IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando
quanto segue:
(1) GU C 44 del 16.2.2008, pag. 27.
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2008.
(1) Dall’adozione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (3), il settore
della multiproprietà si è sviluppato e nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo hanno fatto la loro comparsa sul mercato.
(3) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
Questi nuovi prodotti per le vacanze e alcune transazioni commerciali connesse con la
multiproprietà, come i contratti di rivendita e i contratti di scambio, non rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 94/47/CE. Inoltre, l’esperienza acquisita con
l’applicazione della direttiva 94/47/CE ha dimostrato che alcuni aspetti già disciplinati
dalla direttiva hanno bisogno di essere aggiornati o chiariti, al fine di prevenire lo
sviluppo di prodotti volti ad eludere la presente direttiva.
(2) Le lacune normative esistenti creano rilevanti distorsioni della concorrenza e causano gravi problemi per i consumatori, ostacolando il normale funzionamento del mercato interno.
La direttiva 94/47/CE dovrebbe essere pertanto sostituita da una nuova direttiva aggiornata.
Poiché il turismo svolge un ruolo sempre più importante nelle economie degli Stati membri, è opportuno incoraggiare la crescita e la produttività delle industrie della multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine mediante l’adozione di talune norme comuni.
(3) Per rafforzare la certezza del diritto e consentire ai consumatori e alle imprese di
godere pienamente dei vantaggi del mercato interno, è necessario che le leggi degli Stati
membri in questo settore siano ulteriormente ravvicinate.
Dovrebbero pertanto essere pienamente armonizzati taluni aspetti relativi alla
commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di
lungo termine nonché dello scambio dei diritti derivanti dai contratti di multiproprietà.
Agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre nelle normative nazionali disposizioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Laddove tali
disposizioni armonizzate non esistono, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di
mantenere o introdurre normative nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri, per esempio, dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni relative agli effetti dell’esercizio del diritto di recesso in rapporti giuridici che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva o disposizioni in virtù delle quali tra un consumatore e un operatore che fornisce una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non possono aver luogo né accordi né pagamenti fintantoché il consumatore non abbia firmato un contratto di credito per finanziare l’acquisto di tali servizi.
(4) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione da parte degli
Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente
direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero mantenere o introdurre una normativa nazionale corrispondente alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di transazioni commerciali che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(5) È opportuno definire chiaramente i diversi contratti disciplinati dalla presente
direttiva in modo tale da impedire l’elusione delle sue disposizioni.
(6) Ai fini della presente direttiva, le prenotazioni multiple di alloggi, incluse le stanze
d’albergo, non dovrebbero essere intese come contratti di multiproprietà, in quanto non implicano altri diritti e obblighi rispetto a quelli risultanti da prenotazioni separate. Né i normali contratti di locazione dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dei
contratti di multiproprietà, giacché si riferiscono a un unico periodo continuativo di
occupazione e non a periodi multipli.
(7) Ai fini della presente direttiva, non dovrebbero essere intesi come contratti relativi a
prodotti per le vacanze di lungo termine i normali sistemi di fidelizzazione che prevedono sconti sui futuri soggiorni negli alberghi di una catena, poiché la partecipazione al sistema non è ottenuta a titolo oneroso o il corrispettivo versato dal consumatore non è principalmente volto ad ottenere sconti o altri benefici su un alloggio.
(8) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso» (1).
(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005,
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (2), proibisce le pratiche commerciali
ingannevoli, aggressive e le altre pratiche sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori. Data la natura dei prodotti e delle pratiche commerciali relative alla
multiproprietà, ai prodotti per le vacanze di lungo termine, alla rivendita e allo scambio, è opportuno adottare disposizioni più dettagliate e specifiche riguardo agli obblighi di
informazione e alle iniziative di vendita. Ai consumatori dovrebbe essere reso chiaro lo
scopo commerciale degli inviti alle iniziative di vendita. È opportuno che le disposizioni
riguardanti le informazioni precontrattuali e il contratto siano chiarite e aggiornate. Per
dare ai consumatori la possibilità di conoscere le informazioni prima della conclusione del contratto, queste dovrebbero essere fornite tramite mezzi che siano loro facilmente
accessibili in quel momento.
