IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Miccichè, Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
«Art. 37. - Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima».
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, è citato nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n. 235.
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente statuto.
Nota all'art. 1:
L'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana è riportato nella «Nota al titolo».