IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Stato di previsione dell’entrata
1. Lo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:
a) in 5.416.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2012;
b) in 5.411.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2013;
c) in 5.411.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2014.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa e disposizioni relative
1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:
a) in 5.416.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2012;
b) in 5.411.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2013;
c) in 5.411.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2014.
2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l’impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2012-2014, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.
ARTICOLO 4
Previsioni di cassa
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per l’esercizio finanziario 2012 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.650.000.000 euro. I pagamenti saranno effettuati tenendo conto dei limiti previsti dal patto di stabilità interno.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 27 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai