Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie

Indietro
Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192
Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3, relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità per applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisito il parere della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª, 13ª e 14ª del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali:


Emana il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73


1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalità di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, é aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
b) al secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cuia ll'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata».


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
La direttiva 1999/22/CE é pubblicata nella GUCE n.L. 94 del 9 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nei rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».
Il regolamento (CE) n. 338/97 é pubblicato nella GUCE n. L. 61 del 3 marzo 1997.
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 é pubblicato nella GUCE n. L. 250 del 19 settembre 2001.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
La direttiva 92/43/CE é pubblicata nella GUCE n. L. 206 del 22 luglio 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
«Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.».


Note all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalità di cui all'art. 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, é aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed alimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.».


Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73


1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005,n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea la parola: «individuato» é sostituita dalla seguente: «definito» e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»;
b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Berlusconi, Ministro della salute (ad nterim)
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
3. Requisiti del giardino zoologico.
1. Il giardino zoologico, come definito all'art. 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'art. 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione:
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
e) ospitare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche ed i conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;
g) adottare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;
h) disporre, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro é tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'art. 6 e copia dello stesso é inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.
2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalità prevista all'art. 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 é, altresì, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.».



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Manuale pratico delle notificazioni
F. Sassano, Maggioli Editore, 2014
Il volume affronta, con taglio analitico e pratico, l'istituto della notificazione dopo la recente attivazione ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >