La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 323 del codice penale)
1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».
Art. 2.
(Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».
2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3».
3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: «nullo», sono inserite le seguenti: «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero».
Art. 3.
(Norma transitoria)
1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.