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NORMATIVA
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Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


E m a n a il seguente decreto legislativo:



Art. 1.
Termini di efficacia


1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2007»;
b) nel comma 1-bis, la lettera b) é soppressa.
2. All'articolo 257, comma-2-bis, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, é pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29 ottobre 2004.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), é il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi é richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro é prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».
«Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).
1. Il Governo é delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si data, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni». Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), é il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei inistri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.».


Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 253 e 257 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificati dal presente decreto:
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.».
«1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007".
dal comma 2 al comma 14 (Omissis).
15. In relazione all'art. 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.
dal comma 16 al comma 20 (Omissis).
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'autorità, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica é conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
dal comma 22 al comma 26 (Omissis).
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicità degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, puo procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti é effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. é comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, é data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria é avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma é facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
dal comma 28 al comma 35 (Omissis)».
«Art. 257. (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.
3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».
- Il testo dell'art. 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110), é il seguente:
«Art. 1-octies. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. - 1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 177, comma 4, la lettera f) é abrogata;
b) all'art. 253, il comma 1 é sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1 -ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";
c) all'art. 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) art. 49, comma 10;
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007";
d) all'art. 257, dopo il comma 2 é inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007".».
La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
- Il testo del comma 1 dell'art. 256 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, é il seguente:
«Art. 256. (Disposizioni abrogate).
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; é fatto salvo l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante "Finanza di progetto - disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».


Art. 2.
Disposizioni correttive


1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, le parole: «genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;
b) all'articolo 10, comma 5, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;
c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: «comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera b)»;
2) dopo la lettera f) é inserita la seguente: «f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse
già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;»;
d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da «e l'impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;
e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.»;
f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi»;
2) nel secondo periodo la parola: «ovvero» é sostituita dalla seguente: «e»;
3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;
4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché comma 7, terzo periodo.»;
g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché comma 7, terzo periodo.»;
h) all'articolo 165, il comma 10 é sostituito dal seguente: «10.
Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.»;
i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole:
«aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con procedura di gara»;
l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «del Genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all'art. 10,» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti pubblici di lavori,»;
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.»;
m) all'articolo 216, dopo il comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, é tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.»;


Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 5, 10, 40, 49, 66, 122, 124, 165, 189, 196 e 216 del citato d.lgs. n. 163 del 2006, come modificati dal presente decreto:
«Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993).
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Commi dal 4 al 9 (Omissis)».
«Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) (articoli 4, 5, 6, legge n. 241/1990 art. 6, comma 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994 art. 7, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui é nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
Dal comma 6 al comma 9 (omissis)».
«Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) (articoli 47-49, direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge n. 109/1994) - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione é attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione é esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione é demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
«4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione de sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'art. 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione é di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la
verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.».
Commi da 5 a 9 (Omissis)».
«Art. 49 (Avvalimento) (articoli 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17).
Dal comma 1 al comma 9 (Omissis).
10. Il contratto é in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale é rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Comma 11 (Omissis)».
«Art. 66 (Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi) (articoli 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; articoli 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, comma 2, D.P.R. n. 554/1999).
- Dal comma 1 al comma 6 (Omissis).
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridiciche il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.».
«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994; articoli 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999).
Commi da 1 a 4 (Omissis).
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.».
commi da 6 a 9 (Omissis).
«Art. 124. (Appalti di servizi e forniture sotto soglia). - (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994).
Dal comma 1 al comma 4 (Omissis).
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale – contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
dal comma 6 al comma 8 (Omissis)».
«Art. 165. (Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione). (art. 3, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto legislativo n. 189/2005).
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine é elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'art. 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA.
Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare é corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non é richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare é comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per il territorio. Il medesimo progetto é altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'art. 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non é sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, é approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare é sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto é rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici é rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui é localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare é resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed é comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'art. 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, é rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'art. 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione é rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'art. 38 dell'allegato XXI».
«Art. 189 (Requisiti di ordine speciale). - (art. 20-quinquies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005).
"3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa é dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori é costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'art. 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII".
commi 4 e 5 (omissis)».
«Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa). (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18;
articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, é adottato apposito regolamento in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'art. 17. Si applica il comma 5 dell'art. 5.
Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
commi 2 e 3 (omissis).
"4. In deroga all'art. 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materia giuridico-amministrative.".
commi da 5 a 8 (omissis)».
Art. 216. (Concessioni di lavori e di servizi). (art. 18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'art. 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, é tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.».


