IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ti Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'articolo 16;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale é stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
Acquisita l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressi,
rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI Capo I Principi generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104), é il seguente:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione). - 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c), avvenga secondo criteri oggettivi,tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione é tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; é, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa;
ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», é trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.».
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 17 ottobre 1989.
- La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 30 luglio 1997.
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102;
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), é pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185;
- La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989) é pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253;
- Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1992, n. 246, é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1992, n. 297;
- Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1992 é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992.
- La legge 25 giugno 1993, n. 206 (Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale26 giugno 1993, n. 148.
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), é pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- La legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- La legge 16 giugno 1998, n. 185 (Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1998, n. 139.
- Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999, n. 24, é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 (Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1999, n. 273, e stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2000, n. 14.
- La legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n. 43.
- La legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268.
- Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2000, n. 292.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), é pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001.
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 (Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300, é stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) é pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che é legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di contenuti a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
f) «programmi originali autoprodotti» i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
h) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
i) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
l) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica;
editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
n) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
o) «ambito locale radiofonico» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
p) «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito é denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva é unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
q) «emittente televisiva» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente televisiva a carattere informativo» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;
2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;
3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) «emittente televisiva commerciale nazionale» l'emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;
6) «emittente di televendite» l'emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) «emittente radiofonica» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale» l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
s) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
t) «sponsorizzazione» ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;
u) «pubblicità» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
z) «televendita» ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) «telepromozione» ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
bb) «autopromozione» gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
cc) «Autorità» l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dd) «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, é il seguente:
Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
d) «destinatario del servizio»: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
f) «comunicazioni commerciali»: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) «professione regolamentata»: professione riconosciuta ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
h) «ambito regolamentato»: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali, nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'art. 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e delle autorità indipendenti di settore.».
- Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le note alle premesse.
Art. 3.
Principi fondamentali
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. é favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo é effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
Art. 5.
Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che é effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001; l'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo;
fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private,per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale é stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
Nota all'art. 5.
- La delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, reca: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale».
Art. 6.
Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea
1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
Nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 5 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante «Approvazione del regolamento del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119, é il seguente:
«Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - 1. I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento così come definiti nel presente regolamento».
Art. 7.
Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed é svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo é tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, é utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 8.
Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
Titolo II
SOGGETTI Capo I Funzioni del Ministero
Art. 9.
Ministero delle comunicazioni
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
Note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma all'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203) come sostituito dell'art. 2 del già citato decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, é il seguente:
«Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT);
normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT;
definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;
ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia.
L'ordinanza-ingiunzione, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689, é adottata nel termine di centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 16 della medesima legge.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del già citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, é il seguente:
«4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione é a titolo gratuito.».
Capo II
Funzioni dell'Autorità
Art. 10.
Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 10.
- Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note alle premesse.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) é pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270.
- Per la legge 31 luglio 1997, n. 249 si vedano le note alle premesse.
Capo III
Altre competenze
Art. 11.
Altre competenze
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo IV
Regioni
Art. 12.
Competenze delle regioni
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito,rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati;
il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13.
Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom),organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13,della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Note all'art. 13.
- Il testo dell'art. 1 della già citata legge 31 luglio 1997, n. 249, é il seguente:
«Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. é istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità»,
la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione é organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio é costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8, legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità é nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità é previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n 481.
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi é punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i
conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che é abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990 n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.
L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati.
Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità é riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. (Abrogato).
17. é istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma é corrisposta l'indennità prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. é abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni é istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado é attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regione del Lazio.
27. (Abrogato).
28. é istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione é di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.».
Art. 14.
Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Nota all'art. 14:
- Il titolo V della parte seconda della Costituzione concerne: le regioni, le provincie, i comuni.
Titolo III
ATTIVITà
Capo I
Disciplina di operatore di rete radiotelevisiva
Art. 15.
Attività di operatore di rete
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale é soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva é conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora é conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed é rinnovabile per uguali periodi.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale é tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.
7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite é soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 25 del già citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é il seguente:
«Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). - 1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica é libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'art. 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'art. 27, é assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9.
L'impresa é abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno novanta giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine é ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine é interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti».
- Il testo degli articoli 23 e 25 e del comma 1 dell'art. 24 della già citata legge 3 maggio 2004, n. 112, é il seguente:
«Art. 23 (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale). - 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva é rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Del.Aut.gar. com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente é tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla Del.Aut.gar.com. 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 25.
Art. 24 (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale). - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio
effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
Art. 25 (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale). - 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, é tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'art. 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'art. 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto é del 20 per cento ed é calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non
concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale é prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza dl termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 35 della Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo é ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'art. 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo é autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703";
b) all'art. 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma».
Capo II
Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri
Art. 16.
Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri é rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Art. 17.
Contributi
1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità del 15novembre 2001, n. 435/01/CONS.
Nota all'art. 17:
- Il testo del comma 6, lettera c), dell'art. 1 della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, é il seguente:
«c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i
conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,che é abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti».
Art. 18.
Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, é rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,lettera p).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS.
Art. 19.
Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri
1. La disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale é contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.
Capo III
Disciplina del fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo
Art. 20.
Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite é rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
Art. 21.
Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo é rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
Art. 22.
Trasmissioni simultanee
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri é consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della
disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
Capo IV
Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale
Art. 23.
Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, é prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza.
4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), é consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto é consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale é consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
Note all'art. 23:
- Per l'art. 25 della legge n. 112 del 2004 si vedano le note all'art. 15.
- L'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, recante:
«Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 288, é il seguente:
«Art. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande di concessione). - 1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).
3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con e vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.
4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.
6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:
a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro trenta giorni dal rilascio stesso;
b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.
9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
Art. 24.
Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica
1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica é esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
Note all'art. 24:
- Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note alle premesse.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
Art. 25.
Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, é il seguente:
«Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione é rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione é rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisi va digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.».
- Per l'art. 23 della legge n. 112 del 2004 si vedano le note all'art. 15.
Art. 26.
Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale é rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà é consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali é consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime é, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
Art. 27.
Trasferimenti di impianti e rami d'azienda
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano
legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica
digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora é consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti é, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. é inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
Nota all'art. 27:
- Per il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si vedano le note alle premesse.
Art. 28.
Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica,
nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica.
Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente é tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Note all'art. 28:
- Per la legge 3 maggio 2004, n. 112, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55), é il seguente:
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1,lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'art. 1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non é consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il comitato di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata«Conferenza unificata»;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il comitato di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il comitato di cui all'art. 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'art. 3, comma 1,lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.».
- Il testo dell'art. 32 della citata legge 6 agosto 1990, n. 223, é il seguente: «Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non é ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. é vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.».
Art. 29.
Diffusioni interconnesse
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, é subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati é consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. é fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora é fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano lle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stese emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77), é il seguente:
«Art. 35 (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni connesse alle realtà culturali e informative delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali;
b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza locale;
c) proposte per una più funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle realtà culturali e informative locali.
2. Il Garante può esercitare la facoltà di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, può essere indetta una conferenza ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le note alle premesse.
Art. 30.
Ripetizione di programmi radiotelevisivi
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione é
rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute é consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione é rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi
di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze é consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3).
Nota all'art. 30:
- Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 249 del 1997, é il seguente:
«6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».
Capo V
Disciplina del fornitore di servizi
Art. 31.
Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
Note all'art. 31:
- Per l'art. 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 si vedano le note all'art. 15.
- Il testo degli articoli 42, 43 e del relativo allegato 2 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, é il seguente:
«Art. 42 (Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione). - 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 13, l'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45, l'Autorità può imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di
interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'art. 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'art. 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'art. 13, sulla base delle disposizioni del presente capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Art. 43 (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse). - 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'art. 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'art. 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi é comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.».
«Allegato 2 (articoli 42 e 43) Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del codice.
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'art. 43, comma 1 del codice.
Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'art. 43 del codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza;
tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure di mezzi propri di un altro sistema di accesso,
purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'art. 42, comma 2, lettera b) del codice.
a) accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);
b) accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)».
