Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge riconosce e disciplina l’ordinamento della
professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada allo scopo di promuovere uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio e di fornire informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, s’intende per maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi per professione anche se in modo non esclusivo e continuativo:
a) accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
b) istruisce i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in
genere;
c) traccia i percorsi occupandosi della segnaletica, delle vie e della
loro manutenzione;
d) svolge, affiancando le realtà scolastiche del territorio, attività
promozionale allo sviluppo dello sport ciclistico giovanile;
e) organizza, in collaborazione con la Regione e con la Federazione
Ciclistica Italiana, eventi sportivi sia competitivi, sia promozionali.
ARTICOLO 3
Pratica della mountain bike e gestione dei relativi impianti
1. La percorrenza con mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
2. La gestione di un comprensorio di percorsi di mountain bike può
avvenire a cura degli Enti Locali, o di associazioni, ditte, o persone fisiche.
ARTICOLO 4
Disciplina
1. Con apposita deliberazione la Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi e delle zone in cui è prevista la pratica della mountain bike, in tutte le sue specializzazioni, che è sempre vietata sui terreni in coltura. I percorsi mountain bike già realizzati alla data di approvazione della presente legge, sono comunque autorizzati.
2. L’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di
ciclismo fuoristrada nell’ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale e all’iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica Italiana.
ARTICOLO 5
Scuole di ciclismo fuoristrada e mountain bike
1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina con proprio regolamento il riconoscimento delle scuole di ciclismo escursionistico e mountain bike presenti ed operanti sul territorio e da costituire.
ARTICOLO 6
Corsi di formazione
1. L’abilitazione per l’esercizio della professione di maestro di
mountain bike e di ciclismo fuoristrada si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica. Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, sentito il Collegio regionale dei maestri mountain bike e ciclismo fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana, Settore fuoristrada, e la Scuola nazionale maestri della FCI, approva il piano di formazione e le relative modalità di svolgimento e stabilisce i requisiti per l’ammissione ai corsi di formazione e per il conseguimento della relativa abilitazione.
ARTICOLO 7
Abilitazione speciale per accompagnatore
1. Oltre ai corsi di formazione ed al superamento degli esami per
l’iscrizione all’elenco professionale è prevista una particolare figura di maestro di mountain bike rivolta ad accompagnare e seguire nelle escursioni i soggetti diversamente abili.
2. La preparazione degli istruttori sarà completata da stages in centri medici di riabilitazione e recupero motorio nonché da elementi di psicologia sportiva.
ARTICOLO 8
Elenco professionale
1. L’esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e
mountain bike è subordinata alla iscrizione in apposito elenco professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di mountain bike e ciclismo fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana, Settore fuoristrada e coordinato dal Settore nazionale scuole fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana.
2. Nell’elenco sono annotati i dati anagrafici degli abilitati all’esercizio della professione ed eventuali provvedimenti assunti.
3. Al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport è comunicato, ai fini di pubblicità e statistica, l’elenco regionale dei maestri di ciclismo fuoristrada e mountain bike in attività.
4. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata al Collegio dei maestri, sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre
Regioni o province autonome o in stati membri dell’Unione Europea, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 devono fare richiesta al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport che, sentita la Federazione Ciclistica Italiana, Settore fuoristrada, e il Collegio regionale dei maestri di mountain bike, verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di eventuali misure di compensazione.
6. Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun
iscritto. L’interessato è tenuto a comunicare con tempestività ogni
intervenuta variazione dei dati contenuti nell’elenco.
7. La struttura regionale competente cura la pubblicazione annuale degli elenchi degli iscritti sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 9
Corsi di aggiornamento
1. Per l’esercizio delle professioni regolate dalla presente legge è
obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali.
2. Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, su richiesta del Collegio regionale dei maestri, autorizza lo svolgimento dell’attività di aggiornamento attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate.
3. L’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del Collegio regionale dei maestri.
ARTICOLO 10
Cancellazione degli elenchi professionali
1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui al comma 1
dell’articolo 8 è disposta dal collegio regionale dei maestri nei seguenti casi:
a) aver perso uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco;
b) aver cessato l’attività, previa comunicazione da parte dell’interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l’interdizione dalla professione.
ARTICOLO 11
Tesserino di riconoscimento
1. All’atto dell’iscrizione degli elenchi professionali di cui al comma 1
dell’articolo 8, il Collegio regionale dei maestri rilascia all’interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell’elenco nonché le eventuali altre specializzazioni tecniche e linguistiche.
2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l’iscrizione nell’elenco professionale regionale, è presentata al Collegio regionale dei maestri, a cura dell’interessato, prima della scadenza.
3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito al Collegio dei maestri all’atto della cancellazione dall’elenco professionale.
4. E’ previsto, ai fini del riconoscimento della professione di mountain bike, un distintivo di maestro regionale.
ARTICOLO 12
Tariffe
1. Le tariffe per le prestazioni per le professioni turistiche
disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, con minimi e massimi, stabiliti dal Collegio regionale dei maestri e comunicati, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione.
2. Le tariffe minime e massime entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma precedente del presente articolo, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l’anno successivo.
4. I maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, regolarmente
iscritti negli elenchi professionali di cui all’articolo 8, durante
l’esercizio della propria attività professionale sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà della Regione.
ARTICOLO 13
Vigilanza e sanzioni
1. I Comuni provvedono alla vigilanza e al controllo sull’applicazione
delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionale
definite ai sensi dell’articolo 2 della presente legge senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600.
3. Chiunque, nell’esercizio delle attività professionali disciplinate
dalla presente legge, non indossi la divisa da Maestro di mountain bike o sia sprovvisto del tesserino di riconoscimento di cui alla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50 e euro 150.
4. L’applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle
minime e massime comunicate ai sensi della presente legge, comporta la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300.
5. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raddoppiati.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci dei Comuni competenti per territorio, ed introitate dal Comune ove è stata accertata la violazione, dandone comunicazione al Collegio regionale dei maestri ed al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.
7. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni di
cui ai commi 2, 3, 4, 5 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.
8. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di versamento delle sanzioni irrogate.
ARTICOLO 14
Disposizioni finali
1. In attesa della costituzione del Collegio regionale dei maestri di
mountain bike e di ciclismo fuoristrada, si fa riferimento alla Federazione Ciclistica Italiana e al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell’Elenco speciale della Regione Basilicata.
ARTICOLO 15
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 13 novembre 2009
DE FILIPPO