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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.

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Decreto Ministeriale 11 aprile 2006
Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico; Visto il documento reso dalla Commissione istituita con decreti del Ministro della salute, datati 11 febbraio e 10 marzo 2006, avente il compito, fra l'altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope descritte nella tabella I allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente personale, nonché di individuare le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope; Rilevato che la Commissione ha fornito, per le sostanze della citata tabella I, per le quali risultavano disponibili dati sufficienti, vari parametri, fra i quali la dose media singola, intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, la frequenza media giornaliera delle assunzioni, la quantità di principio attivo assunta giornalmente, la dose media settimanale, il potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie; Preso atto che la stessa Commissione ha osservato che i valori relativi alla dose media singola efficace sono espressione di evidenza scientifica, mentre permangono margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di assunzioni nell'arco della giornata che, a giudizio della stessa Commissione, richiedono ulteriori approfondimenti. Ritenuto, conseguentemente, che allo stato, ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 73, comma 1-bis del Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementati in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie; Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. Decreta: Art. 1. 1. I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte integrante dello stesso. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2006 Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi Il Ministro della giustizia Castelli Allegato pag. 14 pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 18 pag. 19 pag. 20 pag. 21 pag. 22


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