Titolo IV
NORME A TUTELA DELL'UTENTE Capo I Diritto di rettifica
Art. 32.
Telegiornali e giornali radio. Rettifica
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica é effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Nota all'art. 32:
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizione sulla stampa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43), é il seguente:
«Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa é diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario é una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro é pubblico.
Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento é eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.».
Art. 33.
Comunicati di organi pubblici
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo é tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli é tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Capo II
Tutela dei minori nella programmazione televisiva
Art. 34.
Disposizioni a tutela dei minori
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), é vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3,
l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, é disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi é determinato dall'Autorità.
Note all'art. 34:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), é il seguente:
«Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Art. 35.
Vigilanza e sanzioni
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109), é il seguente:
«Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'art.668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.
2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla-osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.
4. Non é ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto».
- Le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), recava: «Capo I - Le sanzioni amministrative; Sezione I - Principi generali; Sezione II - Applicazione».
- Per la legge 23 dicembre 1997, n. 451, si vedano le note all'art. 34.
Capo III
Trasmissioni transfrontaliere
Art. 36.
Trasmissioni transfrontaliere
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, é assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare.
Nota all'art. 36:
- Per le direttive 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e 97/36/CE del 30 giugno 1997 si vedano le note alle premesse.
Capo IV
Disposizioni sulla pubblicità
Art. 37.
Interruzioni pubblicitarie
1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali é consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti é consentita una interruzione per ogni atto o tempo. é consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. é autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro durata programmata é di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L'Autorità, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
9. é vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie é regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.
10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
11. é vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità é vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
Note all'art. 37:
- Per le direttive 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50.
- La legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
- Il testo del comma 8 dell'art. 7 della già citata legge 3 maggio 2004, n. 112, é il seguente:
«8. All'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 4, della legge 4 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".».
Art. 38.
Limiti di affollamento
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite é fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, é del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo é portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, é portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.
8. La pubblicità locale é riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
Art. 39.
Disposizioni sulle sponsorizzazioni
1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.
Nota all'art. 39:
- Per la direttiva 89/552/CEE del Consiglio e successive modificazioni si vedano le note alle premesse.
Art. 40.
Disposizioni sulle televendite
1. é vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. é vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
Art. 41.
Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15
per cento a favoredell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione é l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.
Nota all'art. 41:
- Per la legge 24 novembre 1987, n. 689, si vedano le note all'art. 35.
Titolo V
USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
Art. 42.
Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono enuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze é aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.
5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione é reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
9. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli- Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.
L'Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.
10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12. L'Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 42:
- La legge 8 aprile 1983, n. 110 (Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1983, n. 99.
- Il testo del comma 11, dell'art. 1 della già citata legge 31 luglio 1997, n. 249, é il seguente:
«11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 43.
Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, é tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
L'Autorità é tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto é del 20 per cento ed é calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o intecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica imultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitaleprogrammi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci é considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
Note all'art. 43:
- Per le direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 si vedano le note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Per l'art. 23 della legge n. 112 del 2004 si vedano le note all'art. 15.
- Per l'art. 1 della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 13.
- L'art. 2359 del codice civile concerne: Società controllate e società collegate.
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 259 del 2003, é il seguente:
«Art. 18. (Procedura per la definizione dei mercati). - 1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.».
Titolo VII
PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA
Art. 44.
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell'articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonchè adatte ai minori ovvero
idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti
audiovisivi, ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di
maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'Autorità.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.
Nota all'art. 44:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457 (Regolamento recante criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.
Titolo VIII
SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA
Art. 45.
Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;
p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle
province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di
promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di
servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o
attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Nota all'art. 45:
- Per la legge 3 maggio 2004, n. 112 si veda le note alle premesse.
Art. 46.
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del
presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonchè nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste
carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
Nota all'art. 46:
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali - biblioteche, accademie, istituti, musei - aventi carattere provinciale;
manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di
impiantare stazioni radiotelevisive - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1973, n. 296), è il seguente:
«Art. 10. - In attuazione dell'art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle
radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la
provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo
territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella
provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per
onsentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonchè per collegarsi con aree
culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente decreto.».
Art. 47.
Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la
trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società
concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. è fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Note all'art. 47:
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78 è stato convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 150.
- Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71), è il seguente:
«Art. 161. (Albo speciale delle società di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettonoalla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.».
La sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernono:
«Parte IV - Disciplina degli emittenti;
Titolo III - Emittenti;
Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate;
Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni.
Art. 48.
Verifica dell'adempimento dei compiti
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
medesimo.
2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti utili ai fini dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;
disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiteratainottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 49.
Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi
ell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di
vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:
a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al
funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonchè, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonchè quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a 2.582.284,50 euro;
firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonchè dei
progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi
definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004,
n. 112.
Note all'art. 49:
- L'art. 135 della Costituzione pertiene la Corte costituzionale.
- L'art. 2366 del codice civile concerne: formalità per la convocazione.
- L'art. 2379 del codice civile concerne: nullità delle deliberazioni.
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 112 del 2004 è il seguente:
«Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. nella società RAI-Holding S.p.a. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding S.p.a. assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1.
Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1.
Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del due per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione.
Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono destinati per il
settantacinque per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La
restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'art. 25, comma 7.»
Titolo IX
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
Art. 50.
Commissione parlamentare di vigilanza
1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Note all'art. 50:
- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e l'art. 4 della legge n. 103 del 1975, è il seguente:
«Art. 1. - Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo C. P. S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.».
«Art. 4. - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo art. 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di
concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;
riceve dal consiglio di amministrazione della societàconcessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e neaccerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggipubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela delconsumatore e la compatibilità delle esigenze dell attività produttive con la finalità di pubblico interessee le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istitutispecializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici etelevisivi, accertando i dati di ascolto e di
gradimentodei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulleattività e sui programmi della Commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società
concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di
indagini e studi e la comunicazione di documenti.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 650 del 1996, è il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata). - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso direti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'art. 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5. - 7. (Omissis)
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione
tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
10. (Omissis).
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. è soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.
14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di
capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali.
Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.
15. (Omissis).
16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti
acquisiti.
17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.
18. (Omissis).
19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'art. 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi
trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme
consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre
1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. (Omissis)
22. E abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.
24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, un regolamento contenente norme
riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di
autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. è vietato alle
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. è fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le
modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 6, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo
Ufficio, nonchè i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice
fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai
soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 5 agosto 1091, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le
disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo
stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio
dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34. - 39. (Omissis)
40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai finì dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'art. 1,
commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la
radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente
alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;
h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. n. 255 limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).
47. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. (Omissis)
49. è autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un
contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.
52. - 54. (Omissis)
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è
ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo
luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal
presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.
59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3, legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142 e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27, legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3, legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.
60. è istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla
commissione centrale per la musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il direttore generale competente, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in
situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla
adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto
stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonchè alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal
comma 62. 70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59 e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo.
71. (Omissis).
- Il testo dell'art. 20 della già citata legge n. 112 del 2004, è il seguente:
«Art. 20 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.). - 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la
durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a..
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art.
2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende unnumero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.
Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di
deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di
vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.».
Titolo X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I Sanzioni
Art. 51.
Sanzioni di competenza dell'Autorità
1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai
fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti
dell'Autorità;
d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei
programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligodi trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).
3. L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di
contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'articolo 35.
7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonchè quelle di cui all'articolo 1,
commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48.
9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
Note all'art. 51:
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 (Regolamento in materia di sponsorizzazioni in materia di
sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1994, n. 8.
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 20 della legge n. 223 del 1990 è il seguente:
«4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonchè la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei
programmi stessi.».
- Il testo dei commi 26 e 28 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge n. 650 del 1996, è il
seguente:
«26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. è vietato alle
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. è fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le
modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della, legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonchè i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice
fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.».
Per il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981 si vedano le note all'art. 35.
Per l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 si vedano le note all'art. 13.
Art. 52.
Sanzioni di competenza del Ministero
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusionesonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria
all'esercizio dell'impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell'ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio nei casi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 52:
- Il testo dell'art. 97 dei commi da 2 a 9 dell'art. 98del citato decreto legislativo n. 259 è il seguente:
«Art. 97 (Danneggiamenti e turbative). - 1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle
opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La
violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
«Art. 98 (Sanzioni).
(Omissis).
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.
La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee oparallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in
difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro
58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.».
- Per la legge n. 241 del 1990 si vedano le note all'art. 43.
Capo II
Disposizioni finali
Art. 53.
Principio di specialità
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di
incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
Note all'art. 53:
L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è il seguente:
«2. Campo di applicazione. (Omissis).
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.»
Art. 54.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78:
1) all'articolo 2, il comma 2;
2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile 1998, n. 122:
1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio 1997, n. 249:
1) all'articolo 1, il comma 24;
2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6;
3) all'articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23;
4) l'articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422:
1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;
3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'articolo 1, commi 3-sexies, 3-
septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:
1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma 11, limitatamente al secondo periodo;
2) all'articolo 7, i commi 2 e 5;
3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;
4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
6) l'articolo 17;
7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4;
8) l'articolo 19;
9) all'articolo 20, il comma 4;
10) l'articolo 21;
11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;
12) all'articolo 24, il comma 3;
13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103:
1) l'articolo 22;
2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma;
3) all'articolo 41, il primo e secondo comma;
4) l'articolo 43-bis e 44.
Note all'art. 54:
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita).
Art. 2 (Definizione).
Art. 3 (Principi fondamentali).
Art. 4 (Principi a garanzia degli utenti).
Art. 5 (Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).
Art. 6 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni della legge n. 78 del 1999, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. (Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo) - 1. Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. è fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente,
anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei dirittiin esclusiva hanno durata non superiore a tre anni.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale.
L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1997,n. 287 e l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 11), dellal egge 31 luglio 1997, n. 249.
2. (Abrogato).
2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, nè diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 3. (Interventi urgenti a sostegno). - 1.-1-bis.
(Abrogati).
2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a
trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione.
3.-5-quinquies (Abrogati).
5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche
attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 122 del 30 aprile 1998, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Promozione della distribuzione e della produzione di onere europee).
1.-6. (abrogati).
7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto -legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi dellalegge 4 novembre 1965, n. 1213, e della
legge 14 agosto 1971, n. 819.
9.-11. (Abrogati).
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.».
- Gli articoli 3 e 3-bis della legge n. 122 del 1998, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di pubblicità televisiva).
«Art. 3-bis (Televendita).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
- 1. è istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore eciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. Incaso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese
concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonchè le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1999, n. 223, nonchè nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta
giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti,
formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del
servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonchè
l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di utoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di
ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonchè sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche
avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito,con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per ilrilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonchè il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i
conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchè tutte le altre funzioni dell'Autorità non
espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il trattamento giuridico ed
economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei
procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonchè degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
17. è istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.
Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonchè dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. è abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinarele funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. (Abrogato).
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
28. è istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie ategorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico,
psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non
rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). -
1.-5. (Abrogati).
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmet ono nelle lingue delle stesse minoranze.
7.-20. (Abrogati).
Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva). -
1. (Abrogato).
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, revede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editorialepresentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonchè la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie
emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzionitariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenzeè prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'art.2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
6.-9. (Abrogati).
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
11. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazionedel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. (Abrogato).
15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,".
16.-20. (Abrogati).
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono
consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
22.-23. (Abrogati).
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni».
- L'art. 3-bis della legge n. 249 del 31 luglio 1997, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 3-bis (Principi generali sulle trasmissioni
transfrontaliere)».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 650 del 1996, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive informa codificata). - 1. In
attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte
costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio
della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni già liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle
telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna
impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le
concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di
interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e lavigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'art. 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5.-7. (Abrogati).
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione
tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
10.-13. (Abrogati).
14. Sono consentite durante il periodo di validitàdelle concessioni radiofoniche e televisive in ambitolocale le acquisizioni, da parte di società di
capitali odi società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali.
Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.
15.-21. (Abrogati).
22. è abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23.-24. (Abrogato).
