NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge 22 aprile 2005, n. 4.
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Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie.
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L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
Art. 1. Esclusione del computo di maggiori spessori e altezze nelle costruzioni
1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, di promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale nonché di favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, nel territorio della Regione non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva: a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 30 centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50 centimetri nel caso di recupero di edifici esistenti, fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri; b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri; c) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri.
Art. 2. Applicazione e deroghe
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, compatibilmente al rispetto delle norme di tutela architettonica e ambientale vigenti, anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché ai fini del calcolo della superficie a parcheggio ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989, n. 122. Si applicano, inoltre, in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee negli strumenti urbanistici adottati o in vigore. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non costituiscono deroga alle norme sulle distanze minime, sia in rapporto al confine che agli altri edifici, nonché alle disposizioni previste per le zone sismiche, sia in riferimento all'altezza massima che in rapporto alla larghezza stradale.
Art. 3. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso
1. Al fine di prevenire e ridurre il fenomeno dell'inquinamento luminoso il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) all'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; b) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici ed all'individuazione delle relative zone di particolare protezione; c) alla divulgazione di informazioni utili relative alla problematica e alla disciplina inerente la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Art. 4. Deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali per una omogenea distribuzione delle farmacie
1. Al fine di assicurare e non alterare una omogenea distribuzione delle farmacie nei centri urbani per i locali già adibiti a farmacie è consentito derogare alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali in materia di altezza, previa adozione di adeguati sistemi di ventilazione dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) per la superficie dei locali riservata al pubblico altezza minima non inferiore a metri 2,40; b) per i soppalchi non riservati al pubblico altezza non inferiore a metri 2,10. 2. I titolari di farmacie che intendano usufruire delle norme di cui al comma 1 devono presentare al comune nel quale ha sede la farmacia apposita istanza entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'istanza è corredata di: a) perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che asseveri la sussistenza dei requisiti minimi di cui al comma 1, l'adozione di adeguati sistemi di ventilazione dell'ambiente nonché la superficie oggetto della deroga; b) ricevuta di pagamento al comune dell'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie oggetto della deroga.
Art. 5.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 22 aprile 2005. CUFFARO Assessore regionale per il territorio CASCIO e l'ambiente
NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Note all'art. 2, comma 1: - La legge 28 gennaio 1977, n. 10 reca "Norme per l'edificabilità dei suoli." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 1977, n. 27. - La legge 6 agosto 1967, n. 765 reca "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 agosto 1967, n. 218. - La legge 24 marzo 1989, n. 122 reca "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 aprile 1989, n. 80.
LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 778 "Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento degli standard qualitativi delle abitazioni". Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Confalone, Maurici il 5 febbraio 2004. Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 9 febbraio 2004. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 153 del 28 aprile, n. 164 del 7 luglio, n. 175 del 29 settembre, n. 178 del 6 ottobre e n. 179 del 12 ottobre 2004. Esitato per l'Aula nella seduta n. 179 del 12 ottobre 2004. Relatore: Beninati. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 284 del 6 aprile e n. 285 del 12 aprile 2005. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 285 del 12 aprile 2005. (2005.16.989)'
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