NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.
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Decreto Ministero della Salute 14 marzo 2005
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Norme per l'attuazione della direttiva 2003/13/CE che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
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Il Ministro della salute di concerto con Il Ministro delle attività produttive Vista la direttiva 2003/13/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 28 ottobre 2004; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, é sostituito dal seguente: «2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici, né devono contenere prodotti geneticamente modificati. Nella composizione di tali prodotti é necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati». Art. 2. 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, é sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini. 2. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo: a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico; b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale. 3. Le quantità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore. 4. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati VII e VIII saranno modificati di consequenza. ». Art. 3. All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, é aggiunto il seguente comma: «2-ter. é vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 6, comma 1-bis a decorrere dal 6 marzo 2005». Art. 4. 1. L'allegato I al presente decreto é aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VII. 2. L'allegato II al presente decreto é aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VIII. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 14 marzo 2005 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
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