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, adotta, sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme
riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di
autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di
servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico,pornografico o osceno. è vietato alle
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. è fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le
modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 198l, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che
comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo
ufficio, nonchè i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice
fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai
soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla
legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le
disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devonopubblicare su tutte le testate edite lo
stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio
dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34.-49. (Abrogati).
40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1997, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli
adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei
termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni.
42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1999, n. 223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'art. 1,
commi 4 e 5,dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole:
"ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).
47. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. (Abrogato).
49. è autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un
contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso. 51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
52.-54. (Abrogati).
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entratain vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui
protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto
legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina
prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.
58. (Abrogato).
59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3, legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27, legge 4
novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3, legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro
affidare.
60. è istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla
commissione centrale per la musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il direttore generale competente, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un
dirigente della medesima direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga
nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in
situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivantidall'esercizio attuale e personale di attività oggettodelle competenze istituzionali delle
commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla
adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto
stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai
sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonchè alla
determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fanno parte il capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal
comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si
provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59 e del soppresso consiglio nazionale dello spettacolo.
71. (Abrogato)».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. - 1.-1-bis (Abrogati).
2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonchè ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai
soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione.
3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini
dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.
«Art. 6. - 1.-2. (Abrogati).
2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.
3.-5. (Abrogati).
6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'art. 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di
approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni el 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli allegati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70per cento del territorio del bacino stesso.
2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'art. 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purchè in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della citata legge n. 223 del 1990, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purchè censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.
3-bis. Al termine del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che hanno ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'art. 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990, sussistenti alla data del bando di cui all'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, da emanare almeno centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di due anni.
3-ter. Le nonne di cui all'art. 34, comma 3, dellalegge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del presente articolo.
Durante il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè i trasferimenti di proprietà di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'art. 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative,
tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.
3-quater. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel termine previsto da tale disposizione, domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambitonazionale, allegando la comunicazione di cui all'art. 32, comma 3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare alla domanda di concessione per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda diconcessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai sensi dell'art. 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti di cui al medesimo art. 16, comma 8, lettere a) e b), possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3-sexies - 3-octies (abrogati).
4. Fino al 30 novembre 1993 è altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 34, comma 6,della predetta legge n. 223 del 1990.».
- Per il decreto-legge n. 408 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1992 si vedano note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 16, 18, 20, 22 e 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria).
- 1.-10 (Abrogati).
11. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12.-13. (Abrogati).
Art. 7 (Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi). - 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. (Abrogato).
3. Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. (Abrogato).
6. è abrogato l'art. 5, legge 14 aprile 1975, n.103.».
- L'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal presente decreto è il seguente:
Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita).
1.-14. (Abrogati).
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
16.-17. (Abrogati).
18. L'art. 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.
Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonchè gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonchè società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanzeindicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.
6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7.-9. (Abrogati).
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cuiall'art. 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonchè dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16.-20. (Abrogati).
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una personagiuridica, quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. (Abrogato).
«Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari). - 1.-3. (Abrogati).
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.».
«Art. 20 (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari). - 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'art. 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissionimeramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. (Abrogato).
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei
programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente,
telegiornali o giornali radio.
«Art. 22 (Canoni e tasse). - 1.-5. (Abrogati).
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.».
«Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita).
1. Con l'atto di concessione di cui all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. (Abrogato).».
- Gli articoli 2, 3, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 31 e 37 della legge n. 223 del 1990, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione).
Art. 3 (Pianificazione delle radiofrequenze).
Art. 10 (Telegiornali e giornali radio - Rettifica comunicati di organi pubblici).
Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive).
Art. 13 (Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni).
Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari).
Art. 17 (Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti).
Art. 19 (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata).
Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea).
Art. 28 (Consiglio consultivo degli utenti).
Art. 29 (Delega).
Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni).
Art. 37 (Norme sulle società - Società controllate esocietà collegate).».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 41 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonchè, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.
Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, nè con gli altri servizi di
telecomunicazione.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa».
«Art. 41. - Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:
(omissis).».
Art. 55.
Disposizioni finali e finanziarie
1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificae.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli