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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge provincia Bolzano 21 dicembre 2011 n. 15
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)
 

Il Consiglio provinciale
ha approvato


il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di entrate

ARTICOLO 1
Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provin¬ciale 23 dicembre 2010, n. 15, è così sostituito:
“1. A decorrere dal periodo d’imposta 2011, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’ad¬dizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provin¬ciale 23 dicembre 2010, n. 15, è così sostituito:
“2. A decorrere dal periodo d’imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta”.

ARTICOLO 2
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della pro¬vincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“5. Per le formalità di competenza della Pro¬vincia relative agli atti soggetti ad IVA rimane ferma sino al 31 dicembre 2016 l’applicazione della mi¬sura fissa della tariffa dell’imposta provinciale di trascrizione approvata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3.”
2. Il comma 6-bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e succes¬sive modifiche, è così sostituito:
“6-bis. A decorrere dal periodo d’imposta suc¬cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di¬cembre 2010 tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”
3. Il comma 6-decies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e succes¬sive modifiche, è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive mo¬difiche, è così sostituito:
“7. A decorrere dal periodo d’imposta succes¬sivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicem¬bre 2014, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali.”
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16:
“8. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole, ai sensi dell’allegato A della delibera n. 1958/2009 della Giunta provinciale, e successive modifiche, nonché i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentino un incremento stabile della produzione applicano l’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell’imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell’agevolazione del 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro, cioè la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato.
9. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che registrano rispetto alla media del triennio precedente un aumento della quota delle esportazioni sul volume d’affari di almeno cinque punti per¬centuali e un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento applicano un’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.
10. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentino un’incidenza dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti sul territorio provinciale pari ad almeno il 2 per cento del volume d’affari IVA, applicano l’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.
11. A decorrere dal periodo d’imposta suc¬cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti che effettuano sul territorio provinciale attività di ricerca e sviluppo su fonti rinnovabili di energia pari ad almeno il 30 per cento dei propri investimenti o che hanno investito nelle mede¬sime attività nel triennio precedente almeno 5 milioni di euro applicano l’aliquota IRAP del 2 per cento sul valore della produzione netta realizzata nel territorio della provincia di Bol¬zano.
12. Le agevolazioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 non trovano applicazione per i soggetti di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e suc¬cessive modifiche.
13. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti che hanno come attività principale la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusa la produzione di energia idroelettrica, applicano l’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.
14. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.
15. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni concernenti l’IRAP.
16. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”
6. Dopo l’articolo 21-quaterdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, viene inserito il seguente articolo:
“Art. 21-quinquiesdecies (Imposta sulle assicu¬razioni RC Auto)
1. L’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile deri¬vante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, è ridotta di 3 punti per¬centuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012.”

ARTICOLO 3
Addizionale comunale all’IRPEF


1. Con decorrenza dall’anno d’imposta 2012 i comuni della provincia autonoma di Bolzano pos¬sono istituire o modificare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità e le procedure previste dal decreto le¬gislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Il gettito dell’addizionale comunale all’im¬posta sul reddito delle persone fisiche è versato direttamente al comune.

ARTICOLO 4
Lotta alla dipendenza dal gioco


1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, una quota pari all’1,5 per cento delle somme an¬nualmente riversate alla Provincia quale comparte¬cipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche (T.U.L.P.S.), è desti¬nata alla prevenzione e alla riabilitazione dalla di¬pendenza dal gioco.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e suc¬cessive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.”

ARTICOLO 5
Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. I rivenditori all’ingrosso operanti nel ter¬ritorio provinciale, che forniscono carburante a im¬prese munite di recipienti mobili e ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi quelli delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti a comunicare annualmente all’amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita.”


Capo II
Disposizioni in materia di spesa

ARTICOLO 6
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2012 Tabelle A e B


1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2012 spese nella misura indicata nella tabella medesima.
2. Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena fun¬zionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2012 e per il quadriennio 2013-2016 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2013 al 2016 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.
3. Per le finalità indicate al comma 2, l’ammi¬nistra¬zione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’ar¬ticolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a sti¬pulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2012 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2012-2016, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di cia¬scuno degli esercizi dal 2013 al 2016 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2012.

ARTICOLO 7
Obiettivi di finanza pubblica


1. Fermo restando il conseguimento nell’eser¬cizio finanziario 2011 degli obiettivi di finanza pub¬blica di cui all’articolo 12 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, le strutture provinciali, gli enti dipendenti dalla Provincia e quelli il cui ordi¬namento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia, che non abbiano inte¬gralmente attuato entro la fine dell’esercizio 2011 le specifiche misure di contenimento di cui all’articolo 13 della citata legge, sono tenuti a rea¬lizzarle integralmente entro l’esercizio finanziario 2012.
2. Per l’esercizio finanziario 2012 la Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante una quota di risparmio, riferita al sottosettore “regioni a statuto speciale”, determi¬nata nel rispetto dello statuto di autonomia e del riassetto finanziario realizzato in attuazione dell’ar¬ticolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dall’articolo 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni della provincia di Bolzano è determinato con le procedure di cui all’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, e con le modalità del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista e riferito al complesso dei comuni. Il saldo finanzia¬rio tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla diffe¬renza tra accertamenti e impegni, per la parte cor¬rente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
4. Concorrono a determinare l’obiettivo com¬plessivo di saldo finanziario dei comuni le econo¬mie di spesa risultanti dall’istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione tra co¬muni per l’esercizio di servizi di interesse generale, che vengono fissati nell’ambito dell’accordo an¬nuale sulla finanza locale ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

ARTICOLO 8
Fondi per la finanza locale


1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provin¬ciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi¬che, è stabilita per l’anno finanziario 2012 come segue:
a)fondo ordinario: 272.433.638,00 euro (Unità Previsionale di Base 26100);
b)fondo per investimenti: 63.946.852,00 euro (UPB 26200);
c)fondo ammortamento mutui: 68.878.018,00 euro (UPB 26205);
d)fondo perequativo: 0,00 euro (UPB 26100);
e)fondo di rotazione per investimenti: 60.000.000,00 euro (UPB 26200).

ARTICOLO 9
Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale“


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provin¬ciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“1. La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, mettendo a disposizione una quota fissa del 13,5 per cento delle entrate tributarie di cui al titolo I del bilancio provinciale, al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché del gettito tributario derivante dalla maggiorazione di aliquote di tributi o dall’istituzione di nuovi tributi. Nell’importo predetto è altresì tenuto conto della quota di spettanza dei comuni sui tributi locali istituiti con la legislazione statale, come individuata con apposita normativa provin¬ciale da emanarsi entro il 30 giugno 2012. Fermo restando il termine previsto dall’ordina¬mento regionale per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione, limitatamente a materie sulle quali sono inter¬venute modificazioni legislative per l’anno di riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”
2. L’articolo 2 della legge provinciale 14 feb¬braio 1992, n. 6, è così sostituito:
“Art. 2 (Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi)
1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei co¬muni.
2. Ai fini dell’intesa, si tiene conto delle risorse glo¬bali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l’aliquota minima
fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.
3. Le funzioni della rappresentanza dei comuni sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.”
3. L’articolo 4 della legge provinciale 14 feb¬braio 1992, n. 6, è così sostituito:
“Art. 4 (Fondo ordinario) - 1. I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.
2. L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri e pa¬rametri che descrivono il fabbisogno finanziario dei singoli comuni, tenendo conto anche delle risorse finanziarie dei comuni. I criteri e i parametri per il rilevamento del fabbisogno finanziario e la loro ponderazione nonché i dettagli per tenere conto delle risorse finanziarie sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.
3. Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese risultanti dalle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concor¬dati.”
4. L’articolo 5 della legge provinciale 14 feb¬braio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Fondo per gli investimenti) - 1. Per la copertura delle spese di investimento i comuni ri¬cevono annualmente, sulla base di criteri di fabbi¬sogno, sia una quota di capitale fissa che, per pro¬getti oltre i 100.000 euro, un finanziamento attra¬verso il fondo di rotazione di cui all’articolo 7-bis.
2. Con la quota di capitale fissa di cui al comma 1 sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e succes¬sive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis della stessa legge provinciale.
3. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione nonché i dettagli per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.”
5. L’articolo 7 della legge provinciale 14 feb¬braio 1992, n. 6, è così sostituito:
“Art. 7 (Fondo perequativo) - 1. I finanziamenti del fondo perequativo sono assegnati ai comuni per sostenere lo svolgimento di servizi in forma co¬ordinata.
2. I criteri per l’assegnazione ai singoli comuni dei finanziamenti di cui al presente articolo sono stabi¬liti con l’accordo di cui all’articolo 2.”
6. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provin¬ciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“1. Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della fi¬nanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della gestione finanziaria dei comuni alla realizza¬zione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presi¬dente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine massimo del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale. Tale patto di stabilità si rife¬risce a più esercizi finanziari ed è diretto a impe¬gnare le amministrazioni locali a conseguire miglio¬ramenti dei saldi di bilancio e riduzioni di finanzia¬menti in disavanzo delle spese, anche mediante misure correttive.”
7. L’articolo 3 della legge provinciale 14 feb¬braio 1992, n. 6, è abrogato.

ARTICOLO 10
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, “Disposizioni finanziarie in connes¬sione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999”1. L’articolo 6 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, è abrogato.

ARTICOLO 11
Livello massimo di indebitamento


1. Per l’esercizio finanziario 2012 il livello mas¬simo delle annualità di ammortamento derivanti dall’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a prestiti già contratti, nonché delle garanzie princi¬pali e sussidiarie emesse dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 400 milioni di euro; il rischio relativo alle garanzie trova copertura negli stanziamenti della UPB 27215.

ARTICOLO 12
Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:
“4-bis. Con le modalità indicate al comma 1 possono essere adottate variazioni compensative tra gli stanziamenti finanziari relativi a unità previ¬sionali di base all’interno della stessa fun¬zione/obiettivo. La misura della variazione non può essere superiore al 30 per cento delle risorse fi¬nanziarie complessivamente stanziate nella singola funzione/obiettivo.
Resta precluso lo spostamento di fondi da stanziamenti in conto capitale a stan¬ziamenti di parte corrente.”
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge pro¬vinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modi¬fiche, le parole: „e 21-bis“ sono soppresse.
3. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge pro¬vinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modi¬fiche dopo le parole: “comma 4” sono inserite le parole: “e 4-bis”.

ARTICOLO 13
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”


1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge pro¬vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modi¬fiche, le parole: “nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano” sono sostituite dalle parole: “sul sito della Rete civica dell’Alto Adige” e le pa¬role: “con periodicità semestrale” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 marzo di ogni anno in rife¬rimento all’esercizio precedente”.
2. Al comma 2-bis dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “con scadenza semestrale” sono sostituite dalle parole: “con la medesima sca¬denza di cui al comma 2”.
3. Al comma 2-quater dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e succes¬sive modifiche, la parola: “semestre” è sostituita dalla parola: “esercizio”.

ARTICOLO 14
Contributi straordinari


1. Per la copertura di eventuali contributi straordinari per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare i relativi mezzi dal fondo di riserva.
2. A seguito della mancata realizzazione del centro sportivo di cui all’articolo 45 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, il contributo straordinario autorizzato è destinato alla ristruttura¬zione e all’adattamento di altre infrastrutture ago¬nistiche.

ARTICOLO 15
Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano


1. La Giunta provinciale, al fine di favorire il coordinamento e l’integrazione delle attività ammi¬nistrative, didattiche e scientifiche tra la Libera Uni¬versità degli studi di Bolzano ed il Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” in un’ottica di razio¬nalizzazione e ottimizzazione dei costi complessivi e di un sostanziale abbattimento delle spese di tipo strutturale, è autorizzata a mettere a disposizione del Conservatorio di Musica, a far tempo dall’anno accademico in corso, le risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa per il personale docente e per il direttore del Conservatorio in connessione alle maggiori ed aggiuntive prestazioni legate alle fina¬lità predette e derivanti da tale contrattazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 per l’anno finanziario 2012 è autorizzata a carico del bilancio provin¬ciale (UPB 31100) la spesa di 1,5 milioni di euro, per l’anno 2012, e di 1,5 milioni annui per gli eser¬cizi 2013 e 2014.

ARTICOLO 16
Copertura finanziaria


1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.109.044.729,57 euro a carico dell’esercizio finanziario 2012, derivanti dagli articoli 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), 8 e 15 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2012.
2. Alla copertura degli oneri per complessivi 363.697.472,92 euro a carico degli esercizi finanziari 2013 e 2014, derivanti dall’articolo 6, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dagli articoli 6, comma 2 (Tabella B), e 15, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2013-2014 nel bilancio triennale 2012-2014.


Capo III
Altre disposizioni

ARTICOLO 17
Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”


1. Dopo l’articolo 1-bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1-ter (Calendario scolastico)
1. L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
2. L’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e l’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia de¬vono comprendere almeno 34 settimane nell’anno scolastico.
3. La Giunta provinciale definisce l’inizio, la fine e le interruzioni dell’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e dell’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all’articolazione dell’orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, com¬presi gli scambi degli alunni e delle alunne.”
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provin¬ciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modi¬fiche, è così sostituito:
“2. Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le di¬sposizioni del capo III, relative alla scuola del primo ciclo di istruzione, trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II, relativi alla scuola dell’infanzia, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regola¬menti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia.”

ARTICOLO 18


Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,
n. 12, “Autonomia delle scuole”


1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provin¬ciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:
“3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle disposi¬zioni emanate dalla Giunta provinciale.“
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge pro¬vinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie non¬ché l’articolazione delle lezioni in non meno di cin¬que giorni settimanali” sono soppresse. L’articolo 19 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è abrogato.

ARTICOLO 19
Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”


1. Il penultimo periodo deI comma 1 dell’ar¬ticolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sosti¬tuito:
“Il consiglio è presieduto dal dirigente scola¬stico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico.”
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provin¬ciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“3. Con la sola presenza dei docenti e del diri¬gente scolastico o del suo vicario ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realiz¬zazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, i collaboratori e le collaboratrici di alunni in situazione di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni. Per la valutazione degli alunni pre¬vale in caso di parità il voto del presidente.”
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, le parole: “e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione” sono soppresse.

ARTICOLO 20
Modifica della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9, “Istituzione del servizio di Consulenza Scolastica”


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9, è aggiunto il se¬guente comma:
“4. Per la direzione del servizio di consulenza scolastica viene incaricato nell’ambito del Diparti¬mento istruzione, formazione e cultura ladina, in conformità all’organico esistente, un ispetto¬re/un’ispettrice avente rango di Direttore/Direttrice di ripartizione. Questo/Questa può appartenere anche all’amministrazione provin¬ciale, qualora pos¬sieda un’esperienza professionale di almeno cin¬que anni nella direzione del rispettivo servizio.”

ARTICOLO 21
Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”


1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge pro¬vinciale 5 marzo 2001 n. 7, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“1. Le persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Ser¬vizio Sanitario Provinciale, a condizione che esse non dispongano già di un’assicurazione privata o di altre forme di indennizzo individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta Provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modi¬fiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. La Giunta provinciale può condizionare il rimborso delle prestazioni al rispetto di requisiti di qualità ed appropriatezza.”

ARTICOLO 22
Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”


1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge pro¬vinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“3. Nei costi sono comprese le spese per l’ammortamento, la manutenzione ed il rinnovo delle strutture a carico dell’ente gestore per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2.“

ARTICOLO 23
Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico pro¬vinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”


1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 12ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è abrogato.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 ed 11:
“9. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale e con possibilità di trasferimento da altre province in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nel rispetto della fascia di appartenenza; il trasferimento da altre province è possibile esclusivamente nell’anno di aggiorna¬mento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.
10. Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno.
11. Il comma 21 dell’art. 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano.”

ARTICOLO 24
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di ac¬que pubbliche e di impianti elettrici”


1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provin¬ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“5. Non possono avere ulteriore corso le do¬mande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al buon regime delle ac¬que e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali. Il titolo comprovante la di¬sponibilità delle aree interessate ai fini della realiz¬zazione degli interventi predetti può essere pre¬sentato in ogni momento. Ai fini della legge provin¬ciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW.”
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge pro¬vinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive mo¬difiche, è così sostituito:
“1. Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l’impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore inte¬resse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive mo¬difiche.”

ARTICOLO 25
Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”


1. Il comma 1-bis dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive mo¬difiche, è così sostituito:
“1-bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecni¬che stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche.“

ARTICOLO 26
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”


1. Il comma 6 dell’articolo 107 della legge pro¬vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi¬fiche, è così sostituito:
“6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, pos¬sono essere ampliati nella misura strettamente ne¬cessaria per le esigenze della produzione locale, a condizione che la maggioranza dei soci operi nel territorio provinciale. Per produzione locale si in¬tendono i prodotti agricoli prodotti in provincia di Bolzano.”
2. Il comma 1 dell’articolo 127 della legge pro¬vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi¬fiche, è così sostituito:
“1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnolo¬gico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, da emanarsi anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. I requisiti di presta¬zione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ri¬costruzione, e per gli edifici sottoposti a ristruttura¬zioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli in¬siemi, se i requisiti di prestazione energetica sono in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell’aspetto di questi edifici.”
3. I commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare nella misura mas¬sima di 20 centimetri alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini pre¬visti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parla¬mento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella mi¬sura massima da entrambi gli edifici confinanti.
7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle di¬stanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbani¬stico, nel rispetto delle distanze prescritte dal co¬dice civile e purché la distanza dal confine di pro¬prietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda.”

ARTICOLO 27
Istituzione dell’Agenzia per i procedimenti e la vi¬gilanza in materia di contratti pubblici di lavori, ser¬vizi e forniture


1. Al fine di assicurare la correttezza, la traspa¬renza e l’efficienza della gestione dei contratti pub¬blici è istituita l’Agenzia per i procedimenti e la vi¬gilanza in materia di contratti pubblici di lavori, ser¬vizi e forniture, di seguito denominata Agenzia, che assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d’acquisto, con il compito di svolgere attività di consulenza, preparazione, indi¬zione e di aggiudicazione nelle gare per l’acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche tramite convenzioni-quadro.
2. L’Agenzia è un ente strumentale della Pro¬vincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzio¬nale, organizzativa, amministrativa, contabile e pa¬trimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
3. Il servizio dell’Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli isti¬tuti di istruzione scolastica e, in generale, dagli or¬ganismi di diritto pubblico da essa costituiti e co¬munque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e associa¬zioni.
4. Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in gene¬rale gli organismi di diritto pubblico da questi co¬stituiti o partecipati e comunque denominati, non¬ché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel ter¬ritorio provinciale, possono ricorrere al servizio della SUA, anche ai fini di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.
5. La Giunta provinciale espleta funzioni di in¬dirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, ap¬prova lo Statuto della stessa e lo schema di con¬venzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.
Nello statuto sono altresì determinate le forme di remunerazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Ferme restando le competenze e le respon¬sabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante.
7. L’Agenzia
a) gestisce il Sistema informativo sui contratti pub¬blici, il servizio E-procurement e l’Osser¬vatorio provinciale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in breve Osservato¬rio provinciale;
b) collabora con gli utilizzatori del servizio per la corretta individuazione dello schema contrat¬tuale, la redazione dei disciplinari, dei capitolati speciali ed atti di gara e per la stipula del con¬tratto;
c) definisce, in collaborazione con gli utilizzatori del servizio, il criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte;
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, no¬mina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta eco¬nomicamente più vantaggiosa e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale conten¬zioso.
8. L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posi¬zione di comando o fuori ruolo, o mediante perso¬nale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può avva¬lersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.

ARTICOLO 28
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”


1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provin¬ciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“4. Salvo quanto previsto al comma 10, i con¬tratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tra¬mite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi.”
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provin¬ciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifi¬che, è abrogato.
3. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provin¬ciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“6. Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori neces¬sari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri or¬gani o soggetti.”
4. Nel comma 8 dell’articolo 6 della legge pro¬vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modi¬fiche, sono soppresse le parole: “diretta dall’autorità di cui al comma 6”.
5. Nel comma 9 dell’articolo 6 della legge pro¬vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modi¬fiche, sono soppresse le parole: “e i processi ver¬bali che ne tengono luogo”.
6. La prima frase del comma 10 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fon¬diario sono stipulati in forma pubblico-amministra¬tiva con l’osservanza delle norme della legge nota¬rile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta.”

ARTICOLO 29
Terme di Merano


1. È istituita l’azienda “Terme di Merano”, do¬tata di personalità giuridica di diritto pubblico, sot¬toposta alla vigilanza della Giunta provinciale, di seguito denominata Azienda.
2. Finalità dell’Azienda è la conduzione delle Terme di Merano, delle relative strutture wellness e dei relativi parcheggi nonché la valorizzazione e l’utilizzazione, nell’interesse pubblico, di sorgenti termali, sorgenti radioattive e sorgenti d’acqua mi¬nerale nel Burgraviato.
3. Nello statuto dell’Azienda, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’A¬zienda e ogni altro aspetto amministrativo e ge¬stionale non espressamente disciplinato nel pre¬sente articolo.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il suben¬tro dell’Azienda in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società “Terme di Merano S.p.A.”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad asse¬gnare all’Azienda un finanziamento annuale a so¬stegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’Azienda, a titolo di comodato, lo¬cali, attrezzature e arredamenti.

ARTICOLO 30
Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, ”Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”


1. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è inserito il seguente arti¬colo:
“Art. 14-bis (Agenzia per l’energia - Alto Adige)
1. Nell’ottica delle finalità di cui all’articolo 14 è istituita presso il Dipartimento all’Urbanistica, am¬biente ed energia l’Agenzia per l’energia - Alto Adige, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia è un ente strumentale non economico della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, conta¬bile e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.
2. Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordi¬namento e l’attuazione, nel settore dell’energia, delle politiche innovative e di sostenibilità ambien¬tale, di risparmio e di efficienza energetica nei pro¬cessi produttivi e nei consumi finali nonché delle politiche energetiche di rete con le istituzioni euro¬pee, nazionali e dell’arco alpino. L’Agenzia colla¬bora con enti pubblici e privati e società, che fun¬gono da centri per l’innovazione e la ricerca eco¬nomica nonché per la tutela dei consumatori. Per il raggiungimento di tali fini l’Agenzia può compiere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività istituzionali, anche commerciali, purché non prevalenti.
3. Nello statuto dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’A¬gen¬zia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel pre¬sente articolo. Nello statuto vengono altresì definite le modalità di determinazione delle tariffe per l’attività di certificazione dell’Agenzia.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad asse¬gnare all’Agenzia un finanziamento annuale a so¬stegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia, a titolo di comodato, lo¬cali, attrezzature e arredamenti.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’Agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società “Agenzia Casaclima S.r.l”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.“

ARTICOLO 31
Distribuzione di energia elettrica in zone periferiche e svantaggiate


1. Ai fini di garantire ed assicurare, in sintonia ed attuazione degli obiettivi perseguiti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare negli articoli 106 e 174, come letti ed interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, un adeguato servizio di distribuzione di energia elet¬trica - anche in un’ottica di favorire la piena appli¬cazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, concernente lo Small Business Act - con adeguati standards e livelli qualitativi anche nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio pro¬vinciale, i comuni territorialmente interessati pos¬sono avvalersi di enti collettivi senza scopo di lucro in possesso dei necessari requisiti tecnici.

ARTICOLO 32
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”


1. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive mo¬difiche, è aggiunto il seguente comma:
"8. Ai fini di un migliore coordinamento e snel¬limento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell’ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il ri¬spetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali.”
2. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inse¬rito il seguente articolo:
"Art. 14-bis (Mobilità del personale dirigenziale)
1. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale dirigenziale vengono stabiliti con regolamento di esecuzione i criteri e le modalità per garantire la mobilità di tale personale tra le diverse strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa, con l’obiettivo di impiegare le capacità ed attitudini dirigenziali e le competenze professio¬nali in nuovi settori e per acquisire presso gli stessi nuove competenze e favorire flessibilità e iniziative innovative.
2. Le disposizioni del presente articolo non si ap¬plicano al personale dirigenziale che ricopre posi¬zioni di vertice collegate alla durata del mandato del preposto componente di Giunta o organo di governo comunque denominato."
3. L’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sosti¬tuito:
“Art. 24 (Organismo di valutazione)
1. In at¬tuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Tren¬tino-Alto Adige/Südtirol, presso la Direzione gene¬rale della Provincia è istituito un organismo di va¬lutazione per l’effettuazione dei controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigi¬lanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana ge¬stione, relativi agli enti locali e agli altri soggetti in¬dividuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale stesso. Degli esiti dei controlli è data noti¬zia al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.
2. L’organismo di valutazione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione ed in piena autonomia in collaborazione con la Direzione
generale ed, eventualmente, in accordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Alla Direzione generale spetta il compito di indirizzare, coordinare e sovrin¬tendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione e di controllo, di garantire la traspa¬renza delle modalità e dei sistemi operativi e di as¬sicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.
3. L’organismo di valutazione è un organo colle¬giale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’am¬ministrazione; i componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato su indicazione del Consiglio dei Comuni. I componenti non possono essere scelti tra persone che rive¬stono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’or¬ganismo.
4. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzio¬namento, per il quale può avvalersi di un contin¬gente di personale non superiore a 15 unità. Alla copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante personale dell’ammini¬strazione provin¬ciale o di altre amministrazioni pubbliche, senza un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni di provenienza.
5. Relativamente all’amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l’organismo di valu¬tazione verifica altresì, mediante valutazione com¬parativa dei costi e dei rendimenti, il consegui¬mento degli obiettivi, la corretta ed economica ge¬stione delle risorse, la legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall’ordinamento vigente, in quanto non riservata alla commissione di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, con la quale si raccorda per il disimpegno delle proprie funzioni.”
4. A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione il punto 28 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“28 Sviluppo del territorio, natura e paesaggio
- piani di sviluppo territoriale e paesaggistico provinciale
- coordinamento progetti sovracomunali con ripercussioni territoriali
- piani urbanistici
- piani di attuazione e di recupero
- sorveglianza sull’attività edilizia
- diritto e ordinamento edilizio
- tutela del paesaggio e biodiversità
- pianificazione paesaggistica e mediazione ambientale
- tutela della natura, zone di tutela della natura (Parco Nazionale, parchi naturali e biotopi), cura del paesaggio
- patrimonio mondiale naturale UNESCO
- didattica ambientale e centri visite parchi.“
5. A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione, e comunque a partire dal 1°gennaio 2012, al punto 29
dell’alle¬gato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lineette:
“- piano generale per l’utilizzazione delle acque
- acqua potabile, zone di rispetto
- estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di elettricità
- acque minerali e termali.”
6. A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione, al punto 29 dell’alle¬gato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lineette:
“- produzione e distribuzione di energia elettrica, centrali idroelettriche- promozione di misure di risparmio energetico e dell’utilizzo
razionale di energie rinnovabili
- approvvigionamento di gas naturale.“
7. Il titolo del punto 39 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive mo¬difiche, è così sostituito: “39 Europa”.
8. A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione sono abrogati i punti 27 e 37 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
9. La Giunta provinciale è autorizzata a subentrare, ai fini e per gli effetti dell’articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adi¬ge/Süd¬tirol, nella convenzione tra la Presidenza del Con¬siglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.
10. Al punto 1 dell’allegato A alla legge pro¬vinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:
“- rapporti con la RAI”.

ARTICOLO 33
Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”


1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provin¬ciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifi¬che, è così sostituito:
“2. All’atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 va allegata l’autorizzazione da parte del proprietario del suolo. L’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune territorialmente interessato, la cui commissione edilizia esprime un parere entro 30 giorni. Anche i comuni confinanti interessati dalla coltivazione sono informati della richiesta e possono esprimere un parere entro lo stesso ter¬mine. Acquisiti i pareri dei comuni oppure decorso il termine previsto per l’acquisizione degli stessi, l’ufficio provinciale competente per le cave e le mi¬niere acquisisce, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e suc¬cessive modifiche, il parere della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale.”

ARTICOLO 34
Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, “Ordinamento dell’apprendistato”


1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22-bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)1. Al fine di completare e ottimizzare l’organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le im¬prese altamente specializzate a svolgere il pre¬scritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico supe¬riore a 3,5 tonnellate.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’individuazione delle imprese in possesso delle at¬trezzature, delle esperienze e conoscenze tecniche richieste per garantire un’elevata qualità del con¬trollo tecnico in conformità alla normativa dell’Unione europea e alle vigenti prescrizioni tec¬niche, subordinando l’autorizzazione di cui al comma 1 ad una formazione specifica ed un esame di idoneità del responsabile preposto al controllo tecnico.
3. La ripartizione provinciale competente in materia provvede a periodiche ispezioni del controllo tec¬nico autorizzato, revocando immediatamente l’auto¬rizzazione qualora vengano a mancare le condizioni per garantire la dovuta qualità del con¬trollo tecnico.”

ARTICOLO 35
Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”


1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) tirocini di formazione e orientamento come definiti dalla legislazione statale, per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai ti¬rocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provin¬ciale, che si assume eventualmente anche gli oneri assicurativi.”


ARTICOLO 36
Incarichi a cooperative sociali


1. La Provincia autonoma di Bolzano, le so¬cietà da essa controllate e gli enti funzionali desti¬nano entro il 2014, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive mo¬difiche, alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 otto¬bre 1988, n. 24, e successive modifiche, ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri dell’Unione Europea una quota pari ad almeno il due per cento del valore delle forniture annuali di beni e di servizi.
2. Allo scopo di agevolare la corretta attua¬zione della norma, gli enti di cui al comma 1 indivi¬duano specifiche categorie merceologiche e di ser¬vizi
ritenute particolarmente adatte allo scopo di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui al comma 1 e gli enti locali, nel quadro delle politiche per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e delle politiche attive del lavoro a favore di persone e di lavoratori svantag¬giati, così come definiti dalla normativa europea, statale, regionale o provinciale, individuano specifi¬che clausole sociali ai sensi dell’articolo 69 del de¬creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, negli affi¬damenti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
4. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri di valutazione e le modalità at¬tuative delle clausole sociali di cui al comma 3.

ARTICOLO 37
Modifica della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, “Corsi di formazione profes¬sionale di breve durata”


1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provin¬ciale 10 agosto 1977, n. 29, è così sostituito:
“3. Qualora corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguar¬danti la formazione professionale vengano orga¬nizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati, potranno essere concessi contributi in relazione all’importanza del corso e rapportati al numero dei frequentanti ed alla durata del corso stesso. Per la frequenza di corsi di formazione professionale possono essere concessi anche contributi a domanda individuale.”

ARTICOLO 38
Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di
persone”


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 2
dicembre 1985, n. 16, è così sostituita:
“a) effettuare e organizzare i servizi di trasporto secondo quanto stabilito nell’orario provinciale dei servizi. Qualora non disponga delle risorse suffi¬cienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedi¬mento della Giunta provinciale.”

ARTICOLO 39
Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, “Provvidenze per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune”


1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provin¬ciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Per gli investimenti di cui al comma 2, let¬tera b), la Giunta provinciale può aumentare l’ali¬quota di contributo fino ad ulteriori trenta punti per¬centuali, qualora l’iniziativa rivesta rilevante inte¬resse pubblico ovvero quando costituisca un orga¬nico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonché laddove l’ini¬ziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, nonché per gli investimenti di cui alla lettera d) fino ad ulteriori quaranta punti percen¬tuali, qualora si tratti di sciovie isolate o facenti parte di piccoli comprensori sciistici, importanti per l’ap¬prendi¬mento dello sport dello sci e conseguen¬temente rivestano una importante funzione socio-educativa.”

ARTICOLO 40
Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, “Ordinamento dell’apprendistato”


1. Dopo l’articolo 22-bis della legge provinciale 7 aprile 1997 n. 6, e successive modifiche, è inse¬rito il seguente articolo:
“Art. 22-ter (Formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente auto¬trasporto di persone e di cose) - 1. Gli enti con sede in provincia di Bolzano che abbiano ottenuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009 l’autorizzazione allo svolgimento di corsi di forma¬zione iniziale e periodica dei conducenti che effet¬tuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose ai sensi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2009, possono svolgere i predetti corsi dimostrando di avvalersi quali in¬segnati delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni;
b) istruttore di guida in possesso di tutte le catego¬rie di patente di guida, munito di abilita¬zione, che abbia svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medi¬cina legale o medicina del lavoro ovvero me¬dico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. Sotto la supervi¬sione di un medico, tra cui sarà privilegiato un medico specialista in medicina d’urgenza o in medicina del lavoro, possono effettuare l’attività formativa anche i seguenti referenti:
1) infermieri diplomati/infermiere diplomate, tra i quali/le quali saranno privile¬giati/pri¬vilegiate coloro che svolgono la loro atti¬vità nel settore del Pronto Soccorso e dei servizi sanitari di emergenza;
2) formatori/formatrici del Pronto Soccorso, che abbiano completato il programma forma¬tivo di grado B quale infer¬mie¬re/in¬fer¬miera professionale o volonta¬rio/vo¬lon¬taria nel settore dell’emergenza;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, con particolare riguardo alle imprese di auto¬trasporto o in settori collegati all’auto¬trasporto, che abbia maturato almeno tre anni di espe¬rienza. Sono
equiparati all’esperto di organiz¬zazione aziendale:
1) gli insegnanti di teoria di cui alla lettera a) che abbiano conseguito l’attestato di ido¬neità per l’accesso alla professione per l’autotrasporto di persone e di cose;
2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di do¬cenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.
2. Gli enti di cui al comma 1 che svolgono esclusivamente la parte teorica dei corsi di formazione iniziale o periodica non hanno l’obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 1, lettera b).”

ARTICOLO 41
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno suc¬cessivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet¬tino Ufficiale della Regione.
*****
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 21 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER



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