Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, al fine di promuovere e qualificare lo sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, istituisce la formula dell'albergo diffuso, con l'obiettivo di:
a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;
b) recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi, nonché ridurre il consumo del territorio;
c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi;
d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze;
e) evitare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali, nonché offrire nuove opportunità occupazionali.
Art. 2
(Definizione e caratteristiche)
1. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva aperta al pubblico, diretta a fornire alloggio, somministrazione di cibi e bevande e servizi di tipo alberghiero, composta da almeno sette unità abitative.
2. Possono assumere la definizione di "albergo diffuso" le strutture ricettive caratterizzate dal fornire alloggi in stabili separati collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, ambienti comuni ed altri eventuali servizi accessori.
Art. 3
(Localizzazione dell'albergo diffuso)
1. L'albergo diffuso è localizzato:
a) nel centro storico e nelle zone di particolare pregio storico-culturale;
b) in contesti rurali, fuori del perimetro urbano come evidenziato negli strumenti di pianificazione territoriale, caratterizzati da un agglomerato o raggruppamento di edifici con caratteristiche proprie dell'edilizia e dell'architettura del territorio. In questa fattispecie si è in presenza di un albergo diffuso di campagna.
Art. 4
(Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative)
1. Ai fini della presente legge, le unità abitative possono essere costituite da:
a) "camere", composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo;
b) "alloggi", composti da uno o più locali, arredati e dotati di locale bagno autonomo e spazio ad uso cucina.
Art.5
(Gestione dell'albergo diffuso)
1. L'esercizio di albergo diffuso si svolge in forma esclusivamente imprenditoriale.
2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico, che ne è responsabile.
3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può essere affidata ad altri soggetti, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'albergo diffuso e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi oggetto di convenzione. Resta, comunque, in capo al gestore dell'albergo diffuso la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso.
Art. 6
(Esercizio dell'attività)
1. Coloro i quali intendano esercitare l'attività ricettiva di albergo diffuso sono tenuti a presentare al Comune dove ha sede la struttura stessa una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La segnalazione è corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della segnalazione deve essere disposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla Provincia competente per territorio.
Art. 7
(Prescrizioni)
1. Un albergo diffuso può essere realizzato a condizione che:
a) gli interventi edilizi non comportino un cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici degli immobili interessati;
b) siano rispettate le norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonchè quelle relative ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Art. 8
(Requisiti e servizi minimi)
1. L'albergo diffuso offre i servizi minimi ed è in possesso di dotazioni, impianti e attrezzature alla cui individuazione si provvede con il regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 9
(Rinvio a norme di settore)
1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulle strutture ricettive concernenti:
a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza;
c) la sospensione e la revoca dell'esercizio dell'attività;
d) le comunicazioni dei dati relativi alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei flussi turistici.
Art. 10
(Elenco degli alberghi diffusi)
1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco regionale degli alberghi diffusi, di seguito denominato "elenco".
2. All'elenco possono essere iscritti i gestori delle strutture aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.
3. Almeno ogni due anni, la Regione effettua verifiche sul mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti per l'iscrizione.
4. L'accertata perdita delle caratteristiche e dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.
Art. 11
(Simbolo identificativo dell'attività di albergo diffuso)
1. La Giunta regionale individua un simbolo identificativo dell'albergo diffuso in Molise, da affiggere all'esterno delle sedi dove si esercita l'attività.
Art. 12
(Interventi a sostegno dell'albergo diffuso)
1. La Regione può prevedere sostegno allo sviluppo dell'albergo diffuso con fondi nazionali e comunitari.
Art. 13
(Regolamento di attuazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il relativo regolamento di attuazione.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.