali o nell’ambito
dell’organo per la gestione associata previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera b), e
dall’articolo 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


Titolo II
Disposizioni urgenti di semplificazione


ARTICOLO 6
Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa


1. Dopo l’articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il
seguente:"Art. 19 ter Semplificazione dei rapporti con le imprese
1. Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 19 bis, sono
adottate le misure di semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocratici connessi all’avvio e all’esercizio dell’attività delle imprese e per razionalizzare le relative procedure, previste dalla normativa provinciale.
2. I regolamenti possono prevedere l’affidamento alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai centri di assistenza fiscale, ai patronati e ai professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini professionali che rispettino gli standard qualitativi stabiliti dalla Giunta provinciale, dell’istruttoria di procedimenti disciplinati dalla normativa
provinciale e la possibilità di sostituire la documentazione prescritta con asseverazioni di
professionisti.
3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l’affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’attività di supporto informativo agli utenti e di ricezione delle domande destinate alle strutture provinciali; l’affidamento può essere disposto dai comuni con riguardo ai procedimenti di loro competenza."
2. Dopo l’articolo 40 bis della legge provinciale n. 23 del 1992 è inserito il seguente:
"Art. 40 terDisposizioni per un’amministrazione di qualità
1. Al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa e tenuto conto dei dati risultanti dal controllo di gestione, la
Provincia effettua l’analisi e il monitoraggio periodico dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento e, se possibile, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, mettendo in relazione i risultati delle analisi effettuate con i benefici conseguibili a seguito dei procedimenti. La Giunta provinciale individua la struttura competente e i criteri e le modalità per la realizzazione di queste attività.
2. Con cadenza almeno annuale la struttura individuata ai sensi del comma 1 predispone, previo parere dell’organismo del Consiglio provinciale competente in materia, una relazione concernente l’attività effettuata, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione o di soppressione delle attività che non generano valore.
3. Per migliorare la qualità dei processi organizzativi sono attivati meccanismi di autovalutazione e autodiagnosi, in base agli strumenti di qualità totale definiti dall’Unione europea per le pubbliche amministrazioni, e sono adottate misure per promuovere tecniche di valutazione della qualità della prestazione organizzativa mediante il confronto e la comparazione con pubbliche amministrazioni di eccellenza.
4. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."
3. Dopo l’articolo 40 ter della legge provinciale n. 23 del 1992 è inserito il seguente:
"Art. 40 quaterServizio di garanzia del cittadino-cliente
1. I processi di servizio, come definiti dall’articolo 40 bis, comma 2, sono svolti con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure inerenti la valutazione e la definizione degli standard qualitativi.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un documento denominato "Servizio di garanzia del cittadino-cliente", aggiornato con cadenza almeno triennale. Il documento definisce gli standard qualitativi per ciascun processo di servizio,
la loro pubblicizzazione, i casi e le modalità di corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli standard di qualità.
3. Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti responsabili delle strutture che erogano i servizi.
4. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio per l’attuazione di questo articolo sono effettuate dal dipartimento competente in materia di organizzazione.
5. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Provincia adotta gli interventi necessari per consentire agli interessati di comunicare con l’amministrazione provinciale in via telematica. La Provincia, in particolare, garantisce la possibilità di presentare per via telematica, con efficacia legale, tutte le domande comunque denominate, a eccezione di quelle espressamente escluse con deliberazione della Giunta provinciale in ragione della complessità tecnica nella gestione della documentazione da allegare alla domanda.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, per assicurare la
certezza nei rapporti tra i cittadini, le imprese e l’amministrazione provinciale, le strutture
provinciali rendono disponibile e tengono aggiornata la modulistica e la documentazione che le riguarda. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l’attivazione di un’area di certificazione all’interno del portale istituzionale della Provincia. I documenti dotati di certificazione sono validi in tutti i rapporti intercorrenti con l’amministrazione provinciale.
6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia adeguano i propri ordinamenti ai principi dei commi 4 e 5.


ARTICOLO 7
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)


1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è inserito il seguente:"Art. 9 bis Disposizioni in materia di scambi formativi tra pubblico e privato
1. Per promuovere lo scambio di esperienze formative e l’interazione tra il settore pubblico e il settore privato la Giunta provinciale, sulla base di protocolli d’intesa con le associazioni di categoria imprenditoriali, è autorizzata a disporre l’assegnazione temporanea presso imprese private di personale appartenente al comparto delle autonomie locali assunto, nelle categorie C e D, con procedura concorsuale pubblica bandita dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, o di personale delle medesime categorie o con qualifica di dirigente e direttore già in servizio presso la Provincia, fermo restando, in questo ultimo caso, il consenso del dipendente interessato.
2. I protocolli d’intesa disciplinano le funzioni, le modalità d’inserimento, l’onere per la
corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo con oneri a carico delle imprese. Rimane fermo, in ogni caso, il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi provinciali del comparto delle autonomie locali.
3. Le modalità di esercizio dell’assegnazione temporanea e i criteri di scelta dei dipendenti interessati sono definiti nei contratti collettivi del comparto delle autonomie locali."
2. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 47 della legge provinciale n. 7 del 1997 è inserito il
seguente:
"1 quater. Il personale docente della formazione professionale, previa autorizzazione del dirigente del servizio competente in materia di personale, può svolgere altre attività professionali, purché non diano luogo a rapporti di lavoro subordinato, non siano di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio."


ARTICOLO 8
Inserimento dell’articolo 9 ter nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)


1. Dopo l’articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, nel capo I, è inserito il seguente: "Art. 9 ter Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti
1. Per semplificare e accelerare la concessione delle agevolazioni provinciali, anche in deroga a quanto previsto da leggi o regolamenti, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni può ridefinire i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ad agevolazioni provinciali e con regolamenti può disciplinare le modalità per la loro valutazione.
2. La Giunta provinciale stabilisce:
a) gli obiettivi di utilizzo delle risorse entro specifiche scadenze in corso d’anno, e il termine massimo entro il quale possono essere adottati atti
comportanti impegni di spesa sull’anno in corso e disposte liquidazioni;
b) le modalità per rendere indisponibili le somme per le quali non sono stati rispettati i suddetti obiettivi e termini e per riallocarle, nel rispetto delle variazioni del bilancio e del documento tecnico previste dalla normativa in materia.
3. Tenuto conto delle disponibilità del preventivo di cassa previsto dall’articolo 12, le strutture provinciali liquidano le agevolazioni finanziarie entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l’agevolazione; il termine è stabilito in novanta giorni se l’erogazione richiede l’effettuazione di verifiche da parte della struttura provinciale competente. Se il richiedente deve regolarizzare o integrare la documentazione presentata per consentire la liquidazione della spesa, il termine è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o integrazione inviata dall’amministrazione al richiedente fino alla data di ricevimento della
documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall’amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine l’amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, liquida la spesa o definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.
4. La Giunta provinciale può modificare temporaneamente i termini previsti da questo articolo, in particolare in relazione alle disponibilità di cassa o per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno. Se il beneficiario presenta la documentazione per la liquidazione nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 15 dicembre le strutture liquidano le agevolazioni finanziarie entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I termini previsti dal comma 3 sono sospesi in relazione agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. Il rispetto degli obiettivi e dei termini previsti da questo articolo è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti, anche per la corresponsione della retribuzione di risultato, con le modalità definite dalla Giunta provinciale nel programma di gestione.
6. La Giunta provinciale stabilisce la modalità di attuazione di questo articolo. Tali modalità possono riguardare anche le domande o la documentazione già presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo.
7. Per semplificare il pagamento di somme ad essa dovute, la Provincia, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, introduce idonei strumenti per consentire agli interessati di effettuare i pagamenti secondo le modalità previste dall’articolo 50 bis. A tal fine la Giunta provinciale individua gli ambiti di applicazione della presente disposizione e le modalità tecniche per la sua attuazione."


ARTICOLO 9
Titoli brevi


1. Le leggi provinciali elencate nell’allegato A sono citate indicando il solo titolo breve,
previsto dall’allegato stesso.


ARTICOLO 10
Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative)


1. Nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, le parole: "Articolo unico" sono sostituite dalle seguenti:
"Art. 1 Sanzioni amministrative".
2. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1982 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis Temperamento del regime sanzionatorio
1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Provincia, per le quali, in presenza dell’accertamento di una violazione, non si dà corso all’immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo.
2. Nel verbale di accertamento l’addetto al controllo deve indicare le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento è comunicato all’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, se diversa, all’autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa.
3. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l’addetto al controllo non determina nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa, se diversa, l’autorità preposta all’irrogazione della sanzione amministrativa.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è in ogni caso obbligatoria l’adozione delle prescrizioni previste dai predetti commi.
5. Decorsi i termini prescritti per l’adeguamento alle disposizioni violate, l’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata l’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo di adeguamento alle norme violate.
6. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l’addetto al controllo accerta una violazione consistente nell’adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, il procedimento d’irrogazione della sanzione amministrativa non è attivato, se l’adempimento è stato eseguito spontaneamente prima dell’accertamento.
7. Il regolamento previsto dal comma 1 può dettare anche le disposizioni di specificazione e d’integrazione per l’applicazione di questo articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l’applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore.
8. Le disposizioni contenute in questo articolo possono trovare applicazione anche in deroga alle disposizioni sull’applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella legislazione provinciale di settore."


ARTICOLO 11
Modificazione dell’articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11(Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)


1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: ", ferma restando l’immediata efficacia delle parti di questa legge che non richiedono attuazione regolamentare".


ARTICOLO 12
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre
1999, n. 6, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il richiedente l’agevolazione che ha già ottenuto un finanziamento da parte di un istituto creditizio può chiedere che la valutazione dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario sia sostituita dalla valutazione effettuata dall’istituto creditizio ai fini dell’erogazione del inanziamento, a condizione che essa risponda ai criteri previsti con
deliberazione della Giunta provinciale."


ARTICOLO 13
Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)


1. Prima dell’articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nel titolo IV, è inserito il seguente:
"Art. 27 bis Vigilanza in materia di lavoro
1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, come strumento di sostegno al governo del mercato del lavoro, secondo le disposizioni dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).
2. La Provincia, anche per armonizzare i propri interventi ispettivi con quelli di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolge compiti di coordinamento
dell’esercizio delle funzioni ispettive sul territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle direttive adottate dallo Stato nell’ambito delle proprie competenze e degli indirizzi del comitato previsto dal comma 3 di questo articolo.
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, è istituito un comitato di coordinamento per l’esercizio dei compiti d’indirizzo e di orientamento dell’attività di vigilanza previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004, dei compiti della Provincia in materia nonché delle funzioni delle commissioni previste dall’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), in materia di emersione progressiva del sommerso. Il comitato è convocato di norma con cadenza semestrale.
4. Il comitato di coordinamento è composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e:
a) dal direttore della sede provinciale dell’INPS, dal direttore della sede provinciale dell’INAIL, dal comandante provinciale della guardia di finanza e dal direttore della filiale provinciale dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 2004;
b) dal direttore della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
c) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla commissione provinciale per l’impiego tra i propri componenti; questi componenti del comitato possono farsi assistere da un consulente specialista.
5. Quando il comitato tratta questioni di carattere generale attinenti la problematica del lavoro irregolare possono essere invitati alle sedute del comitato il questore e il comandante provinciale dell’arma dei carabinieri.
6. Il comitato redige annualmente una relazione di sintesi sull’attività ispettiva svolta dalle
strutture rappresentate nell’ambito del comitato, secondo i criteri definiti dal comitato stesso, per favorire la conoscenza dei fenomeni rilevati nell’attività ispettiva e individuare gli obiettivi prioritari per l’attività di vigilanza. La relazione è trasmessa alla commissione provinciale per l’impiego, quale strumento conoscitivo per la
programmazione della politica provinciale del lavoro.
7. Ai componenti del comitato sono attribuiti i compensi e le indennità
previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


Titolo III
Disposizioni per l’attuazione della riforma istituzionale e in materia di personale e contratti


ARTICOLO 14
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino)


1. Il comma 12 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è abrogato.
2. Il comma 11 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.
3. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "che, alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "che, alla data di approvazione dello statuto della comunità".
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"7 bis. Sulla base di criteri e modalità previste nell’intesa annuale in
materia di finanza locale, in luogo dell’erogazione di risorse ai sensi del comma 7, la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino s.p.a., previa convenzione con gli enti interessati."
5. Prima del comma 1 dell’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i
seguenti:
"01. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall’articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), nell’esercizio delle loro competenze. A decorrere da questa data gli organi comprensoriali decadono. La sostituzione ha effetto fino alla soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1, soppressione che deve comunque intervenire non oltre il tempo necessario per l’adozione da parte dell’assemblea degli atti
fondamentali della comunità. Questo comma si applica solo quando l’ambito territoriale della comunità coincide con quello del comprensorio in via di soppressione.
02. Ad avvenuta costituzione, con l’insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell’ambito del territorio del comprensorio della Valle dell’Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il comprensorio. Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi.
03. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei Comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione."
6. Prima del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"01. In attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall’articolo 26, i finanziamenti destinati alle comunità istituite sono stanziati sui fondi previsti dagli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).
Con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono fissati criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse e per la determinazione della loro entità."
7. Dopo la lettera d) del numero 1 e dopo la lettera a) del numero 10 dell’allegato A "Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)" della legge provinciale n. 3 del 2006 sono rispettivamente inserite le lettere d bis) e a bis) indicate nella tabella B di questa legge.


ARTICOLO 15
Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)


1. All’articolo 9 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "ad eccezione degli atti di liberalità a favore della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle transazioni e degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore della Provincia";
b) nel comma 2 dopo le parole: "con altro ente pubblico" sono aggiunte le seguenti: "o con una società a partecipazione pubblica".
2. Nel comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: "nominata dal dirigente della struttura competente" sono soppresse.
3. All’articolo 39 undecies della legge provinciale n. 23 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità del comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 127 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo.";
b) nel comma 2 dopo le parole: "e le forme di" sono inserite le seguenti: "aggiornamento e di".
4. Il comma 2 dell’articolo 39 duodecies della legge provinciale n. 23 del 1990 è sostituito dal seguente:
"2. Per l’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di questo capo."


ARTICOLO 16
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)


1. Alla fine del primo periodo del comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e per il personale addetto alle funzioni del catasto e libro fondiario".
2. L’articolo 75 della legge provinciale n. 7 del 1997 è sostituito dal seguente:"Art. 75 Misure organizzative per l’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)1. Nell’ambito dell’organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono attribuiti, salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, al nucleo di prevenzione e protezione costituito presso l’amministrazione o a soggetti esterni in possesso dei requisiti prescritti. In caso di necessità il nucleo si avvale di servizi e prestazioni d’opera da parte di soggetti esterni, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale. La sorveglianza sanitaria disciplinata dal titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è svolta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che non sia affidata, sulla base di un’apposita convenzione, a un altro soggetto abilitato.
2. Per svolgere i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione e per svolgere la sorveglianza sanitaria ai sensi del comma 1, i datori di lavoro individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 si avvalgono, in alternativa al nucleo di prevenzione e protezione o all’azienda o all’altro soggetto abilitato ai sensi del comma 1, di un servizio di prevenzione e protezione costituito all’interno delle strutture provinciali o di soggetti esterni all’amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, nei casi individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche funzionali delle strutture provinciali o per comprovate ragioni organizzative.
3. Ferma restando l’individuazione dei datori di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per cui si tiene conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale delle strutture provinciali nelle quali viene svolta l’attività, e fermi restando gli obblighi dei soggetti così individuati in ordine al corretto uso e alla vigilanza sull’efficienza dei beni, i servizi provinciali competenti ad assegnare o a fornire alle strutture provinciali beni immobili e mobili assicurano la rispondenza dei beni assegnati o forniti alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I dirigenti sono
datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 solo se sono dotati di effettivi poteri decisionali e di spesa per quanto concerne le dotazioni mobiliari ed immobiliari con cui opera il personale assegnato alle strutture da loro dirette. La Giunta provinciale, con atto ricognitivo, individua i dirigenti dotati dei poteri in questione.
4. Quando sono necessari interventi di competenza di altre strutture in ordine alla costruzione, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione dei beni immobili e alla manutenzione dei beni mobili, per mantenere o ripristinare la rispondenza dei beni forniti o assegnati alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ferma restando l’adozione delle misure di sicurezza più urgenti, i dirigenti, anche su indicazione del nucleo o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, segnalano gli interventi necessari per rispettare la normativa ai servizi competenti in base all’ordinamento provinciale. I servizi ai quali sono richiesti gli
interventi provvedono sulla base di appositi piani approvati dalla Giunta provinciale,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio della Provincia, tenendo conto delle priorità determinate nell’ambito delle attività spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
5. Per adattare la normativa alle esigenze della propria organizzazione la Giunta provinciale può adottare specifiche disposizioni organizzative, che dispongono, in particolare, sulle modalità di applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 alle istituzioni scolastiche, specificando i compiti e le responsabilità dei dirigenti scolastici."
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 17
Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di retribuzione di risultato


1. Nel comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dopo le parole: "tempi medi dei procedimenti" sono inserite le seguenti: "o delle fasi relative alle procedure di entrata e di spesa di competenza del dipartimento cui è attribuita la materia degli affari finanziari,".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


Titolo IV
Disposizioni in materia di tributi, contabilità provinciale e società di sistema


ARTICOLO 18
Istituzione dell’imposta provinciale sulle attività produttive e proroga di agevolazioni


1. Ai sensi del comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla
regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a decorrere
dall’esercizio finanziario in corso il 1° gennaio 2009 è istituita l’imposta provinciale sulle
attività produttive (IPAP), quale tributo proprio della Provincia autonoma di Trento.
2. Fino all’avvenuta individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario l’IPAP rimane assoggettata alla disciplina statale e provinciale sull’IRAP, istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
3. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, e il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativi alle aliquote dell’IRAP, si applicano anche per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle aliquote dell’IRAP, si applica anche per le nuove iniziative produttive intraprese nell’anno 2009 da soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.


ARTICOLO 19
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)


1. Alla fine del quinto comma dell’articolo 1 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Per far fronte all’integrazione degli stanziamenti dei limiti d’impegno è iscritto nel bilancio pluriennale, inoltre, un fondo globale la cui durata è stabilita dalla legge finanziaria."
2. Al terzo comma dell’articolo 8 della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ", la durata massima" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La durata dei limiti d’impegno è stabilita dalla legge che autorizza l’intervento o dalle leggi finanziarie successive."
3. L’articolo 47 della legge provinciale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente: "Art. 47 Conti giudiziali
1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 78 ter sono individuati i soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità e i termini per la sua presentazione."
4. All’articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ed è affidata agli agenti della
riscossione previsti dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), in base all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, relativo alla riscossione mediante ruolo, salvo i casi in cui le entrate sono regolate da norme che dispongono diversamente o non prevedono rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute dalla Provincia per l’attuazione della procedura di riscossione coattiva sono recuperate dall’agente della riscossione direttamente a carico del debitore nella misura forfettaria pari all’1 per cento delle somme iscritte a ruolo.";
b) nel comma 3 le parole: "il concessionario del servizio nazionale di riscossione" sono sostituite dalle seguenti: "l’agente della riscossione" e le parole: "per due volte in relazione al medesimo soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura" sono sostituite dalla seguente: "finale";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Relativamente alle entrate affidate dalla Provincia alla Trentino riscossioni s.p.a., la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura del ruolo disciplinata dal comma 1 o con la procedura dell’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)."
5. All’articolo 51 bis della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Su richiesta del debitore, se ricorrono circostanze motivate, la Provincia è autorizzata a concedere la rateizzazione di crediti ad essa spettanti. I criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del principio di non discriminazione.";
b) nel comma 2 dopo le parole: "è concessa" sono inserite le seguenti: "per un massimo di settantadue rate mensili," e le parole: "pari al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa," sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973";
c) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il limite di ripartizione del pagamento può essere elevato fino a un massimo di centoventi rate mensili su istanza del debitore, quando ro del credito provinciale può derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese debitrici, o in presenza di altre situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore, individuate dalla deliberazione prevista dal comma 1."
6. Dopo l’undicesimo comma dell’articolo 55 della legge provinciale n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente:
"Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di
stabilità interno, la Provincia è autorizzata a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il loro trasferimento agli esercizi successivi, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale, ferma restando la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario."
7. All’articolo 60 bis della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "a scadenza fissa" sono inserite le seguenti: "o per le quali è necessario il pagamento anticipato da parte del tesoriere";
b) nel comma 2 le parole: "la Giunta provinciale approva" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può approvare";
c) nel comma 3 le parole: "ricomprese nei programmi di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal comma 1";
d) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: "I servizi, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, fermo restando l’impegno di spesa a carico dell’anno di scadenza dell’obbligazione, provvedono agli adempimenti disciplinati dall’articolo 57 anche nell’esercizio successivo, utilizzando le disponibilità delle previsioni di cassa del medesimo
esercizio. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma."
8. La modificazione apportata alla legge provinciale n. 7 del 1979 dal comma 2, lettera b), di questo articolo si applica anche ai limiti d’impegno autorizzati o da autorizzare a valere su leggi già in vigore.
9. La Provincia è autorizzata a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa con le modalità indicate dal dodicesimo comma dell’articolo 55 della legge provinciale n. 7 del 1979, come inserito dal comma 6 di questo articolo, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa previste dalla parte II di questa legge per il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011.


ARTICOLO 20
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21, è aggiunto il seguente:
"3 bis. A decorrere dall’anno 2008 le somme iscritte nel bilancio provinciale per l’attuazione di questa legge possono essere conservate a residui anche se i provvedimenti previsti dall’intesa non sono adottati entro la fine dell’esercizio d’iscrizione a bilancio delle medesime somme."


ARTICOLO 21
Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), e dell’articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"


1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, è inserito il seguente:
"7 bis. Ai fini della concessione, dell’assegnazione e dell’erogazione dei contributi in annualità per i quali è previsto l’intervento della Cassa del Trentino s.p.a. si applicano questo articolo e le sue disposizioni attuative, anche in deroga alle leggi di settore."
2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è aggiunto il seguente:
"12 ter. I contributi in conto capitale previsti dal comma 12 bis possono essere concessi anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all’ammontare dei contributi in conto capitale. In sede di assegnazione dei contributi annui la Giunta provinciale può stabilire la loro irrevocabilità. L’eventuale recupero di questi contributi è disposto dalla Provincia prevedendone la compensazione su finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3, comma 9."
3. Il terzo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente: "Tuttavia, per gli anni dal 2009 al 2013 il canone che essi devono corrispondere non può eccedere del 12 per cento l’importo di quello dovuto il mese di dicembre dell’anno precedente."
4. Gli interventi previsti nell’area di priorità dei piani pluriennali per la XIII legislatura di
cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) ed e), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, per i quali l’erogazione dei finanziamenti o contributi è affidata a Cassa del Trentino s.p.a., si intendono avviati, ai sensi dell’articolo 16 (Durata dei progetti) della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, con l’impegno giuridico dei relativi fondi.
5. Sul bilancio relativo all’esercizio 2008 con la tabella D è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro sull’unità previsionale di base 20.5.210 per la partecipazione della Provincia al capitale di Cassa del Trentino s.p.a.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 22
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di
costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a."


1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è inserito il seguente:
"1 ter. La Giunta provinciale può assegnare alla società somme per il finanziamento di investimenti fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Nei provvedimenti di assegnazione sono precisate le modalità di erogazione e la destinazione della spesa."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


Titolo V
Disposizioni in materia di ricerca, attività economiche, lavori pubblici e trasporti


ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, è inserito il seguente:
"1 bis. Per la realizzazione di quanto previsto negli accordi di programma di cui al comma 1, lettera a), la Provincia può mettere a disposizione a titolo gratuito, direttamente o tramite i propri enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), personale e attrezzature, anche acquisiti a tale scopo, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra gli enti interessati e con oneri a carico del fondo unico per la ricerca di cui all’articolo 17."
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale n. 14 del 2005 è aggiunta la seguente:
"d bis) esprime un parere, per gli aspetti di sua competenza e su richiesta della Giunta
provinciale, sulle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 24 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, nonché su altri progetti di ricerca o programmi."


ARTICOLO 24
Modificazioni dell’articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)


1. All’articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 le parole: "da destinare a" sono sostituite dalle seguenti: "per agevolare la provvista di finanziamenti per";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Le deliberazioni, inoltre, possono autorizzare gli enti di garanzia ad assumere oneri a carico dei fondi per l’attuazione delle iniziative in questione."
2. Le modifiche previste dal comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 25
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)


1. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre
1999, n. 6, è aggiunto il seguente:
"8 bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere applicate, nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all’articolo 35 e su richiesta dei beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse."
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente:
"4 bis. In presenza di situazioni di rilevanza sociale, riconosciute dalla Giunta provinciale, possono essere presentate domande integrative di quelle previste al comma 1, anche per spese sostenute nel periodo intercorrente fra la data della domanda originaria e quella della domanda integrativa."
3. Alla fine del comma 2 bis dell’articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell’iniziativa e l’entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi."
4. Il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999, introdotto dal comma 2 di questo articolo, si applica, su richiesta degli interessati, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.


ARTICOLO 26
Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative


1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 34 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, alla partecipazione ad un fondo alimentato anche da risorse pubbliche costituito presso la cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi).
2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità
per l’utilizzo del fondo.
3. I rapporti tra Provincia e Cooperfidi sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, nonché gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.
4. Qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria, l’efficacia della deliberazione di cui al comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 27
Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese


1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese diverse da quelle di cui all’articolo 26, la Provincia, attraverso il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, può partecipare a fondi istituiti presso gli enti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi operanti sul territorio provinciale diversi da quello individuato all’articolo 26.
2. Agli interventi previsti da questo articolo si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 26.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 28
Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, in materia di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà


1. All’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "il Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento s.c.ar.l. (Confidi)" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di garanzia che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi operanti sul territorio provinciale";
b) nelle lettere d) ed e) del comma 2 le parole: "del Confidi" sono sostituite dalle seguenti:
"degli enti di garanzia";
c) al comma 4 le parole: "il Confidi" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di garanzia".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 29
Modificazioni dell’articolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), e degli articoli 111 e 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica)


1. Il comma 1 dell’articolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è abrogato.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina del capo VII bis della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell’articolo 50 sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, introdotta da questa legge, può essere applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni già prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite con gli atti di gara.
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 sono inoltre immediatamente applicabili i commi 4 e 5 dell’articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito da questa legge."
3. Al comma 2 dell’articolo 112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole: "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 20 dicembre 2008".


ARTICOLO 30
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4(Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)


1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, le parole: "cofinanziati dall’Unione europea o dallo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "finanziati o cofinanziati dall’Unione europea o dallo Stato".
2. All’articolo 43 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
b) nel comma 2 le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. La Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse concernenti l’esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati in applicazione della normativa nazionale e comunitaria. L’aiuto può essere erogato direttamente all’allevatore che ha sostenuto le spese oppure tramite il Consorzio dei caseifici sociali del Trentino (CONCAST), cui compete, per i propri consorziati, la raccolta e la presentazione delle istanze alle competenti strutture provinciali. L’aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La Provincia informa i beneficiari del carattere di de minimis del contributo facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 337 del 21 dicembre 2007, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia."
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 31
Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10(Disciplina
dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori)


1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "I limiti previsti da questo articolo per l’utilizzo di altri locali e strutture non si applicano per l’esercizio dell’attività agrituristica in malghe."


ARTICOLO 32
Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, in materia di economia montana, e dell’articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), e modificazioni dell’articolo 49 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dell’articolo 103 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di parchi agricoli


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, e il comma 9
dell’articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, si interpretano nel senso che è fatta salva, comunque, la possibilità di applicare le disposizioni riguardanti aiuti di Stato
contenute in tali leggi in caso di utilizzo delle procedure previste dai regolamenti comunitari relativi all’esenzione dell’obbligo di notificazione.
2. Il comma 4 dell’articolo 49 della legge provinciale n. 11 del 2007 è sostituito dal seguente:
"4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall’articolo 103 (Agevolazioni per
l’istituzione di parchi agricoli) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1."
3. All’articolo 103 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro diretto, che sviluppino interessi specifici per tematiche agresti, naturalistiche e ambientali";
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"c bis) promuovere la partecipazione attiva della popolazione interessata alle fasi di ricerca, coltivazione e trasformazione dei prodotti agricoli o assimilati, anche con strutture organizzate e aperte alle attività del tempo libero."


ARTICOLO 33
Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava)


1. Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, è aggiunto il seguente:
"10 bis. Il piano cave può essere modificato d’ufficio con una procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il comitato cave, previo accertamento da parte del servizio competente in materia mineraria."
2. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2006 le parole: ", anche non esclusivo," sono soppresse.
3. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale n. 7 del 2006 dopo le parole: "di cui agli articoli 27 e 28" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i divieti di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita".
4. All’articolo 33 della legge provinciale n. 7 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "di aree comunali" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento previsto dal comma 1 definisce il volume riferito all’area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, tenendo conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni e della stabilità del suolo, e stabilisce
conseguentemente il termine finale di coltivazione, che non è prorogabile."
5. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 37 della legge provinciale n. 7 del 2006 è aggiunto il
seguente:
"7 ter. Le discariche necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall’attività estrattiva del porfido autorizzate ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 possono proseguire ed essere autorizzate fino al loro esaurimento, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 di questa legge, in quanto compatibili."


ARTICOLO 34
Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dell’articolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1


1. La Provincia può concedere a società di capitali a prevalente partecipazione provinciale, nel limite della partecipazione al capitale sociale, contributi per finanziare investimenti per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di opere o impianti, compreso l’acquisto di beni mobili e immobili, destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e ad attività connesse.
La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti da questo comma.
2. Questo articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l’articolo 39 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le
modalità indicae nella tabella C.


ARTICOLO 35
Modificazioni dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)


1. All’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"L’installazione e il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma possono essere concessi a condizione che le attrezzature installate siano fruibili dai portatori di handicap.";
b) il sesto comma è abrogato.


ARTICOLO 36
Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di sanzioni amministrative


1. All’articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Sono altresì soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 10,50 euro i viaggiatori in possesso di:
a) un valido titolo di viaggio di durata almeno settimanale che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti del titolo;
b) un valido titolo di viaggio elettronico di durata almeno settimanale che non eseguono le necessarie operazioni di validazione;
c) un valido titolo di viaggio elettronico a scalare che non eseguono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima validazione le necessarie operazioni di ulteriore validazione;
d) un biglietto urbano cartaceo che non compiono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima obliterazione le necessarie operazioni di ulteriore
obliterazione.";
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
"1 ter. Nei casi previsti dal comma 1 bis al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all’atto della contestazione mediante l’immediato pagamento di una somma pari a 3,50 euro."


Titolo VI
Disposizioni in materia di espropriazioni, urbanistica, energia, protezione civile e ambiente


ARTICOLO 37
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)


1. All’articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono inserite le seguenti: "o quando l’ente promotore si avvale di altri soggetti ai sensi del comma 4 bis";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. La Provincia può pagare le indennità di espropriazione e le relative maggiorazioni anche tramite le proprie società partecipate, elencate nell’allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), nell’ambito dei rapporti convenzionali con queste società. La stessa facoltà spetta agli enti locali, con riferimento alle proprie società controllate."
2. Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1993 dopo le parole: "sia un ente pubblico," sono inserite le seguenti: "ad esclusione dei casi di pagamento a mezzo delle società partecipate previste dall’articolo 7, comma 4 bis,".
3. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993 è sostituito dal seguente:
"4. I requisiti previsti dai commi 2 e 3 devono sussistere sia alla data del deposito di cui
all’articolo 4 che alla data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità. La documentazione
comprovante la presenza dei requisiti deve essere recapitata al promotore dell’espropriazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione al proprietario dei fondi del decreto di espropriazione disciplinato dall’articolo 8."


ARTICOLO 38
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)


1. All’articolo 52 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’alinea del comma 6 le parole: "su sua richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto";
b) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:
"a bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione;".
2. Il terzo e quarto periodo del comma 6 dell’articolo 57 della legge provinciale n. 1 del 2008 sono sostituiti dai seguenti: "L’annotazione è richiesta dal comune sulla base del titolo edilizio e di un’attestazione del comune in cui sono riportate le particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell’annotazione dalle unità immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta dall’interessato sulla base di una certificazione
rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione del vincolo sulla base dell’accertata
conformità urbanistica della trasformazione d’uso dell’edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell’interessato."
3. All’articolo 78 della legge provinciale n. 1 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 dopo le parole: "progetti e interventi integrati, pubblici e
privati," sono inserite le seguenti: "compresi eventuali interventi diretti della Provincia
individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili,";
b) dopo il secondo periodo del comma 3 sono inseriti i seguenti: "Con la deliberazione della Giunta provinciale che approva i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, si provvede all’impegno di spesa delle somme previste per l’attuazione dei progetti e interventi. Nel caso di avvalimento degli enti locali, la deliberazione può stabilire modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione."
4. Alla fine della lettera a) del comma 5 dell’articolo 114 della legge provinciale n. 1 del 2008 sono aggiunte le parole: "o da fondazioni costituite dalla Provincia".
5. Al comma 5 dell’articolo 121 della legge provinciale n. 1 del 2008 le parole: "alle demolizioni già effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "alle demolizioni ed eventuali ricostruzioni già effettuate".
6. Al comma 2 dell’articolo 150 della legge provinciale n. 1 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea dopo le parole: "stabilita dai regolamenti" sono inserite le seguenti: "o dalle
deliberazioni";
b) nella lettera c) prima delle parole: "titolo III" sono inserite le seguenti: "articolo 11 bis e";
c) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
"k) articoli 64, 65, 66 e commi 3 bis e 4 dell’articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;";
d) nella lettera s) le parole: "articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 52 e 54".
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 39
Modificazione dell’articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di
energia


1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è
aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, dichiara la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l’esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico che abbiano ottenuto i provvedimenti di cui al comma 2, ad eccezione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio."


ARTICOLO 40
Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)


1. All’articolo 4 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della lettera c) del comma 2 sono aggiunte le parole: ", le organizzazioni di polizia locale previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per svolgere le attività disciplinate da questa legge la Provincia implementa e organizza la
rete di comunicazioni della protezione civile, che consente il collegamento tra le strutture operative individuate dalla Giunta provinciale fra quelle indicate nel comma 2. La Giunta
provinciale può autorizzare l’utilizzo delle infrastrutture di rete, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di telecomunicazioni, per altri servizi pubblici provinciali o locali e può
assumere a proprio carico gli oneri relativi agli investimenti per i collegamenti e per gli apparati locali.
Relativamente all’utilizzo delle infrastrutture di rete e dei collegamenti e apparati per i servizi pubblici locali l’autorizzazione è subordinata all’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
2 ter. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono iscritti in una apposita sezione dell’albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)."
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1992 è aggiunto il
seguente periodo: "I contributi possono essere concessi a comuni o consorzi anche per realizzare opere di prevenzione relative a beni di proprietà delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), delle Regole di Spinale e Manez e della Magnifica Comunità di Fiemme incluse nel piano o individuate con i citati progetti."
3. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 1992 è sostituito dal seguente:
"2. Per la realizzazione di interventi analoghi a quelli previsti nel comma 1 relativamente a beni del demanio e del patrimonio o a beni d’uso pubblico da parte degli enti locali o delle loro forme associative, delle ASUC, delle Regole di Spinale e Manez, della Magnifica Comunità di Fiemme e dei soggetti di cui all’articolo 2, primo comma, lettera b), della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l’esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione), la Provincia è autorizzata a concedere contributi fino al 95 per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."
4. Nel comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 1992 le parole: "dal verificarsi della calamità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dalla dichiarazione di pubblica calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis".
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 41
Modificazioni dell’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)


1. All’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:
"b bis) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas;
relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 30 per cento della spesa ammessa;";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 42
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)


1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dotati di idonei sistemi di sicurezza, quali valvole di ritegno o valvole di non ritorno".
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 68 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente:
"4 ter. La Giunta provinciale, mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 33 (Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Agenzia per lo sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è autorizzata, anche corrispondendo un congruo indennizzo per la cessazione dell’attività, ad acquistare impianti per il recupero di rifiuti urbani o di altri rifiuti speciali al fine di riconvertirli o di cessarne l’esercizio, qualora tali impianti comportino per la popolazione residente una significativa incidenza sulle condizioni di vivibilità ambientale e territoriale."
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente periodo: "In relazione alle peculiari caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche del contesto territoriale provinciale, e in relazione alle caratteristiche organizzative del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, l’elenco può riferirsi anche a rifiuti, assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi, provenienti da aree produttive, nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che tengono conto anche delle dimensioni, della tipologia e della dislocazione degli insediamenti."
4. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, nel testo previgente alle modifiche apportate da questo articolo.


ARTICOLO 43
Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia)


1. All’articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il comma 2 bis si applica anche ai danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni
agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiario.";
b) nel comma 3 ter le parole: "per la concessione dell’indennizzo e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "per la concessione dei contributi".
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 si applicano anche alle domande già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


Titolo VII
Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie e di emigrazione


ARTICOLO 44
Modificazioni dell’articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23


1. All’articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"f) altri interventi in favore della famiglia anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti da questo comma, previa verifica dell’idoneità degli stessi al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma, individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione con specificazione, qualora necessario, dei criteri e delle modalità di attivazione dei medesimi interventi.";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per l’anno 2008 una quota del fondo non inferiore a 10 milioni di euro è destinata a interventi volti ad aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica a seguito dell’aumento dei prezzi, e in particolare dei costi energetici. A tal fine la Provincia concede una somma massima di 1.000 euro ai soggetti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la cui condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare risulti inferiore alla soglia
determinata dalla deliberazione prevista dal comma 4 ter. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e può essere diversificata in relazione alla fascia climatica del comune di residenza del beneficiario, alla fonte energetica utilizzata e alla composizione del nucleo familiare.4 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità per l’attivazione degli interventi previsti dal comma 4 bis, per i quali ci si avvale anche di altri soggetti e organismi, inclusi i soggetti incaricati dell’erogazione dei servizi pubblici o della fornitura dei prodotti energetici;
b) le soglie di accesso e i criteri per valutare la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, con modalità idonee anche a consentire l’accesso ad altri interventi previsti dalla normativa in favore delle fasce deboli di utenza; la deliberazione può prevedere anche le modalità per la presentazione di un’unica domanda al fine di ottenere gli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle fasce deboli di utenza; la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi dello Stato al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per la valutazione della condizione economico-patrimoniale e di definire una disciplina applicativa coordinata, anche di carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e,
rispettivamente, dello Stato;
c) la quantificazione delle somme spettanti ai nuclei familiari in relazione ai criteri di
diversificazione previsti dal comma 4 bis."
2. Per i fini di questo articolo con la tabella D è autorizzata per l’anno 2008 una maggiore spesa sull’unità previsionae di base 40.5.130.


ARTICOLO 45
Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi
provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di
edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative
all’abbattimento dei costi dei mutui


1. All’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5 e di quanto effettivamente corrisposto dalla Provincia, è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale.
5 ter. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale. Il concorso è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."
2. All’articolo 102 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall’aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all’acquisto, alla costruzione o al risanamento dell’abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale.
2. L’intervento di cui al comma 1 è determinato in relazione alla differenza tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo criteri e modalità graduati in base all’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo
mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti un tasso a carico del beneficiario superiore al 10 per cento rispetto a quello iniziale. Il concorso è determinato in relazione alla differenza tra il tasso fisso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione prevista al comma 2."
3. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, è sostituito dal seguente: "La Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi per definire la tipologia di mutuo ammissibile, il parametro di riferimento e lo spread massimo per determinare il tasso d’interesse da applicare al mutuo, tenuto conto della durata del prestito e dell’entità del contributo provinciale."
4. La Provincia concorda con le banche convenzionate le modalità e i limiti per la rinegoziazione, mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, dei mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 e dell’articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. I mutuatari possono rinegoziare singolarmente con le banche le condizioni del mutuo agevolato al fine di ottenere situazioni più favorevoli, senza peraltro costi aggiuntivi per la Provincia, pur mantenendo la tipologia di tasso contrattata inizialmente con la banca.
5. Per i mutui agevolati ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 e
dell’articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall’aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi,
sottoscritti anteriormente al 30 giugno 2008, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 15 per cento rispetto al tasso iniziale. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale. Gli interventi sono determinati in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 15 per cento e limitatamente alla quota interessi a carico del beneficiario.
6. Nel caso di rinegoziazione del mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto­legge 27 maggio 2008,
n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
7. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 2008.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 46
Modificazione dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata)della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23


1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta provinciale, anche tenendo conto della capienza dell’imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, disciplina i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d’imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa; resta fermo quanto già previsto in proposito dalla deliberazione che attua l’articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale n. 20 del 2005."


ARTICOLO 47
Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi
socio-assistenziali in provincia di Trento)


1. Il comma 1 dell’articolo 25 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:
"1. Per fare fronte a specifiche categorie di spesa che incidono su situazioni economiche
problematiche, gli enti gestori concedono prestiti sull’onore a nuclei familiari aventi
caratteristiche di composizione e di condizione economico-patrimoniale individuate con regolamento;
i prestiti sull’onore consistono nell’erogazione di somme di denaro con obbligo di restituzione del solo capitale."
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale n. 14 del 1991 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le attività fino alla data prevista dall’articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sulla base della convenzione in essere. In questi casi si applica l’articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007."


ARTICOLO 48
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)


1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12, le parole: "A partire dal 1° settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° marzo 2009".
2. Fino alla data prevista dal comma 1 si applica la disciplina vigente anteriormente alla
modificazione del comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 2000 introdotta dal comma 3 dell’articolo 76 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.


ARTICOLO 49
Modificazioni dell’articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3


1. All’articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni";
b) nel comma 10 le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale che, in base al regolamento previsto dal comma 6, determina i requisiti ulteriori per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".


ARTICOLO 50
Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), e abrogazione dell’articolo 74 (Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10


1. All’articolo 6 bis della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 01 dopo le parole: "previste dai livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello statale" sono inserite le seguenti: ", delle quali possono beneficiare le persone iscritte al servizio sanitario provinciale e residenti in provincia da almeno tre anni";
b) alla fine del comma 01 è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre la deliberazione può individuare le prestazioni aggiuntive che possono essere erogate prescindendo dal requisito della residenza triennale, anche in ragione delle esigenze di continuità dell’assistenza sanitaria."
2. Dopo l’articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1993 è inserito il seguente:
"Art. 53 bis Comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro1. In attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in provincia di Trento il comitato di coordinamento previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è costituito con deliberazione della Giunta provinciale, che ne stabilisce, tra l’altro, le modalità di funzionamento.
2. Il comitato è composto dai componenti previsti dalla vigente normativa statale e può essere integrato con ulteriori componenti individuati dalla Giunta provinciale.
3. Ai componenti del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi e i rimborsi delle spese, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia."
3. Il comma 01 dell’articolo 6 bis della legge provinciale n. 10 del 1993, come modificato dal comma 1 di questo articolo, si applica anche alle prestazioni già individuate dalle leggi provinciali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge o, secondo quanto previsto dalle stesse leggi provinciali, da deliberazioni della Giunta provinciale. Si prescinde dal requisito triennale previsto dal comma 01 per coloro che hanno già beneficiato di prestazioni aggiuntive alla data di entrata in vigore di questa legge; non si prescinde dal requisito triennale, comunque, per le prestazioni individuate dalla legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento), ulteriori rispetto a quelle già individuate sulla base della disciplina previgente.
4. Fino alla costituzione del comitato previsto dall’articolo 53 bis della legge provinciale n. 10 del 1993, come inserito dal comma 2 di questo articolo, continua ad operare il comitato di mento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 74 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. Ai componenti di quest’ultimo comitato continuano a spettare i compensi e i rimborsi delle spese secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l’articolo 74 della legge provinciale n. 10 del 1998 è abrogato.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 51
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza)


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi".
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2007 le parole: "pari a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "pari al cinquanta per cento".


ARTICOLO 52
Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria


1. Sono abrogate:
a) la legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7 (Istituzione e gestione dei ruoli nominativi
provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e modalità di iscrizione nei ruoli
medesimi);
b) le seguenti disposizioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale):
1) comma 2 dell’articolo 2;
2) comma 3 dell’articolo 11;
3) commi 1, 6 bis, 6 ter, 8, 9, 11, 12 e 13 dell’articolo 49;
4) commi 1 e 2 dell’articolo 55;
5) articolo 56;
6) articolo 57;
7) articolo 58;
8) articolo 59;
c) il capo I e l’articolo 7 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 (Disposizioni concernenti
la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo
concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale");
d) l’articolo 19 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
e) gli articoli 25 e 26 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10;
f) l’articolo 35 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.


Titolo VIII
Disposizioni in materia di istruzione, cultura e attività sportive


ARTICOLO 53
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)


1. All’articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "e formative" sono soppresse;
b) la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"e) abbiano almeno un revisore dei conti individuato dalla Giunta provinciale tra professionisti iscritti ai relativi albi."
2. Nel comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale n. 5 del 2006 dopo le parole: "La Provincia può estendere i contributi" sono inserite le seguenti: "per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali e quelli".
3. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 85 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono aggiunte le seguenti parole: "; per l’integrazione della spesa resta fermo quanto previsto dall’articolo 63, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997".
4. All’articolo 92 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: "nello stesso grado di scuola" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. A partire dall’anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l’inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, concernente "Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"."
5. Nel comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale n. 5 del 2006 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 54
Modificazione dell’articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è inserito il seguente:
"1 bis. In relazione all’attuazione degli accordi di programma il consiglio di amministrazione del "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" delibera, nell’ambito dei finanziamenti provinciali previsti per le spese di funzionamento degli organi del conservatorio e delle assegnazioni dello Stato, i compensi spettanti ai componenti dello stesso consiglio di amministrazione e del consiglio accademico, entro i seguenti limiti onnicomprensivi:
a) 35.000 euro annui lordi per il presidente del consiglio di amministrazione;
b) 5.000 euro annui lordi per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico."


ARTICOLO 55
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2,in materia di promozione della cultura della pace


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Per il perseguimento dei compiti che le sono attribuiti dalla legge n. 103 del 2006, la Provincia può stipulare con la fondazione Opera campana dei caduti un accordo di programma, di durata pluriennale. Nell’accordo possono essere previsti:
a) i programmi di attività istituzionali volte all’attuazione delle finalità statutarie, comprese le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, anche rivolti alla promozione
dell’istituto di scienze per la pace previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 103 del 2006;
b) la realizzazione di opere, anche di completamento dei lavori di ristrutturazione e
implementazione del complesso monumentale affidato alla fondazione;
c) specifici progetti, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, anche a carattere internazionale, compresi quelli indicati nell’articolo 1, comma 5, della legge n. 103 del 2006.
1 ter. L’accordo di programma previsto dal comma 1 bis prevede in particolare i programmi, le opere e gli interventi, i tempi per la loro realizzazione, i contributi a carico della Provincia, fino
alla totale copertura delle spese ritenute ammissibili, le loro modalità di concessione, erogazione e rendicontazione. Per l’anno 2008, nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 bis, lettera b), possono essere individuati anche quelli iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questo comma."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 56
Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21(Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)


1. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 2 ter Fondo di solidarietà
1. La Provincia può istituire un fondo di solidarietà fino all’importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell’attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell’attività dilettantistica.
Il fondo di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di
riabilitazione e specialistiche nonché per l’acquisto di ausilii, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.
2. La Giunta provinciale stabilisce i casi, i criteri e le modalità per l’accesso e la gestione del fondo di solidarietà."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 57
Disposizioni finanziarie inerenti l’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010


1. Con riferimento all’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010:
a) per i fini delle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base
indicate nella tabella D sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;
b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle C e E.


Parte II
Disposizioni per il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011


ARTICOLO 58
Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)


1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nella sezione I del capo II, è inserito il seguente:
"Art. 11 bis Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell’attività
1. Per razionalizzare l’offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l’attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
b) possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1, nel limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. La Provincia informa i titolari delle imprese di cui al comma 1 del carattere di de minimis dell’aiuto facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia.
3. La Provincia, con apposita convenzione, può affidare la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento."
2. Per i fini del comma 1 con la tabella F è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro sull’unità previsionale di base 61.12.210 del bilancio relativo all’esercizio 2009.


ARTICOLO 59
Determinazione dell’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per gli anni 2006-2009


1. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 2, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, l’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per gli anni 2006-2009 per il personale convenzionato è di 612.480 euro per ciascun anno dal 2009 al 2011.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale.


ARTICOLO 60
Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011


1. Con riferimento al bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011:
a) per i fini delle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base
indicate nella tabella F sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;
b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella G.
2. Per l’anno 2009 i trasferimenti in materia di finanza locale sono determinati dalla tabella H.


Parte III
Disposizioni finali


ARTICOLO 61
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 12 settembre 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI


ALLEGATO 1
Tabella A Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo 9)


n. legge provinciale in vigore titolo breve 1 legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 legge
provinciale sulle acque pubbliche 2 legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 3 legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 legge provinciale sulla pesca 4 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 legge provinciale di contabilità 5 legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 legge provinciale sul risparmio energetico 6 legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 legge provinciale sul difensore civico 7 legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 legge provinciale sul lavoro 8 decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 9 legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 legge provinciale sugli impianti a fune 10 legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 11 legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 legge provinciale sull’immigrazione 12 legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 legge provinciale sullo sport 13 legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 legge sui contratti e sui beni provinciali 14 legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 legge provinciale sui campeggi 15 legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 legge provinciale sulla caccia 16 legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 legge provinciale sulla protezione civile 17 legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 legge provinciale sul volontariato 18 legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 legge provinciale sull’attività amministrativa 19 legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 legge provinciale sugli insediamenti storici 20 legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 legge provinciale sugli espropri 21 legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 22 legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 legge sul servizio sanitario provinciale 23 legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 legge provinciale sui trasporti 24 legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 legge provinciale sui lavori pubblici 25 legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 legge provinciale sulla finanza locale 26 legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 legge sulla programmazione provinciale 27 legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 legge sul personale della Provincia 28 legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 legge provinciale sulla montagna 29 legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 legge provinciale sugli incentivi alle imprese 30 legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 legge provinciale sul commercio 31 legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 legge provinciale sugli emigrati trentini 32 legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 legge provinciale sull’agriturismo 33 legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 legge provinciale sugli asili nido 34 legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 legge provinciale sulla ricettività turistica 35 legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 legge provinciale sulla promozione turistica 36 legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 legge provinciale sull’artigianato 37 legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 legge provinciale sui beni culturali 38 legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 legge elettorale provinciale 39 legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 legge sui referendum provinciali 40 legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 legge provinciale sull’agricoltura 41 legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 legge provinciale sull’handicap 42 legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 legge provinciale sulla solidarietà internazionale 43 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 legge provinciale sugli usi civici 44 legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 45 legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 legge provinciale sulla polizia locale 46 legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 legge provinciale sulla ricerca 47 legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 legge provinciale sulla scuola 48 legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 legge provinciale sulle cave 49 legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 legge provinciale sui giovani 50 legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 51 legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 legge provinciale sulle politiche sociali 52 legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 legge provinciale sulle attività culturali 53 legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 legge urbanistica provinciale 54 legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 legge provinciale sulle minoranze linguistiche


ALLEGATO 2
Tabella B Modificazioni dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno2006, n. 3 (articolo 14)


AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI SETTORE D’INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI AGENZIEart. 32 ENTIart. 33,
comma 1,lettera a) FONDAZIONI E SOCIETÀart. 33, comma 1,lettere b) e c) 1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI d bis) Attività creditizia ed erogazione di finanziamenti 1. Cassa del Trentino s.p.a. 10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE a bis) Gestione forestale e ambientale sostenibile 1. Agenzia provinciale delle foreste demaniali


ALLEGATO 3
Tabella C Riferimento delle spese inerenti l'assestamento del bilancio annuale2008 e pluriennale 2008-2010 (articolo 57)


articolo Descrizione Capitolo u.p.b. 2 Spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale 441000441100 44.5.110 5 Finanziamento attività strumentali a funzioni di polizia locale
203100 20.5.120 13 Comitato inerente attività di vigilanza 151500-001 15.5.120 16 Incarichi in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 151000
15.5.110 17 Risorse per la retribuzione di risultato del personale provinciale 157520 15.20.210 21
Contributi annui a ITEA s.p.a. 653300 65.5.220 22 Assegnazione di finanziamenti a Patrimonio del Trentino s.p.a. 158760158780352120 15.25.22015.25.23035.5.220 24 Spese per anticipazione contributi
in fase di istruttoria 612850 61.12.210 26 Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative 612850 61.12.210 27 Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese 612850 61.12.210 28 Fondi per la ristrutturazione e riconversione di imprese in difficoltà 612850 61.12.210 30 Contributi per la zootecnia 506100 50.12.120 34 Agevolazioni per il settore fieristico 615810 61.22.230 38comma 3 Interventi diretti della Provincia a valere sul fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio 802370 80.15.210 40comma 1 Spesa per investimenti in collegamenti ed apparati di comunicazione 747000-001 74.15.210 40commi2 e 3
Contributi per opere di prevenzione relativi a beni delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, Regole di Spinale e Manez, Magnifica Comunità di Fiemme 808200808240
80.50.22080.50.220 41 Contributi per impianti per la produzione di biogas 803550803700
80.20.21080.20.220 43 Indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica 805670-002 80.30.210 45 Abbattimento costi mutui 655450655500656700656750 65.10.22065.10.22065.15.22065.15.220 50 Comitato
di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 151500-001 15.5.120
53 Contributi per bisogni educativi speciali a favore delle scuole steineriane 252150 25.10.110 55
Accordo di programma con la fondazione Opera campana dei caduti 904050908240 90.10.13090.10.290 56
Costituzione del fondo per infortuni durante la pratica sportiva societaria 358200 35.20.110


ALLEGATO 4
Tabella E Copertura degli oneri relativi all'assestamento del bilancio annuale2008 e pluriennale 2008-2010 (articolo 57)
(in migliaia di euro)
ANNO2008 ANNO2009 ANNO2010 ANNO2011 1. Oneri complessivi da coprire: NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE 65.504 91.203 49.612 12.863 Articolo 57 (Nuove autorizzazioni di spesa)(vedi totale 1 della tabella D) 65.504 91.203 49.612 12.863 MINORI ENTRATE 0
4.000 1.000 1.000 articolo 18 (agevolazioni IRAP) 0 4.000 1.000 1.000 TOTALE
ONERI DA COPRIRE 65.504 95.203 50.612 13.863 ANNO2008 ANNO2009 ANNO2010 ANNO2011 2.
Mezzi di copertura: RIDUZIONI DI SPESE 42.204 14.137 250 0 Articolo 57
(Riduzioni autorizzazioni di spesa)(vedi totale 2 della tabella D) 42.204 14.137 250 0
QUOTA CESSAZIONE SPESE 23.300 81.066 50.362 13.863 TOTALE MEZZI DI COPERTURA 65.504 95.203
50.612 13.863
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del
bilancio pluriennale della Provincia


ALLEGATO 5
Tabella G Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2009 e pluriennale2009-2011 (articolo 60)
(in migliaia di euro)
ANNO2009 ANNO2010 ANNO2011 ANNO2012 1. Oneri complessivi da coprire: NUOVE O
ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE 152.185 43.740 2.137.994 90.846 Articolo 60 (Nuove
autorizzazioni di spesa)(vedi totale 1 della tabella F) 152.185 43.740 2.137.994 90.846
TOTALE ONERI DA COPRIRE 152.185 43.740 2.137.994 90.846 ANNO2009 ANNO2010 ANNO2011
ANNO2012 2. Mezzi di copertura: QUOTA RIDUZIONI DI SPESE 152.185 43.740 973 0
Articolo 60 (Riduzioni autorizzazioni di spesa)(quota del totale 2 della tabella F) 152.185
43.740 973 0 QUOTA MAGGIORI ENTRATE 0 0 2.137.021 90.846 TOTALE MEZZI DI
COPERTURA 152.185 43.740 2.137.994 90.846
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del
bilancio pluriennale della Provincia


ALLEGATO 6
Tabella H Finanza locale (articolo 60)
2009 2010 2011 SPESE CORRENTI a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi 236.125.100 236.125.100 236.125.100 b) interventi d’informatizzazione
in favore dei comuni 1.045.000 1.045.000 1.045.000 TOTALE SPESE CORRENTI 237.170.100
237.170.100 237.170.100 SPESE IN CONTO CAPITALE c) fondo per gli investimenti
programmati dei comuni1) in conto capitale2) in conto annualità 148.813.20021.434.400
153.484.40014.686.000 14.452.00014.686.000 d) fondo per gli investimenti di rilevanza
provinciale1) in conto capitale2) in conto annualità 8.888.20954.831.236 4.411.79154.831.236
129.367.00054.831.236 e) assegnazioni alla Cassa del Trentino s.p.a. per l’estinzione di
mutui 6.491.377 6.491.377 6.491.377 f) fondo ammortamento mutui 1.388.000 1.354.000
1.283.400 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 241.846.422 235.258.804 221.111.013 TOTALE
COMPLESSIVO 479.016.522 472.428.904 458.281.113



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