La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art. 3.
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art. 4.
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Il Comma 2 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Art. 5.
Crediti di imposta.
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.
L' Articolo 5 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Art. 6.
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.
L' Articolo 6 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314. La Corte costituzionale, con sentenza 24-26 marzo 1993, n. 109 (Gazz. Uff. 31 marzo 1993, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome.
Art. 7.
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle
agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni
possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente
legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo
dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.
L' Articolo 7 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Art. 8.
Finanziamenti agevolati.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10
per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
L' Articolo 8 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Art. 9.
Garanzia integrativa.
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
L' Articolo 9 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Art. 10.
Comitato per l'imprenditoria femminile.
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 11.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art. 12.
Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.
Il Comma 3 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
Art. 13.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.