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NORMATIVA
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Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonche' l'allegato B;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione


1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).
2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 135 del 30 aprile 2004.
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
(Omissis).».
«Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;
b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformita', come previsto dall'art. 9 della direttiva stessa;
c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformita', di cui all'art. 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d) prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita' di autorita' competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12 della direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui all'art. 9 della direttiva;
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE";
2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;
h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario.


Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per:
a) strumento di misura, ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1;
b) sottounita', un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente:
1) ad altre sottounita', con cui e' compatibile, ovvero 2) con uno strumento di misura con cui e' compatibile;
c) controlli metrologici legali, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato;
d) fabbricante, la persona fisica o giuridica responsabile della conformita' dello strumento di misura al presente decreto, ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi;
e) commercializzazione, la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;
f) messa in servizio, la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso e' destinato;
g) mandatario, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto;
h) norma armonizzata, una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, ed elaborata in conformita' agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione;
i) documento normativo, un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che e' soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE.


Note all'art. 2:
- La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E n.L 204 del 21 luglio 1998.
- Per la direttiva 2004/22/CE vedi note alle premesse.


Art. 3.
Applicabilita' alle sottounita'


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sottounita' di cui agli allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali ad essi relativi.
2. Le sottounita' e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformita'.


Art. 4.
Requisiti essenziali e valutazione della conformita'


1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.
2. La conformita' dello strumento di misura ai requisiti essenziali e' valutata conformemente all'articolo 7.
3. Le informazioni di cui all'allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti sono fornite anche in lingua italiana, ai fini dell'utilizzo corretto degli stessi strumenti.


Art. 5.
Marcatura di conformita'


1. La conformita' di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del presente decreto e' attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13. 2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilita' di quest'ultimo.
Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.
3. Sullo strumento di misura puo' essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse.
4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive.
In tale caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.


Art. 6.
Commercializzazione e messa in servizio


1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente decreto, sono commercializzati e messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 13.
2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, e' consentita l'esposizione di strumenti non conformi al disposto del presente decreto, purche' sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finche' non saranno resi conformi.


Art. 7.
Valutazione della conformita'


1. La valutazione della conformita' di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili e' effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformita' elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nell'articolo 8.
2. I moduli di valutazione della conformita' costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1 del presente decreto.
3. I documenti relativi alla accertata valutazione di conformita' sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformita', o in una lingua accettata da tale organismo.


Art. 8.
Documentazione tecnica


1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformita' dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto.
2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:
a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;
b) la riproducibilita' dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
c) l'integrita' dello strumento.
3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:
a) una descrizione generale dello strumento;
b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonche' i piani relativi a componenti, sottounita', circuiti;
c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;
f) un elenco delle norme o dei documenti normativi previsti all'articolo 10, applicati in tutto o in parte;
g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e i documenti normativi previsti all'articolo 12;
h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento e' conforme a:
1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;
2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonche' dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;
l) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.
4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.
5. Il fabbricante indica, ove possibile, i requisiti di compatibilita' con interfacce e sottounita'.


Art. 9.
Criteri per la notifica degli organismi


1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' di cui all'articolo 7.
2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri:
a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformita' non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, ne' loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti impegnati in tali attivita'. I criteri di cui sopra non vietano la possibilita' di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato, a fini della valutazione della conformita';
b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di autonomia, di mancanza di conflitto di interesse nella sua partecipazione proprietaria e direzionale da qualunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od utilizzatore di strumenti di misura che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformita' da essi effettuata. La retribuzione dell'organismo, del suo direttore e del personale coinvolto non puo' essere correlata al numero dei compiti di valutazione di conformita' ed ai loro risultati;
c) le valutazioni della conformita' sono effettuate con il piu' elevato grado di integrita' professionale e competenza tecnica in campo metrologico. L'organismo puo' subappaltare compiti specifici solo previa verifica che il subcontraente soddisfi i requisiti prescritti dal presente provvedimento. L'organismo deve conservare a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti attestanti la valutazione del subcontraente e che documentino le attivita' svolte da quest'ultimo ai sensi del presente decreto;
d) l'organismo deve disporre del personale e degli impianti necessari ai compiti tecnici e amministrativi connessi alla valutazione della conformita'. L'organismo, inoltre, deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformita' per cui e' stato notificato, ferma restando la possibilita' che i medesimi compiti siano realizzati dall'organismo per conto e sotto la responsabilita' dello stesso;
e) l'imparzialita' dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. L'organismo notificato deve prefissare il compenso, forfetario e omnicomprensivo, per le procedure di valutazione di conformita' indipendentemente dai risultati e dai compiti svolti;
f) l'organismo, non pubblico, deve contrarre un'assicurazione per la responsabilita' civile;
g) il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del presente decreto, eccetto che nei confronti del Ministero dello sviluppo economico che li ha designati.
3. Gli organismi designati di cui al presente articolo sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione europea, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo e' stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.


Art. 10.
Modalita' di richiesta di notifica


1. Gli organismi interessati alla notifica agli altri Stati membri e alla Commissione inoltrano le richieste di designazione secondo le modalita' riportate nell'allegato II al presente decreto.


Art. 11.
Vigilanza sugli organismi


1. Il Ministero dello sviluppo economico:
a) verifica il possesso dei requisiti degli organismi di cui all'articolo 9;
b) procede a controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali e' stato notificato anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati;
c) ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde piu' ai requisiti prescritti. Il ritiro della notifica e' disposto con provvedimento motivato del Ministero dello sviluppo economico.


Art. 12.
Norme armonizzate e documenti normativi


1. Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento alle norme sopra indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti.
2. Sono ritenuti altresi' conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento ai documenti normativi di cui al presente comma.
3. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, e' ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti.
4. Il fabbricante puo' utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici da MI-001 a MI-010 e puo' avvalersi della presunzione di conformita' di cui ai commi 1, 2 e 3, previa corretta applicazione delle norme tecniche e documenti normativi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova e' stato svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se i risultati delle prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali.


Nota all'art. 12:
- Per la direttiva 2004/22/CE, vedi note alle premesse.


Art. 13.
Marcature


1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm.
2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE.
3. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di valutazione della conformita', il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounita', che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.
5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/CE.
6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato e' applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.


Note all'art. 13:
- La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 220 del 30 agosto 1993.
- Per la direttiva 2004/22/CE vedi note alle premesse.


Art. 14.
Vigilanza sul mercato


1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'articolo 9, svolgono attivita' di vigilanza sul mercato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.


Art. 15.
Norma di rinvio


1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'articolo 9 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 47, comma 4, della predetta legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).
1. Le spese relative alle procedue di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».


Art. 16.
Clausola di salvaguardia


1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello, munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, qualora non soddisfino i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.


Art. 17.
Marcature apposte indebitamente


1. Fatto salvo l'articolo 16, qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento indebitamente marcato conforme alle disposizioni del presente decreto relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare, ordinando di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo stesso Ministero.
2. Qualora la non conformita' di cui al comma 1 persista, il Ministero adotta, sentito il Comitato centrale metrico, tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo quanto previsto all'articolo 16.


Art. 18.
Cooperazione amministrativa


1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori:
a) gli elenchi delle attestazioni di conformita' rilasciati, nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse; gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati gia' rilasciati;
b) le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualita' rifiutati o ritirati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli organismi da esso notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualita'.


Art. 19.
Aggiornamento e controlli successivi


1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.


Art. 20.
Sanzioni


1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010, privi della idonea marcatura CE e' punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1.
3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.


Nota all'art. 20:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».


Art. 21.
Abrogazioni


1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, che recepisce la direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736, che recepisce la direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 737, che recepisce la direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua;
d) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, che recepisce la direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate;
e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto;
f) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 846, che recepisce la direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui;
g) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che recepisce la direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica;
h) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 866, che recepisce la direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri;
i) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 856, che recepisce la direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua;
l) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 834, che recepisce la direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico;
m) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 855, che recepisce la direttiva 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda.
2. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili con il presente decreto.


Note all'art. 21:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, n. 319, supplemento ordinario.
- La direttiva 71/318/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 202 del 6 settembre 1971.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1982, n. 282.
- La direttiva 71/319/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 6 settembre 1971, n. L 202.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 737, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1982, n. 282.
- La direttiva 71/348/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 25 ottobre 1971, n. L 239.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1982, n. 321, supplmento ordinario.
- La direttiva 73/362/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 5 dicembre 1973, n. L 335.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, n. 319, supplemento ordinario.
- La direttiva 75/33/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 20 gennaio 1975, n. L 14.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 846, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1982, n. 316, supplemento ordinario.
- La direttiva 75/410/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 14 luglio 1975, n. L 183.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1982, n. 327, supplemento ordinario.
- La direttiva 76/891/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 4 dicembre 1976, n. L 336.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 866, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1982, n. 321, supplemento ordinario.
- La direttiva 77/95/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 31 gennaio 1977, n. L 26.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 856, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, n. 319, supplemento ordinario.
- La direttiva 77/313/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 28 aprile 1977, n. L 105.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 834, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1982, n. 314, supplemento ordinario.
- La direttiva 78/1031/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 27 dicembre 1978, n. L 364.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 855, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, n. 319, supplemento ordinario.
- La direttiva 79/830 e' pubblicata nella G.U.C.E. del 15 ottobre 1979, n. L 259.
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, reca:
«Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.».


Art. 22.
Disposizioni transitorie


1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validita' dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validita' indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sara' rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra' validita' fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora gia' messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purche' non rimossi dal luogo di utilizzazione.


Art. 23.
Disposizioni finanziarie


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 24.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegati
Allegato I - Requisiti essenziali
Allegato II - Modalita' di richiesta di notifica Allegato A - Dichiarazione di conformita' basata sul controllo di produzione interno
Allegato A1 - Dichiarazione di conformita' basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato
Allegato B - Esame del tipo
Allegato C - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sul controllo di produzione interno
Allegato C1 - Dichiarazione di conformita' del tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato
Allegato D - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del processo di produzione
Allegato D1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' del processo di produzione
Allegato E - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale
Allegato E1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale Allegato F - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto
Allegato F1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla verifica del prodotto
Allegato G - Dichiarazione di conformita' basata sulla verifica di un unico prodotto
Allegato H - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale
Allegato H1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e sull'esame del progettoPer gli allegati fare riferimenti al supporto cartaceo


ALLEGATI SPECIFICI
Allegato MI-001 - Contatori dell'acqua
Allegato MI-002 - Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume
Allegato MI-003 - Contatori di energia elettrica attiva
Allegato MI-004 - Contatori di calore
Allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua
Allegato MI-006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico
Allegato MI-007 - Tassametri
Allegato MI-008 - Misure materializzate
Allegato MI-009 - Strumenti di misura della dimensione
Allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico



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