IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre 2010, che integrano la citata direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia, rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per uso domestico e dei televisori;
Visto il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti piu' efficienti.
2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti usati;
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE;
n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva.
Art. 3
Obblighi e divieti in materia di informazione
1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonche', ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita distanza, anche via Internet.
2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.
3. La pubblicita' di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per lenuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:
a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;
b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;
c) le modalita' di revisione del protocollo quando e' necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformita' come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto piu' possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonche' la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.
Art. 5
Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
Art. 6
Responsabilita' dei distributori
1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua italiana.
Art. 7
Vendita a distanza
1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se del caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.
Art. 8
Libera circolazione
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.
2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.
Art. 9
Appalti pubblici e incentivi
1. Se un prodotto e' contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza.
2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto.
4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.
Art. 10
Funzioni e responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:
a) vigila affinche' i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;
b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati;
c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;
d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformita' all'interno del territorio nazionale.
Art. 11
Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza
1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico alMinistero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo' avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza.
Art. 12
Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Art. 13
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini stabiliti;
c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non e' redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici;
e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni:
1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998;
3) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;
f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico;
g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformita' alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.
2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
Art. 15
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Disposizione transitoria ed entrata in vigore
1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino