Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del Reg. CE n.479/2008 e del Reg. CE n. 555/2008, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
1. L’articolo 1 della Legge Regionale n. 19 del 12 novembre 2004, come modificato dall’articolo 1 della Legge regionale n. 32 del 7 dicembre 2005, è sostituito dal seguente:
“Articolo 11. Ai sensi dell’art. 86 del Reg. CE n. 479/08 del Consiglio i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto, mediante versamento di una somma di € 6.000,00 per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del Reg. CE n.
1493/99 del Consiglio.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di € 12.000,00 per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione di cui al comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi,
secondo le modalità previste dall’articolo 55 del Reg. CE n. 555/08 della Commissione.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi
dell’articolo 57 del reg. CE n. 555/08, alla Regione l’intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.
7. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall’articolo 56, paragrafo 2, del reg. CE n. 555/08 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
8. La sanzione di cui al comma 7 si applica a decorrere dai seguenti
termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un
mese dopo la data di cui al comma 6;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di
vendemmia verde, il 1° settembre dell’anno civile considerato.
9. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 7, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.”
2. All’articolo 4 della Legge Regionale n. 19 del 12 novembre 2004 è
aggiunto il seguente comma:
“2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Legge Regionale si applicano le norme comunitarie vigenti in materia e direttamente applicabili.”
ARTICOLO 2
Abrogazioni
1. L’articolo 2 della Legge regionale n. 19 del 12 novembre 2004 è
abrogato.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 30 ottobre 2009
DE FILIPPO