Art. 3.
Disposizioni di coordinamento


1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 35, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono soppresse;
b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «requisiti soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di qualificazione»;
d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, la parola: «associazione» é sostituita dalla seguente: «raggruppamento»;
2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: «disciplinate» é sostituita dalla seguente: «disciplinati»;
e) all'articolo 54, comma 4, la parola: «affidare» é sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;
f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: «inviano un avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66»;
g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicita» sono sostituite dalle seguenti:
«forme aggiuntive di pubblicita»;
h) all'articolo 73, comma 4, la parola: «offerte» é sostituita dalla seguente: «domande»;
i) all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
l) all'articolo 87, comma 4, le parole: «per i quali non sia ammesso ribasso d'asta» sono soppresse;
m) all'articolo 89, comma 2, le parole: «26, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;
n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: «criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo é soppresso;
p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola:
«integrato» é sostituita dalle seguenti: «di progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» é soppressa;
q) all'articolo 175, comma 5, le parole: «é regolata dall'articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «é regolata dall'articolo 177»;
r) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole:
«dall'autorità competente di uno Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»;
s) all'articolo 222, comma 2, le parole: «dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 221»;
t) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;
u) all'articolo 253 comma 15, le parole: «;per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà é esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data» sono soppresse;
v) all'articolo 253, comma 21, le parole: «di intesa con l'Autorita» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Autorita»;
z) all'articolo 253, comma 27, lettera f), terzo periodo, dopo la parola: «appalto» é soppressa la parola: «integrato»;
aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole:
«articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 33, comma 3,»;
bb) la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, é sostituita dalla seguente:
«Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, é sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 26, 37, 54, 65, 73, 77, 87, 89, 92, 164, 175, 207, 222, 252, e 28?, comma 1, dell'all. XXI del citato d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni).
Commi da 1 a 34 (omissis).
35. Il «profilo di committente» é il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente é istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
Commi da 36 a 51 (omissis)».
«Art. 9 (Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17). - Comma 1 (omissis).
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello é disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
Commi da 3 a 6 (omissis)».
«Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). (art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 4, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs. n 267/2000; art. 2, D.Lgs. n. 30/2004)
"1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto".
Comma 2 (omissis)».
«Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti). (art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 D.Lgs. n. 157/1995; art. 10, D.Lgs. n. 358/1995; art. 23, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990).
Commi da 1 a 9 (omissis).
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinati dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Commi da 12 a 19 (omissis)».
«Art. 54 (Procedure per l'individuazione degli offerenti. (art. 28, direttiva 2004/18)
Commi da 1 a 3 (omissis).
"4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara".
«Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento). (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999).
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'art. 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
Commi da 2 a 6 (omissis)».
«Art. 73 (Forma e contenuto delle domande di partecipazione).
Commi da 1 a 3 (omissis).
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione.
Comma 5 (omissis)».
«Art. 77 (Regole applicabili alle comunicazioni). (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; articoli 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, D.Lgs. n. 358/1992; articoli 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, D.Lgs. n. 157/1995 art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 158/1995; articoli 79,
co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n. 554/1999).
Commi da 1 a 4 (omissis).
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbralo 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Commi da 6 a 7 (omissis)».
«Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse). - (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358 1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; art. unico, L. n. 327/2000).
Commi da 1 a 3 (omissis).
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
Commi 4-bis e 5 (omissis)».
«Art. 89 (Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi). (art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994).
Commi 1 (omissis).
"2. Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".
Commi 3 e 4 (omissis)».
«Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione). (articoli 17 e 18, L. n. 109/1994; art. 1, co. 207, L. n. 266/2005).
Commi da 1 a 5 (omissis).
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato é ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
Comma 7 (omissis)».
«Art. 164 (Progettazione). (art. 2-bis, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005).
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI.
Commi 2 e 3 (omissis).
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante.
Commi da 5 a 7 (omissis)».
«Art. 175 (Promotore). (art. 8, D.Lgs. n. 190/2002).
1 - 4 (omissis).
5. La gara di cui all'art. 155 é bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed é regolata dall'art. 177.».
«Art. 207 (Enti aggiudicatori). (articoli 2 e 8 diettiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, D.Lgs. n. 158/1995).
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente.
2. (omissis)».
«Art. 222 (Accordi quadro nei settori speciali). (art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, D.Lgs. n. 158/1995).
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
"2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'art. 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte".
3. (omissis)».
«Art. 252 (Norme di coordinamento e di copertura finanziaria).
1 - 7 (omissis).
8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.».
All. XXI
«Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione).
1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3 del codice.
- Per l'art. 66 del citato d.lgs. n. 163 del 2006 si vedano le note all'art. 2.
- Per l'art. 253 si vedano le note all'art. 1.


Art. 4.
Disposizioni finanziarie


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Mastella


ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata, alla pag. 14, dopo l'art. 4(Disposizioni finanziarie), e prima della formula finale, riportata alla pag. 15, deve intendersi pubblicato il seguente articolo:
«Art. 5. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».


ERRATA CORRIGE
(G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2007)


Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (Legge comunitaria 2004)». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007).
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007, alla pagina 14, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, lettera i), dove éscritto: «i) all'articolo 7, comma 5, secondo periodo ...», leggasi:
«i) all'articolo 77, comma 5, secondo periodo ...».



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