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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 16 maggio 2014, n. 9
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona
 
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

Art. 2
(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.
3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.
Art. 4
(Elezione, durata in carica, revoca)
1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.
4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente o di uno dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del collegio.

Art. 5
(Incompatibilità)

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Art. 6
(Trattamento economico)

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dalle sedi della struttura organizzativa di cui all'articolo 11, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 7
(Funzioni comuni)

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:
a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
g) svolge attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione.
2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Art. 8
(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 , della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 , dell' articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:
a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;
l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Art. 9
(Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , e in particolare:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;
b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;
c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;
d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;
f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;
g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o recluse in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;
h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell' articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975 ;
i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

Art. 10
(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:
a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;
d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.
3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:
a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;
b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;
c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;
d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998 .
4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ).
5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 .

CAPO III
ORGANIZZAZIONE

Art. 11
(Struttura organizzativa)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Art. 12
(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

Art. 13
(Relazione)

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.
3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010 );
c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell' articolo 49 della legge regionale 7/2010 ).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.


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