(2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(10) I consumatori dovrebbero avere il diritto, che gli operatori non dovrebbero negare, di ricevere le informazioni precontrattuali e il contratto in una lingua di loro scelta e ad
essi nota. Inoltre, per facilitare la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto, si
dovrebbe permettere agli Stati membri di decidere che siano fornite ai consumatori ulteriori versioni linguistiche del contratto.
(11) Al fine di consentire ai consumatori di comprendere appieno i propri diritti e le
proprie obbligazioni in base al contratto, dovrebbe essere concesso loro un termine entro il quale possono recedere dal contratto senza indicarne le ragioni e senza sostenere alcuna spesa. Attualmente, la durata di questo periodo varia da uno Stato membro all’altro e l’esperienza insegna che il periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE non è sufficientemente lungo. Tale periodo dovrebbe pertanto essere esteso al fine di ottenere un livello elevato di tutela dei consumatori e maggiore chiarezza per consumatori e operatori. La lunghezza del periodo, le modalità e gli effetti dell’esercizio del diritto di recesso dovrebbero essere armonizzati.
(12) I consumatori dovrebbero disporre di mezzi di ricorso efficaci nel caso in cui gli
operatori non si conformino alle disposizioni relative alle informazioni precontrattuali o al contratto, in particolare quelle che stabiliscono che il contratto includa tutte le
informazioni necessarie e che il consumatore riceva copia del contratto all’atto della
conclusione.
Oltre ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale, i consumatori dovrebbero
beneficiare di una proroga del periodo di recesso qualora le informazioni non siano state fornite dagli operatori. Il diritto di recesso dovrebbe rimanere azionabile senza alcuna spesa durante tale periodo di proroga, indipendentemente dai servizi di cui i consumatori possano aver beneficiato. La scadenza del periodo di recesso non preclude ai consumatori la possibilità di esperire mezzi di ricorso ai sensi del diritto nazionale per violazione degli obblighi d’informativa.
(13) Al computo dei periodi previsti dalla presente direttiva è opportuno applicare il
regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (3).
(3) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(14) Il divieto di versare acconti agli operatori o a terzi prima dello spirare del termine
per l’esercizio del diritto di recesso dovrebbe essere chiarito, al fine di migliorare la
tutela dei consumatori. Per i contratti di rivendita, il divieto di versare acconti dovrebbe
applicarsi fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente luogo o sia stata
altrimenti posta fine al contratto di rivendita, ma gli Stati membri dovrebbero restare
liberi di regolamentare la possibilità e le modalità dei pagamenti finali agli intermediari
nel caso in cui sia posta fine al contratto di rivendita.
(15) Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, nel prezzo da
pagare nel contesto di scadenze scaglionate di pagamento si potrebbe prendere in
considerazione la possibilità di adeguare dopo il primo anno gli importi successivi, al fine di assicurare che sia mantenuto il valore reale di quei pagamenti rateali, ad esempio per tenere conto dell’inflazione.
(16) In caso di recesso del consumatore da un contratto in cui il prezzo è interamente o
parzialmente coperto da un credito concessogli dall’operatore o da un terzo in base ad un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito dovrebbe essere risolto senza alcuna spesa per il consumatore. Lo stesso dovrebbe valere per i contratti relativi ad altri servizi correlati forniti dall’operatore o da un terzo in base ad un accordo tra tale terzo e l’operatore.
(17) I consumatori non dovrebbero essere privati della tutela garantita dalla presente
direttiva quando la legge applicabile al contratto è la legge di uno Stato membro. La legge applicabile al contratto dovrebbe essere determinata in conformità delle norme comunitarie in materia di diritto internazionale privato, in particolare del regolamento (CE) n. 593/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I) (1). In virtù di tale regolamento può essere applicabile la legge di un paese terzo, in particolare allorché i consumatori vengano avvicinati dagli
operatori mentre sono in vacanza in un paese diverso dal loro paese di residenza. Dal momento che tali prassi commerciali sono correnti nel settore contemplato dalla presente direttiva e che i contratti sono stipulati per importi di rilevante entità, dovrebbe essere prevista una salvaguardia supplementare per assicurare che, in determinate situazioni specifiche, in particolare qualora i giudici di uno Stato membro siano competenti relativamente al contratto, il consumatore non sia privato della tutela garantita dalla presente direttiva.
Questo concetto riflette le particolari esigenze di tutela del consumatore derivanti dalla
complessità, dalla natura a lungo termine e dalla rilevanza finanziaria tipiche dei contratti
rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(1) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(18) La competenza giurisdizionale dei giudici nei procedimenti che vertono su materie
contemplate dalla presente direttiva dovrebbe essere determinata in conformità del
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).
(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(19) Al fine di assicurare la piena efficacia della tutela concessa ai consumatori a norma
della presente direttiva, in particolare per quanto concerne il rispetto da parte degli
operatori degli obblighi di informazione sia in fase precontrattuale che contrattuale, è
necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della presente direttiva.
(20) Occorre garantire che le persone o le organizzazioni che, in base alle normative
nazionali, hanno un interesse legittimo nel settore dispongano dei mezzi giuridici per
avviare procedimenti contro le violazioni della presente direttiva.
(21) È necessario che siano elaborate procedure di ricorso adeguate ed efficaci negli Stati membri per risolvere le controversie fra i consumatori e gli operatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’istituzione di enti pubblici o privati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
(22) Gli Stati membri dovrebbero garantire una reale informazione dei consumatori in merito alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e incoraggiare gli operatori e i responsabili dei codici a fornire ai consumatori informazioni sui propri codici di condotta in tale settore. Al fine di conseguire un elevato livello di tutela dei
consumatori, le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte
nell’elaborazione di codici di condotta.
(23) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti
in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(25) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e
della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente
direttiva e i provvedimenti di recepimento, (3) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
Scopo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti della commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché ai contratti di scambio.
2. La presente direttiva si applica alle transazioni commerciali da operatore a consumatore.Essa lascia impregiudicate le disposizioni nazionali:
a) che prevedono rimedi giuridici generali del diritto dei contratti;
b) relative alla registrazione di beni immobili o mobili e al trasferimento di beni immobili;
c) relative alle condizioni di stabilimento o ai regimi di autorizzazione o alle norme sulla
concessione di autorizzazioni;
ed) relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei
contratti contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo
oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) «contratto di scambio»: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso aun sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
e) «operatore»: una persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisca in
nome o per conto di un operatore;
f) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
g) «contratto accessorio»: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;
h) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) «codice di condotta»: un accordo o un insieme di regole che non è imposto dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d’attività specifici;
j) «responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di
operatori, responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
Articolo 3
Pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che ogni pubblicità specifichi la possibilità di ottenere le
informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e indichi dove ottenerle.
2. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica
chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.
3. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.
4. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
Articolo 4
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui
all’allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato
IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo gratuito dall’operatore su
carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della
Comunità.
Articolo 5
Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di
rivendita e di scambio
1. Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia redatto per iscritto, su carta o altro
supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il
consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di
una lingua ufficiale della Comunità.
Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può chiedere in aggiunta che:
a) in ogni caso il contratto sia fornito al consumatore nella lingua o in una delle lingue di tale Stato membro, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità;
b) nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico,
l’operatore fornisca al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l’immobile, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
Lo Stato membro sul cui territorio l’operatore effettua le sue attività di vendita può
chiedere che, in ogni caso, il contratto sia fornito al consumatore nella sua lingua o in una delle sue lingue, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
2. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.
Tali modifiche sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
Il contratto indica espressamente tali modifiche.
3. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il contratto include:
a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; nonché b) la data e
il luogo di conclusione del contratto.
4. Prima della conclusione del contratto, l’operatore attira esplicitamente l’attenzione del
consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all’articolo 6 e sul divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui
all’articolo 9.
Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore.
Il contratto include un formulario di recesso separato, come riportato nell’allegato V,
inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 6.
5. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.
Articolo 6
Diritto di recesso
1. Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in
caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere,
senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare
vincolante; o b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto
preliminare vincolante, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni di calendario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all’articolo 5, paragrafo 4, non è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario a partire dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
Inoltre gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate ai sensi dell’articolo 15, in
particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l’operatore non abbia
ottemperato agli obblighi di informativa previsti dalla presente direttiva.
4. Se il formulario di recesso separato previsto all’articolo 5, paragrafo 4, è stato
compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario.
Analogamente, se le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario
informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore congiuntamente e
contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al paragrafo 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 2 quali applicabili al contratto di multiproprietà.
Articolo 7
Modalità di esercizio del diritto di recesso
Ove il consumatore intenda esercitare il diritto di recesso, entro la scadenza dello stesso
periodo di recesso notifica all’operatore, su carta o altro supporto durevole, la propria
decisione di recedere.
Il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all’allegato V fornito dall’operatore a norma dell’articolo 5, paragrafo 4. Il termine è rispettato se la comunicazione è inviata prima della scadenza del periodo di recesso.
Articolo 8
Effetti dell’esercizio del diritto di recesso
1. L’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all’obbligo delle
parti di eseguire il contratto.
2. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.
Articolo 9
Acconti
1. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti
per le vacanze di lungo termine e di scambio sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell’articolo 6.
2. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di rivendita sia vietata qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
Articolo 10
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo
termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze scaglionate.
È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento scaglionato.
I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di
pari valore. L’operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni di calendario prima di ciascuna data di esigibilità.
2. A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Tale diritto non incide sul diritto di risolvere il contratto ai sensi della normativa nazionale in vigore.
Articolo 11
Risoluzione dei contratti accessori
1. Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di
recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la
risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto
accessorio.
2. Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), se il
prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore
dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto
di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze i lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.
(1) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.
Articolo 12
Carattere imperativo della direttiva e applicazione in casi internazionali
1. Gli Stati membri garantiscono che, ove la legge applicabile al contratto sia quella di uno Stato membro, i consumatori non possano rinunciare ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva.
2. Ove la legge applicabile sia quella di un paese terzo, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dalla presente direttiva come applicata nello Stato membro del foro se:
— uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio di uno Stato membro; o— nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e il contratto rientra nell’ambito di dette attività.
Articolo 13
Ricorso giudiziario e amministrativo
1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell’interesse dei consumatori, siano previsti mezzi
adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva da parte degli
operatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, hanno facoltà di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli enti amministrativi competenti per l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
a) autorità ed enti pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;
c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo ad agire.
Articolo 14
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare i consumatori delle leggi nazionali di attuazione della presente direttiva e se del caso incoraggiano gli operatori e i responsabili dei codici a informare i consumatori dei propri codici di condotta.
La Commissione incoraggia l’elaborazione a livello comunitario, in particolare da parte di organismi, organizzazioni e associazioni professionali, di codici di condotta volti ad
agevolare l’applicazione della presente direttiva in conformità del diritto comunitario. Essa incoraggia altresì gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori in merito a tali codici eventualmente ricorrendo anche a un contrassegno specifico.
2. Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel quadro della presente direttiva ed esortano, se del caso, gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori dell’esistenza di tali procedure.
Articolo 15
Sanzioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano comminate sanzioni appropriate qualora
l’operatore non rispetti le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente
direttiva.
2. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 23 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 febbraio 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Riesame
Entro il 23 febbraio 2014, la Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce in
merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se necessario, essa avanza nuove proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore.
La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità nazionali di
regolamentazione.
Articolo 18
Abrogazione
La direttiva 94/47/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono
secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo 19
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente A. VONDRA
Allegati
...omissis...