Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche e degli impianti elettrici da parte della Provincia autonoma di Bolzano in conformità al piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
ARTICOLO 2
Competenze
1. L’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d’acqua, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al rilascio del nulla osta previsto dall’articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di acqua.
ARTICOLO 3
Istruttoria
1. Le domande per il rilascio delle concessioni o per le varianti alle stesse sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l’ufficio stesso e all’albo del comune o dei comuni dove sono previsti la presa, l’impianto e l’eventuale restituzione d’acqua della derivazione richiesta. All’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell’ordinanza. L’ordinanza stabilisce il giorno, l’ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall’inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia può prescindere dall’emanazione della citata ordinanza e dalla pubblicazione della stessa per le domande di licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.
2. Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell’ordinanza e sono pubblicate con le modalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.
3. Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti, è preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.
4. Le domande di derivazione per l’approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con le domande preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza del direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia e dichiarate concorrenti con le altre domande, a condizione che ricorrano urgenti motivi di interesse pubblico e sia dimostrata la mancanza di un’altra possibilità di approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.
5. L’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia dichiara inammissibili e respinge le domande inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali.
6. Sono inoltre respinte ed archiviate le domande di concessione o loro varianti nel caso in cui la Giunta provinciale si sia espressa negativamente sul ricorso contro il parere VIA di cui alla legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.
7. In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si può prescindere dalla relazione di istruttoria.
8. Non trovano applicazione gli articoli 7 e 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.
ARTICOLO 4
Concessione
1. In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.
2. Nel decreto di concessione è inoltre prevista l’eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.
3. Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. È facoltà dell’amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.
ARTICOLO 5
Riconoscimenti
1. Gli antichi diritti di derivazioni d’acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:
a) la derivazione d’acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;
b) persistono i fini originari dell’utenza;
c) gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro un anno;
d) in caso di utenze irrigue, l’impianto deve essere autonomo e per le stesse aree non deve esistere un ulteriore sufficiente approvvigionamento d’acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o interessenza;
e) lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli impianti; è consentita la trasformazione del sistema irriguo da scorrimento a pioggia.
2. Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, l’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l’avvenuto riconoscimento dell’utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.
3. La quantità d’acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.
4. L’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.
ARTICOLO 6
Divieto di utilizzo
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10 e dall’articolo 23-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.
2. Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia dispone l’immediata interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste.
ARTICOLO 7
Cauzione
1. A garanzia dell’osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia può subordinare il rilascio della concessione o dell’autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato in base alle dimensioni delle opere.
2. Il direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia provvede allo svincolo della cauzione, previo accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.
ARTICOLO 8
Varianti
1. L’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.
2. Si considerano varianti quelle che riguardano l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo, il cambiamento d’uso o l’aumento della potenza nominale. Alle varianti si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.
3. Ogni variante apportata al macchinario destinato alla produzione dell’energia elettrica deve essere previamente comunicata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.
4. La richiesta di variante relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.
5. Tutte le varianti riguardanti la ricostruzione o le migliorie alle opere di raccolta, presa, adduzione e restituzione nonché l’estensione del comprensorio irriguo e potabile sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.
ARTICOLO 9
Licenza di attingimento
1. La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa del rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi.
2. Il canone dovuto a norma di legge deve essere pagato anticipatamente e senza obbligo di cauzione.
3. I prelievi di acqua fino a litri 5.000 al giorno per trivellazioni presso cantieri di pubblico interesse sono esenti dal canone e possono essere esercitati liberamente previa comunicazione all’ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia. Può essere derivata una quantità di acqua solo fino al 10 per cento della portata di acqua disponibile nel corso di acqua e per una durata massima fino a 30 giorni consecutivi. Devono essere rispettati i diritti esistenti.
ARTICOLO 10
Sorgenti
1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata ed utilizzata liberamente per uso potabile e domestico una quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litro secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti.
2. Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell’acqua potabile devono essere autorizzati dal competente ufficio della Ripartizione Acque pubbliche ed energia.
ARTICOLO 11
Proroga dei termini
1. Il direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia proroga i termini per i lavori di costruzione e per l’attuazione delle derivazioni d’acqua.
2. L’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede in ordine alla dichiarazione di decadenza delle concessioni o dei riconoscimenti e alle rispettive contestazioni e diffide.
ARTICOLO 12
Emergenza d’acqua
1. Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia una commissione composta da:
a) il direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia quale presidente;
b) il direttore dell’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;
c) un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;
d) un direttore d’ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;
e) un direttore d’ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;
f) un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d’emergenza idrica.
2. In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d’emergenza.
3. Durante lo stato d’emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell’ordine, l’approvvigionamento potabile pubblico, l’uso potabile privato e l’uso irriguo:
a) riduzione delle portate residue;
b) riduzione o sospensione di derivazioni d’acqua;
c) prescrizione di turni di utilizzo;
d) trasferimento di portate d’acqua e utilizzo di acqua accumulata anche per altri scopi, anche da bacini di raccolta fuori dal bacino imbrifero interessato;
e) utilizzo di nuove fonti idriche.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d’emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell’interessato.
5. Al termine dello stato d’emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d’emergenza.
ARTICOLO 13
Acque minerali
1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.
2. La concessione delle acque minerali, da derivarsi esclusivamente da corpi idrici sotterranei e superficiali per i quali sono realizzate aree di tutela, è rilasciata secondo le modalità previste dalla disciplina concernente le acque pubbliche, previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione nell’apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l’amministrazione provinciale.
3. Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali il riconoscimento del carattere minerale delle acque è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda sanitaria di Bolzano.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle acque impiegate per trattamenti idrici non terapeutici nelle strutture alberghiere e affini, tipiche della tradizione locale.
5. Il decreto di concessione specifica la quantità d’acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse. L’importo del canone annuo è così fissato:
a) per le acque destinate all’imbottigliamento euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 5.940,00;
b) per le acque destinate all’uso termale o altro uso terapeutico euro 297,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 2.970,00;
c) per le acque destinate ad altro uso euro 178,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 178,00.
6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro.
7. Il canone per le concessioni già rilasciate è adeguato alle disposizioni della presente legge, tenendo conto delle portate medie utilizzate negli ultimi tre anni.
8. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano per le acque minerali di cui al presente articolo.
9. Le aree di tutela necessarie per le sorgenti di acqua minerale non concesse vengono istituite dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia e gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste.
ARTICOLO 14
Esoneri dal pagamento
1. Coloro che richiedono la concessione di derivazione d’acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il subingresso nella stessa, sono esonerati dal pagamento delle spese d’istruttoria e di collaudo.
ARTICOLO 15
Linee elettriche
1. Non sono soggette ad autorizzazione da parte della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, fermi restando gli eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1.000 Volt e quelle per impianti di illuminazione pubblica, né le relative opere accessorie.
2. I titolari di domande di autorizzazione all’impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.
3. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia pubblica le domande di autorizzazione per la costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni all’albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al medesimo ufficio.
4. Non si provvede alla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all’art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
ARTICOLO 16
Rinnovo delle concessioni
1. Le concessioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle concessioni per la produzione di energia elettrica, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.
2. In mancanza dei presupposti di cui al comma 1 a seguito dell’intimazione del competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, la concessione è decaduta e il concessionario è tenuto alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato originario. In caso di acquedotti potabili si applica l’articolo 13, comma 1, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e la medesima concessione è rilasciata al comune su sua richiesta.
3. Al termine della concessione il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia può stabilire prescrizioni riguardanti la tutela dell’ambiente, l’attrezzatura tecnica e l’esercizio degli impianti.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli antichi diritti di derivazione d’acqua riconosciuti.
ARTICOLO 17
Norma transitoria riguardante pozzi
1. Le autorizzazioni alla costruzione ed all’utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999, nonché le denunce di pozzi presentate prima del 5 dicembre 1978 sono convertite in concessioni.
2. La durata è stabilita in 30 anni dalla data del decreto di autorizzazione o dalla data della denuncia. Il rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.
ARTICOLO 18
Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio
1. Le denunce delle derivazioni d’acqua per l’alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 dicembre 2000 sono convertite in concessioni con la durata fino al 31 dicembre 2029. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di gestione delle risorse idriche.
ARTICOLO 19
Modifica della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, recante “Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: “Le medesime procedure sono seguite per la valutazione dei programmi presentati ai sensi del comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e dei programmi presentati ai fini del rinnovo delle concessioni.”
ARTICOLO 20
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, ad eccezione dell’articolo 16-bis;
b) la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche.
ARTICOLO 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 30 settembre
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER