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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge provincia Bolzano 16 marzo 2012 n 7
Liberalizzazione dell’attività commerciale
 

ARTICOLO 1
(Finalità)


(1) Con la presente legge viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano.
(2) Vengono attuati i principi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi quadro nazionali, dall’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, prevedendo:
1. l’abolizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle barriere non giustificate all’accesso all’attività commerciale;
2. l’abolizione dei limiti all’offerta effettuata tramite il contingentamento delle superfici di vendita, la determinazione delle superfici massime e la limitazione a determinate tabelle merceologiche;
3. l’abolizione della pianificazione commerciale provinciale, intesa come distribuzione geografica dell’offerta commerciale.
(3) La liberalizzazione delle attività commerciali e della struttura dell’offerta commerciale al dettaglio deve adeguarsi alle esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, della natura e del paesaggio, alla tutela dei monumenti e dei beni culturali, alla tutela della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini, alla tutela ed allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano ed alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico.

ARTICOLO 2
(Comunicazione)


(1) L’avvio e il trasferimento dell’attività commerciale o l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti da comunicazione al comune territorialmente competente. La comunicazione deve contenere:
1. l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione urbanistica;
2. l’indicazione della superficie di vendita e dell’offerta merceologica;
3. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali nonché, se richiesti, dei requisiti professionali;
4. la dichiarazione di essere iscritto nel Registro delle imprese, ovvero, di aver provveduto a richiederne l’iscrizione nel caso di imprese neocostituite.
(2) Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla vendita.
(3) Il sindaco ordina la chiusura immediata dell’attività commerciale, qualora siano riscontrati l’assenza di una o più condizioni per l’attivazione, il trasferimento o l’ampliamento dell’attività commerciale.

ARTICOLO 3
(Commercio al dettaglio nelle zone residenziali)


(1) Nelle zone residenziali il commercio al dettaglio è ammesso in conformità alla normativa edilizia ed alla destinazione urbanistica, ma senza alcuna restrizione delle superfici di vendita e dell’offerta merceologica.
(2) Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l’intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in “commercio al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Cessata l’attività commerciale, questa destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.
(3) Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nelle zone di espansione, al momento della comunicazione dell’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi.

ARTICOLO 4
(Commercio al dettaglio al di fuori delle zone edificabili)


(1) In considerazione della particolare topografia del territorio provinciale, della scarsità di terreno agricolo disponibile, del prevalente comune interesse alla tutela, anche sotto l’aspetto culturale della vita, del lavoro, dell’economia tradizionale agricola e della struttura degli insediamenti, nonché del prevalente comune interesse alla limitazione del traffico individuale motorizzato, l’esercizio del commercio al dettaglio nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive è in linea di principio vietato.
(2) Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa urbanistica.
(3) Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti che saranno fissati dalla Giunta provinciale e solamente se l’attività viene svolta nell’ambito delle strutture del trasporto pubblico.

ARTICOLO 5
(Commercio al dettaglio nelle zone produttive)


(1) Stante la scarsità di aree idonee all’esercizio di attività produttive e di commercio all’ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell’ambiente urbano, della pianificazione ambientale e del traffico, e di quelle culturali e sociali, finalizzato all’integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione nei casi di seguito elencati.
(2) Le merci che per il loro volume ed ingombro e per la difficoltà connessa alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali, possono essere vendute al dettaglio nelle zone produttive senza limitazioni di superficie.
Queste sono:
1. autoveicoli a due o più ruote, incluse macchine edili;
2. macchinari e prodotti per l’agricoltura;
3. materiali edili, macchine utensili e combustibili;
4. mobili;
5. bevande in confezioni formato all’ingrosso.
(3) Possono altresì essere venduti gli accessori alle merci di cui al comma 2. La Giunta provinciale determina gli accessori ammessi. La Giunta provinciale, fermo restando quanto già previsto dalle norme urbanistiche, determina inoltre, di concerto con i comuni, il numero dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.
(4) Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato la loro attività nelle aree produttive nelle quali vengono vendute merci
diverse da quelle elencate al comma 2. Tali strutture possono continuare la loro attività, ma non possono essere ampliate, trasferite o concentrate.
(5) Le imprese artigiane ed industriali possono vendere, presso le loro sedi nelle aree produttive, i propri prodotti nonché gli articoli strettamente legati all’esercizio della propria attività. Tali prodotti saranno determinati dalla Giunta provinciale.
(6) Il commercio al dettaglio nelle zone produttive è altresì ammesso:
1. nei cinema per articoli determinati dalla Giunta provinciale;
2. nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti determinati dalla Giunta provinciale;
3. senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare, per la realizzazione a Bolzano del centro commerciale con rilevanza provinciale.
(7) La possibilità di esercitare l’attività di commercio al dettaglio di cui al comma 4 decade, se cessa l’attività di commercio al dettaglio.

ARTICOLO 6
(Orari d’apertura)


(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali indirizzi dovranno garantire un’effettiva tutela degli usi e costumi ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti ed il rispetto delle esigenze di ordine pubblico e della tutela della salute.

ARTICOLO 7
(Sanzioni)


(1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate le procedure e le sanzioni previste dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7

ARTICOLO 8
(Abrogazione di norme e modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)


(1) Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione le norme incompatibili con la stessa, in particolare:
• a) nella legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:
o 1. la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è abrogata;
o 2. il comma 1 dell’articolo 2 è abrogato;
o 3. gli articoli 3 e 3/bis sono abrogati;
o 4. gli articoli 4, 5 e 6 sono abrogati;
o 5. l’ultimo periodo del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 7 sono abrogati;
o 6. i commi 1 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
o 7. l’articolo 8/bis è abrogato;
o 8. negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
o 9. il comma 3 dell’articolo 18 è così sostituito:
o “3. L’avvio dell’attività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge.”;
o 10. nei commi 4 e 5 dell’articolo 18 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
o 11. il primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 è così sostituito:
o “La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e non può essere rinnovata in modo automatico.”;
o 12. il comma 6 dell’articolo 19 è abrogato;
o 13. il comma 1 dell’articolo 20 è abrogato;
o 14. il comma 1 dell’art. 22 è così sostituito:
o “1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro.”;
o 15. il comma 2/bis dell’articolo 22 è abrogato;
o 16 il comma 4 dell’articolo 22 è così sostituito:
o “4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.”;
o 17. l’articolo 22/bis é abrogato;
o 18. il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato;
o 19. il comma 2 dell’articolo 23 è così sostituito:
o “2. Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni:
o a) se il titolare sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
o b) se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 2;
o c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.”;
o 20. il comma 3 dell’articolo 23 è abrogato;
o 21. l’articolo 25 è abrogato;
o 22. i commi 1, 2, 4, 7/bis e 9 dell’articolo 26 sono abrogati.
• b) l’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito dall’articolo 5 della presente legge.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore)


(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



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