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NORMATIVA
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Legge 9 dicembre 2009, n. 183
Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate su Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Capo I
Disposizioni generali


Art. 1.
Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza


1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.


Art. 2
Adempimenti amministrativi


1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il
commissario nominato ai sensi del comma 2.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari
all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario é nominato d'intesa
con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma
1 del presente articolo.
4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli
adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu' tra tali
adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il
commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine;
agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di
tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio
atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari
siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei
collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della
Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e
successive modificazioni.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e
uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e
relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui
all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi
e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.
7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli
stabiliti dal patto di stabilità interno.


Art. 3
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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