Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell' articolo 14 dello Statuto regionale e nel rispetto degli articoli 3 , 33 e 34 della Costituzione , pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli culturali e lo sviluppo di capacità e competenze individuali coerenti con le attitudini personali.
2. La Regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all' articolo 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea ed in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 ).
Art. 2
(Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, componente essenziale del sistema formativo di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale).
2. Il sistema regionale opera al fine di:
a) garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
b) garantire il successo scolastico e formativo;
c) contrastare la dispersione scolastica;
d) facilitare le scelte consapevoli ed orientate dei giovani;
e) sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta educativa e scolastica.
Art. 3
(Soggetti del sistema regionale)
1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell' articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ) e gli istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.
2. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui al comma 1 , ferma la loro autonomia, operano in modo integrato e complementare tra loro al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fin dal primo anno dei percorsi formativi.
3. I titoli di qualifica e di diploma professionale del sistema regionale sono rilasciati dai soggetti di cui al comma 1 .
Art. 4
(Funzioni e compiti)
1. La Regione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle politiche di intervento del sistema regionale e dell'offerta formativa assicurando l'unitarietà del sistema su base regionale;
b) adozione di un sistema di valutazione e controllo al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema regionale, nel rispetto delle linee guida statali in materia;
c) monitoraggio del sistema regionale.
2. Le province partecipano alla programmazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, lettera a) e ne definiscono la programmazione territoriale tramite l'emanazione di avvisi pubblici.
Art. 5
(Articolazione dei percorsi del sistema regionale)
1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di Conferenza unificata, prevede:
a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, titolo per l'accesso al quarto anno del sistema, così articolati:
1) primo anno di frequenza presso un istituto professionale statale, anche con integrazione oraria con gli organismi di formazione professionale di cui all' articolo 3 in attuazione delle linee guida nazionali per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottate in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 e sulla base degli accordi territoriali dalle stesse previsti tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale;
2) secondo e terzo anno di frequenza presso un istituto professionale statale ovvero presso un organismo di formazione professionale di cui all' articolo 3 per il conseguimento della qualifica professionale al termine del terzo anno. Tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del percorso di cui alla lettera b) , previa valutazione, da parte degli istituti professionali di Stato in cui si intende conseguire un diploma professionale, dell'adeguatezza e completezza del corso degli studi compiuti presso gli organismi regionali di formazione professionale, anche attraverso prove di idoneità;
b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).
3. La Regione, in applicazione delle linee guida nazionali di cui al comma 1, lettera a) , al fine di consentire il completamento della formazione intrapresa, favorisce il passaggio tra sistemi formativi nonché la permeabilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità attuative dei percorsi di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla certificazione delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui agli articoli 17 e 20 del d.lgs. 226/2005 .
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati, con riferimento alle finalità di cui all' articolo 2, comma 2 .
2. A tale fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale contenente dati e informazioni riguardanti:
a) i soggetti del sistema regionale di cui all' articolo 3, comma 1 ;
b) l'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale;
c) le azioni di orientamento messe in atto in favore dei giovani;
d) i dati statistici sulle iscrizioni ai vari percorsi formativi, gli abbandoni, le qualifiche ed i diplomi professionali conseguiti;
e) l'ammontare delle risorse finanziare ed il loro utilizzo;
f) i risultati ottenuti in termini di contenimento della dispersione formativa e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale si raccordano nel predisporre il sistema di valutazione di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) , volto anche alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. AI finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione - Azione 1.1 - e del Fondo Sociale Europeo nei limiti degli importi assegnati per tali finalità.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 dicembre 2013
Marini