NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.
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D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 104 (G.U. 24.07.2007, n. 170)
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Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o da regolamento; Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 5 settembre 2003, n. 282, recante regolamento per il funzionamento della Commissione istituita per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del citato decreto-legge n. 181 del 2006, con il quale sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale, attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive é stato delegato ad esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport e, in particolare, l'articolo 4, lettera a), relativo alla delega a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; Vista la circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, recante linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 febbraio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. é confermato il seguente organismo, operante alla data del 4 luglio 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive denominato: "Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti", istituita dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario del 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro stesso. 4. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 5. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della stessa e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga dell'organismo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007, Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 123 Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186 S.O.: "Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, é ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo é da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso; 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O.: "2. Per l'amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituto autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". - La legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico) é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2003, n. 94. - Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 5 settembre 2003, n. 282 (Regolamento per il funzionamento della Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'art. 2 comma 3 della legge 15 aprile 2003, n. 86) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2003, n. 245. - Si riporta il testo del comma 19, lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni ed organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, 164: "19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli art. 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo Statuto dell'Istituto per il credito sportivo é modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 52 ed il testo dell'art. 53 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, del S.O.: "Art. 52. - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.". "Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'istituto del credito sportivo.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili ed attività sportive, al Ministro senza portafoglio on.le dott.ssa Giovanna Meandri) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2006, n. 149. Note all'art. 1: - Per i riferimenti della legge n. 86 del 2003 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005 n. 302 S.O.: "58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.". - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazione, della legge n. 248 del 2006 si vedano le note alle premesse.
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