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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

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Legge 11 novembre 2005, n. 231
"Conversione in legge del Decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»".
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola


(( 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi
dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonchè ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o
pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o
pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o
pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata
ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter,
del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2005, n. 71.
6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede
all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5. ))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti nel settore agroalimentare»:
«1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratoridipendenti dovuti per l'anno 2005.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'art.
5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi
dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a
valere sulle medesime disponibilità di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola.».- Il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione,
del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, è pubblicato nella GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004.
- Si trascrive il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea:«Art. 87 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la
Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta,
la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».
- Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.2529/2001, è pubblicato nella GUCE serie L 270 del 21 ottobre 2003.
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, come modificato dalla
presente legge:
«3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da
calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'art. 1,
comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro.».



Art. 1-bis.
Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi


(( 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge
27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;
&id;b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro. ))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante
«Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e
forestale»:
«7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le
aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato
con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»:
«4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie:
incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse
attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnica e della commercializzazione
dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.».


Art. 1-ter.
Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud


(( 1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche
convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane. ))


Art. 1-quater.
Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta


(( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni
del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali
condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonchè specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della
materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita
al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del
prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di
origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.
6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato nella GUCE serie L 208 del 24 luglio 1992.
- Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997):
«15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli
interessi relativi
alle denominazioni.
Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del
citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le
funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi
delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi
relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento
tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchè rispondano ai requisiti di cui al
comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso
improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai
consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa,
salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la
relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento delMinistro delle politiche agricole e forestali.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»:
«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di
controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2001)»:
«3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni
anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.».


Art. 1-quinquies.
Garanzie creditizie in agricoltura


(( 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad
utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è
autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»:
«4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al
comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonchè da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonchè di quelle previste in attuazione dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla
garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione
dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata.
Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto
ministeriale 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.».
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57»:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052
miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n.
388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti
dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico.».


Art. 1-sexies.
Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue


(( 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioniinteressate secondo la tabella A allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini
(blue tongue) nonchè alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di
allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte
alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle
autorità sanitarie.))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è ripartita tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per 'anno 2004.».


Art. 2.
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari


(( 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra
gli operatori e della difesa del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le
seguenti parole:
«, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».
2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma
4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali:
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio.
La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante
preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, aisensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», come modificato dalla presente legge:
«7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia
di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.»:
«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle
dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico
proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.».
- Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalla disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad
assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero
e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a
ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».


Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari


(( 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del
citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla
regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo degli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula
dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle
esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti
organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonchè quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa
comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.»
«Art. 14 (Incentivi). - 1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole,agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscrittitra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'art. 10.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'art. 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono attribuire priorità
nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.
5. Il valore preminente previsto dall'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
«Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al
dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un eserciziocommerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di
vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui
al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci
di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole,
negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della
legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente
prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonchè degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento
approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonchè ai cacciatori, singoli o associati,
che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle
manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4
novembre 1965, e successive modificazioni, nonchè dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla presente legge:
«15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza
complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.».


Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale
titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
(( 5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonchè agli altri organismi
pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o
postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis,
che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonchè i bonifici domiciliari effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio
dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza
modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al
Registro nazionale titoli, nonchè alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è
abrogato.
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti
indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato pertributi.
5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, è aggiunto il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche
quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi
equiparate l'Agenzia deldemanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.».
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Conimissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze
di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari. ))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»:
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui
all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna
azienda, delle informazioni di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermame l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonchè dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'art. 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini
dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le
informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.».
- Il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, è pubblicato nella GUCE
serie L 141 del 30 aprile 2004.
- Il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce
modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia», è pubblicato nella GUCE serie L 158 dell'8 luglio 1995.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, reca: «Attuazione della
decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi
finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento)».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, recante «Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricole comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, (Quinto provvedimento)», come modificato dalla presente legge:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 13 (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1. Il fascicolo
aziendale elettronico di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre l999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera c), e all'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre
2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonchè dai soggetti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico,finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonchè secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'art.
18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del titolo II, capitolo 4, regolamento (CE)
n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle
aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonchè
di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le
condizioni previste dall'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta ell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2752 del codice civile:
«Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per
tributi degli enti locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo
comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e affissioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato», come modificato dalla presente legge:
«Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già
emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli
assegni di cui all'art. 54, lettera a).Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e
nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito
verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche
quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi
equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Ordinamento contabile). - 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del Governo.».


Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale


1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società
a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite
massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla
quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene
mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. Per i pagamenti diretti si
applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del
predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il
SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun
soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle
informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso
la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonchè dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel SIAN
confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione
comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonchè gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente.
Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonchè quanto
disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre
2002.
7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di
aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale
non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività
agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.
La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese
agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in
tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società
a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite
massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui
all'art. 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività
agromeccanica, di cui all'art. 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorchè attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non
superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 26 aprile 1985, e al decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato art. 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati
colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui
al precedente art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.».


Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del
Corpo forestale dello Stato


1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/1992 della
Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare,
nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.
(( 2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale.».
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonchè le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo
stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando
carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.
(( 4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controffi nei settori agroalimentare e forestale,». Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le fmalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.». ))


Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante
modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, è pubblicato nella GUCE serie L 313 del 30 ottobre 1992.
- Si riporta il comma 7-bis dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e
forestale», come modificato dalla presente legge:
«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purchè classificate come svantaggiate, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000)», come modificato dalla presente legge:
«4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di quelli a
denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni
dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonchè le organizzazioni senza fini di lucro
aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione.
L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 e del comma 7-bis dell'art. 32 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, come modificato dalla presente legge:
«4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,
i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1
e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
«7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riprtate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni
urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come modificato dalla presente legge:
«2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualfica di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.».


Art. 5-bis.
Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare


(( 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,
fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31
dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno
2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai flni del bilancio triennale 2005- 2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, recante «Adesione
della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione»:
«Art. 3. - 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è
incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana,
secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».


Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano


1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole:
«è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno
2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:


- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di cinque anni.».


Art. 7.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura


1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le
attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A
tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca «Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».
- Si trascrive il testo del comma 27 e del comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito
presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31
dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto
ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
"57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli
enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nell'art. 3, commi 1 e 2,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.".


Art. 8.
Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche


1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte
ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione
vigente alle predette amministrazioni.


Art. 9.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
"Tabella A
(articolo 1-sexies)
omissis



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