La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblicaé autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzioneé data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo
stesso.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio
1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo
1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del
territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della
Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.
Art. 4.
Salvaguardia dei beni culturali
1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia
dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo
5 del Protocollo, si applicano:
a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni
culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e del paesaggio;
b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e
regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali che individuano gerarchicamente e
territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni
sono da intendere comprese le attività di salvaguardia dei beni
culturali in caso di conflitto armato;
d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in
materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.
Art. 5.
Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo
1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali
individua i beni, di proprietà pubblica e privata, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10 del Protocollo da inserire nella
lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in
quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtu' della loro massima
importanza per l'umanità, sentito il Ministero della difesa in
ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera c), del
Protocollo.
Art. 6.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a
chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio
dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni
internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano
altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni
internazionali:
a) il fattoé commesso dal cittadino italiano in danno di beni
situati in territorio estero;
b) il fattoé commesso in danno di beni situati in territorio
estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio
dello Stato.
Art. 7.
Attacco e distruzione di beni culturali
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzioneé
punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1é commesso su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la penaé della
reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.
Art. 8.
Utilizzo illecito di un bene culturale protetto
1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione
ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militareé punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1é commesso su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la penaé della
reclusione da due a sette anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.
Art. 9.
Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti
1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni
culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, é punito con
la reclusione da otto a quindici anni.
2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque
saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal
Protocollo.
Art. 10.
Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto
1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale
protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la
disponibilità, se ne appropria,é punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla
Convenzione,é punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena é,
rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a
dieci anni.
Art. 11.
Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni
protetti dalla Convenzione o dal Protocolloé punito con la
reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il
bene culturaleé sottoposto a protezione rafforzata.
2. La pena stabilita dal comma 1é aumentata se al fatto consegue
la distruzione del bene.
Art. 12.
Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera
o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla
Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici,é
punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1é commesso su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la penaé della
reclusione da due a sette anni.
3. La pena stabilita dai commi 1 e 2é aumentata se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.
Art. 13.
Causa di esclusione della punibilità
1. Noné punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.
Art. 14.
Reati militari, giurisdizione e competenza
1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati
militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale
militare di pace.
2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizioneé attribuita all'autorità giudiziaria militare,é competente il tribunale militare di Roma.
3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizioneé attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria,é competente il tribunale di Roma.
Art. 15.
Norma di coordinamento
1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quandoé disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge,é autorizzata la spesa
di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di
euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri, e, a decorrere dall'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanzeé autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita Della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Alfano