Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2014, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
a) per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione dello 0,40 per cento;
c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione dello 0,45 per cento;
d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,50 per cento;
e) per i redditi oltre 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 16 dicembre 2013
Marini