La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 é sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con (( tutte le )) altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;
b) l'articolo 53 é così modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) é aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, (( sono inseriti i seguenti )):
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, (( anche di competenza tecnica e di indipendenza, )) che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;
(( 2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. ))
3) al comma 3, la lettera d) é sostituita dalla seguente:
«d) adottare per (( tutte )) le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, (( anche di natura societaria, )) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
c) l'articolo 59 é così modificato:
1) la lettera b) del comma 1 é sostituita dalla seguente:
«b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 é sostituita dalla seguente:
«c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
3) dopo il comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
«b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;
e) l'articolo 61 é così modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;
2) il comma 2 é abrogato;
f) l'articolo 65 é così modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;
g) l'articolo 66 é così modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Al fine di (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
2) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;
h) l'articolo 67 é così modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Al fine di (( esercitare )) la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
3) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;
4) dopo il comma 3, é aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti (( di uno solo o di alcuni )) dei componenti il gruppo bancario.»;
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, é aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;
l) l'articolo 69 é così modificato:
1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorità e obblighi informativi»;
2) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.»;
m) l'articolo 107 é così modificato:
1) il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia (( adotta, )) ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;
2) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis é sostituito dal seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
n) dopo l'articolo 116, é inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. (( L'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.)) ».
Riferimenti normativi:
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni .
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.».
- Il testo vigente dell'art. 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare).
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2.-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini del comma 1, lettera a), conservano per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.
4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entità del patrimonio della banca;
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.».
- Il testo vigente dell'art. 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 59 (Definizioni).
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.».
- Il testo vigente dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 60 (Composizione).
1. Il gruppo bancario é composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.».
- Il testo vigente dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 61 (Capogruppo).
1. Capogruppo é la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.».
- Il testo vigente dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal presente decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 267, così recita:
«Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) (soppressa);
e) (soppressa);
f) (soppressa);
g) (soppressa);
h) società che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.».
- Il testo vigente dell'art. 66, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 66 (Vigilanza informativa).
1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.».
- Il testo vigente dell'art. 67, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare).
1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.».
- Il testo vigente dell'art. 68, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 68 (Vigilanza ispettiva).
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.
L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'art. 61 qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.».
- Il testo vigente dell'art. 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi).
1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.».
- Il testo vigente dell'art. 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 107 (Elenco speciale).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».
Art. 2.
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 é così modificato:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;
2) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.»;
b) l'articolo 7 é così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;
c) l'articolo 11 é così modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.»;
2) dopo il comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), é iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica (( tempestivamente )) alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione é trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;
d) l'articolo 12 é così modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;
2) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle (( singole )) componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;
4) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;
5) dopo il comma 3, é inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
6) il comma 5 é sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
7) dopo il comma 5, é aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».
Riferimenti normativi
.- Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario, così come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare).
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui é investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte.
2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.».
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati).
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.».
- Il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 11 (Composizione del gruppo).
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del testo unico bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), é iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata.
Copia della predetta comunicazione é trasmessa dalla Banca d'Italia alla CONSOB.».
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 12 (Vigilanza sul gruppo).
1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'art. 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b).
4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b).
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).».
Art. 3.
(Soppresso)
Art. 4.
Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee
1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, é sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
Riferimenti normativi.
- La legge regionale della Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, reca: «Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici».
Art. 5.
Agenzia nazionale per i giovani
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, é costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.
Riferimenti normativi:
- La decisione n. 1719/2006/CE é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 24 novembre 2006, n. L 327.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 8 (L'ordinamento).
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del Dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
e) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.».
Art. 6.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 é autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante (( corrispondente )) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante (( corrispondente )) riduzione del-l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della (( legge 27 dicembre 2006, n. 296. )) Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita).
1. (Omissis).
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale é assegnata la somma di tre milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).
1.-7. (Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali é determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.».
- La tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:
«Art. 11 (Legge finanziaria).
1.-2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria.».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.